Art. 9. Requisiti tecnici delle SOA

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.

3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio conforme al tipo definito dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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