Art. 37 Relazioni specialistiche
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 2071. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva Art. 38 Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenza di cui all'articolo 15, comma 7;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.
2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Giurisprudenza e Prassi
RELAZIONE GEOLOGICA - RATIO
È stato, anche di recente, affermato (cfr Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666) che la relazione geologica non puo' essere sostituita da una qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneita' da parte del progettista (professionista diverso dal geologo), in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone chiaramente alla stazione appaltante l''acquisizione della detta relazione geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 (in particolare degli artt. 35 e 37 – applicabili ratione temporis alla gara in argomento), è prevista l''acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica, obbligatorieta' che emerge, altresi', da ulteriori fonti normative (legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e D.M. 11 marzo 1988) nel caso in cui l’area sia classificata, come nella specie, “zona sismica di secondo livello”.
In ragione di quanto sopra, non puo', quindi, essere condiviso quanto dedotto dal Consorzio ricorrente in ordine alla circostanza che la relazione geologica fosse non obbligatoria o comunque sostituibile con quella geotecnica (che avrebbe potuto essere redatta anche da un ingegnere); cio' posto con riferimento alla necessita' di acquisire la relazione geologica redatta da un geologo ai fini della progettazione esecutiva, non risulta smentito che, nella compagine societaria del Consorzio ricorrente che ha partecipato alla gara, non sia compresa la figura di quel professionista (geologo).
CATEGORIE SPECIALIZZATE
Nelle categorie cd. altamente specializzate di cui all’articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999, che sono di importo superiore al 15 per cento del valore complessivo dell’appalto, come nel caso di specie, interviene la disposizione di cui all’articolo 37, comma 11 del d. Lgs. n. 163/2006, secondo la quale le stesse non possono essere affidate in subappalto e l’impresa non in possesso di specifica qualificazione, deve costituire una associazione temporanea di tipo verticale. Le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.a.s. – ristrutturazione stabile di via partigiani d’Italia per nuova sede Comando di Polizia locale. S.A. Comune di D.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Nell'ambito di esecuzione di un lavoro, si è reso necessario procedere al concordamento di nuovi prezzi per l'esecuzione di lavori non previsti nell'appalto. Nella fattispecie si è dovuto togliere alberature rese pericolanti dal maltempo, prevedere la potatura di alberi d'alto fusto lungo i tratti della pista, eliminare ceppaie, prevedere l'automazione di un cancello, prevedere la copertura con salvalepre delle aiuole. Si sono pertanto concordati i nuovi prezzi e si è richiesto di dare atto che tali nuovi prezzi non comportano un aumento dell'importo contrattuale, perchè nel caso in esame, il direttore dei lavori ha previsto lavorazioni in meno nell'ambito della discrezionalità che gli è consentita dalla norma. Sì è perciò richiesto di stimare le lavorazioni in più e dare atto dell'importo delle lavorazioni in meno. Si chiede di conoscere se tale procedimento è corretto. Data la natura degli interventi correlati ai nuovi prezzi non si riscontrava la necessità di predisporre una perizia di variante.