Art. 6 Segretezza e sicurezza

1. Con provvedimento motivato dell'autorità all'uopo preposta in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei contratti.

2. L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori, servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4, del codice.

3. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.
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