Art. 8 Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operatività delle forze.

2. Degli interventi di cui al comma 1 é data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresì trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
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