Art. 8. Partecipazioni azionarie

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della legge, nonchè le regioni e le province autonome.

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L'autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'autorità e alla SOA.

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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 08/08/2007 - ISO - QUALIFICAZIONE

Questo Comune deve bandire una procedura aperta per l’affidamento di un lavoro la cui categoria (unica e prevalente) rientra nella classifica III. Pertanto qualora un concorrente intenda partecipare alla gara come Impresa singola dovrà possedere, ai sensi dell’art. 8 della l. 109/1994, la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Si chiede: A) qualora due o più imprese qualificate per la II classifica (e pertanto non obbligate al possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000) intendano riunirsi in ATI orizzontale per assumere lavori rientranti nella classifica III: - tutte devono possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, anche se non obbligate per legge al predetto possesso, poiché costituenti comunque un concorrente unico? - O solo l’impresa capogruppo-mandataria è obbligata al possesso della predetta certificazione? - O l’eventuale obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per tutte le imprese raggruppate, e quindi costituenti un singolo concorrente, deve essere eventualmente richiesto come requisito (facoltativo) nel bando di gara da parte di questa stazione appaltante? B) l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è mai espressa in merito?