Art. 10. Concessione e revoca della autorizzazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell'autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L'autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

5. L'autorizzazione è revocata dall'autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonchè quando sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).

6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d'ufficio, quando l'autorità viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

8. In via istruttoria l'autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pronuncia da parte dell'autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall'autorità.

10. In caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

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Giurisprudenza e Prassi

ATTESTAZIONE SOA - REVOCA AUTORIZZAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’art. 10 comma 6 del D.P.R. n. 34/2000 sancisce che “il provvedimento di revoca dell’autorizzazione è iniziato d’ufficio, quando l’Autorita' viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5”. Da tale norma si evince che il procedimento di revoca dell’autorizzazione dell’Autorita' per lo svolgimento da parte delle SOA dell’attivita' di attestazione, inizia nel momento in cui si verifica la conoscenza, da parte dell’Autorita', di uno dei presupposti di cui al comma 5: conseguentemente, in questo momento all’interessato deve essere inviata la relativa comunicazione. Nel caso di specie, invece, nel momento in cui è stata data la comunicazione, l’attivita' istruttoria era da tempo avviata e, soprattutto, caratterizzata dalla reiterata acquisizione, da parte dell’Autorita', di atti poi rivelatisi determinanti nel prosieguo dell’indagine, con la conseguenza che l’attivita' stessa si era ormai sostanzialmente conclusa.

SOA - FUNZIONE DELLE SOCIETA' PRIVATE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Le SOA sono società private che svolgono una funzione pubblica essendo competenti a rilasciare l’attestazione richiesta, sicchè si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza e, pertanto, la loro attività deve essere improntata a principi di massima indipendenza e trasparenza.

REVOCA AUTORIZZAZIONE SOA E DOCUMENTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

A seguito della revoca dell’autorizzazione, secondo il chiaro disposto dell’art. 10, comma 9, del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. , la SOA revocata perde qualsiasi titolo a custodire la documentazione in base alla quale ha rilasciato le attestazioni ed è tenuta, quindi, a trasmettere d’ufficio tale documentazione alla nuova SOA indicatale dall’impresa. La pretesa utilità che la SOA revocata continui a detenere la documentazione delle imprese non ha nulla a che vedere con i fini pubblici per i quali questa era stata acquisita ed è, pertanto, priva di fondamento giuridico, in quanto nessun privato, senza un titolo giuridicamente rilevante, può arrogarsi il diritto di detenere beni altrui invito domino ed in quanto il pregresso esercizio di funzioni pubbliche non abilita, di per sé, a trattenere gli originali della documentazione esaminata. Anzi, proprio a fronte del pregresso esercizio di funzioni pubbliche, possono persino configurarsi in capo alla SOA revocata i reati di: peculato d’uso (art. 314, comma 2, c. p. ) e trattamento illecito di dati personali (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003) per la detenzione sine titulo di documentazione altrui; concussione (art. 317 c. p. ) per la pretesa di rilasciare all’impresa solo copie a pagamento; omissione d’atti d’ufficio (art. 328, comma 2, c. p. ) o abuso d’ufficio (art. 323 c. p. ) per la mancata esecuzione dei provvedimenti adottati al riguardo dall’Autorità.

Anche nella fase successiva alla revoca dell’autorizzazione ad una SOA, permane, infatti, il potere dell’Autorità di indirizzo e vigilanza sulla corretta attuazione dell’art. 10, commi 9 e 10, del citato D. P. R. n. 34/2000 e s. m. ed è dovere della medesima Autorità, pertanto, quello di indicare le modalità da seguire per il trasferimento della documentazione alle nuove SOA ritualmente indicate dalle imprese. Al riguardo questa Autorità ha disposto che: - la SOA revocata deve immediatamente (e comunque non oltre cinque giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità) trasferire tutta la documentazione originale relativa alle imprese attestate (o con contratto in corso al momento della revoca dell’autorizzazione) alle nuove SOA che ne facciano richiesta, previo appuntamento presso i propri locali da concordarsi con i rappresentanti della nuova SOA; - ai fini del suddetto ritiro, la nuova SOA deve esibire ai rappresentanti della SOA revocata soltanto la lettera ricevuta dall’impresa, sulla quale sarà posta una delega semplice da parte del legale rappresentante dell’impresa stessa; - né la nuova SOA, né l’impresa devono eseguire alcun pagamento per il predetto ritiro della documentazione; - la perdurante inerzia o il rifiuto di trasferire la documentazione da parte della SOA revocata potrà giustificare la proposizione di azioni risarcitorie da parte delle imprese interessate nelle competenti sedi e comporterà la presentazione da parte dell’Autorità, a seguito della mancata ottemperanza al proprio provvedimento, della denuncia alla competente Procura della Repubblica.

REVOCA AUTORIZZAZIONE ALLE SOA

TAR LAZIO SENTENZA 2004

Sul potere di revoca dell'autorizzazione alle SOA all'esercizio dell'attività di attestazione della qualificazione delle imprese da Parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ex art. 10, co. 5, d. p. r. n. 34/00.