Art. 2. Definizione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Legge": la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonchè le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) "Regolamento generale": il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge;

d) "Regolamento": il presente regolamento;

e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

f) "Autorità": l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge;

g) "Organismo di autorizzazione": l'autorità;

h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);

i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge;

l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;

m) "Autorizzazione": l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);

n) "Accreditamento": l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);

o) "Commissione": la commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge del cui parere si avvale l'autorità ai fini dell'autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonchè della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione;

p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge;

q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge;

s) "Osservatorio": l'osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della legge;

t) "Imprese": i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), della legge;

u) "Impresa assegnataria": l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;

v) "Casse edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all'articolo 37 della legge.

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Giurisprudenza e Prassi

SOA - FUNZIONE DELLE SOCIETA' PRIVATE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Le SOA sono società private che svolgono una funzione pubblica essendo competenti a rilasciare l’attestazione richiesta, sicchè si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza e, pertanto, la loro attività deve essere improntata a principi di massima indipendenza e trasparenza.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 14/12/2007 - ISO - ATI

Questo ufficio sta redigendo un bando di gara per un appalto di lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 1.487.868,26 e la categoria prevalente richiesta è la OG1 classifica IV ^, quindi con l’obbligo della certificazione prevista dall’art. 2 lett. q) del DPR 34/2000 (possesso del certificato di sistema di qualità) e partecipassero delle imprese in ATI con class. II + II. Quale impresa deve essere obbligata ad avere la certificazione? Con ATI class. III + I essendo la prima già obbligata ad avere la certificazione è sufficiente, o comunque devono essere tutte obbligate indipendente dalla classifica?