Art. 211 Applicazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.

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