Art. 10 Lavori in economia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti in economia secondo le modalità di cui agli articoli 65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i seguenti limiti massimi di importo:

a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;

b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;

c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio militare.

2. Per i lavori il cui valore é superiore a 80.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui importo é inferiore o uguale a 80.000 euro, é consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
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