Art. 210 Compenso spettante ai collaudatori

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge.

2. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante, per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater dell'articolo 17 della Legge.

3. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore diverso da quelle iscritte a titolo risarcitorio.

4. Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

5. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.

6. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

7. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

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Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA DEL BANDO - COLLAUDO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La clausola del bando di gara che pone a carico dell’appaltatore la spesa per il collaudo statico delle opere realizzate è in contrasto con la normativa vigente (art. 16, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo coordinato con la legge regionale siciliana di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, nonché art. 210, comma 7, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.).

Qualora, peraltro, il contratto di appalto non preveda alcun onere di collaudo a carico dell’impresa, ma contenga, anzi, un espresso richiamo alla norma del capitolato speciale che esclude le spese di collaudo dagli oneri a carico dell’appaltatore, la statuizione contrattuale conforme a legge può considerarsi prevalente rispetto a quella, non conforme a legge, contenuta nel bando.



La circostanza che l’amministrazione abbia, in sede di stipulazione del contratto, adottato una statuizione conforme alla legge e difforme dal bando deve condurre a considerare che la parte pubblica, che ha unilateralmente definito le regole della gara in difformità dalla legge, abbia inteso correggere l’errore in sede di contratto.