Art. 9 Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria

1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, é in facoltà della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice.
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