Art. 19 Atti amministrativi di affidamento

1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la successiva acquisizione, che é perfezionata:

a) se l'importo della spesa non supera l'ammontare di 80.000 euro, mediante lettera di ordinazione;

b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice.
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