Art. 212 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:

a) scavo archeologico;

b) restauro e manutenzione di beni immobili;

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.

3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.

4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.

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