Art. 7 Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale», nonché le disposizioni in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.

2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo, del codice.

3. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.
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