Art. 18 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di spesa

1. Ferme restando le modalità e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, é possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e servizi:

a) corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

b) beni e servizi necessari ad assicurare le attività operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;

c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;

d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;

e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonché per i rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all'estero e delle unità navali dislocate in località distanti da apprestamenti logistici navali;

f) beni e servizi necessari per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, o delle unità assimilabili;

g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;

h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonché i servizi relativi alla leva, all'arruolamento e al reclutamento, nonché per la locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e aeronautici;

i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle attività disciplinate dal presente regolamento.

2. Ferme restando le modalità e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, é altresì, consentito, in presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerità richiesti, l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del responsabile del procedimento. La necessità e l'urgenza devono risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile dell'ente che la pone in essere.
Condividi questo contenuto: