Art. 11 Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, é in facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
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