Art. 5 Subappalto su richiesta della stazione appaltante

1. Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli operatori economici interessati all'affidamento dei contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4, che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo quadro, procedono secondo le modalità previste dall'articolo 59, comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo subappalto. Quando nell'accordo quadro sono già fissate le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro determina l'ordine di priorità per la scelta del subappaltatore a cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione in conformità all'articolo 287, comma 1, del regolamento generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.

3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la formulazione delle offerte é stabilito un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo, la stazione appaltante ha facoltà di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell'offerta comprensiva delle attività affidate in subappalto.
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