Art. 210 Compenso spettante ai collaudatori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.

2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.

3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverso da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.

6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

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