Art. 20 Attestazione di regolare esecuzione

1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformità é sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
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