Art. 3. Categorie e classifiche

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a L. 500.000.000 euro 258.228

II fino a L. 1.000.000.000 euro 516.457

III fino a L. 2.000.000.000 euro 1.032.913

IV fino a L. 5.000.000.000 euro 2.582.284

V fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569

VI fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138

VII fino a L. 30.000.000.000 euro 15.493.707

VIII oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della legge.

7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonchè per l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea.

8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge.

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Giurisprudenza e Prassi

INCREMENTO REQUISITI DI UN QUINTO NELL'IPOTESI DI ATI

TAR LAZIO SENTENZA 2012

Alla stregua di quanto prevede l’art. 3, comma 2, del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, e, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Peraltro, nelle ipotesi di Ati di tipo verticale o misto, cui la norma pure si applica, la condizione dalla stessa richiamata deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili, e cio' in ragione della natura speciale della disposizione di cui al secondo comma, rispetto al primo comma dell'art. 3 in esame, che prevede in via generale che le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e, nell'ambito delle categorie loro attribuite, sono qualificate in relazione agli importi di cui al successivo comma quattro.

SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE - OBBLIGATORIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Peraltro, l’art. 4, comma 1, del DPR n. 34 / 00, puntualmente richiamato dalla “lex specialis”, nel porre in correlazione, e in rapporto di reciproca implicazione, la qualificazione e la certificazione di sistema di qualita', rimanda alla cadenza temporale di cui all’Allegato B al decreto; Allegato B che, come detto, non prescriveva come obbligatorio il possesso del requisito del sistema di qualita' aziendale o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema suddetto, per le imprese appartenenti a classi inferiori alla III e, in particolare, per quanto qui rileva, abilitate in OG2 –class. II. Detto altrimenti l’impresa De Santis, benche' in possesso della cat. OG2 –class. II, in base a quanto previsto dal DPR n. 34 / 00 poteva partecipare alla licitazione non essendo obbligata a possedere la certificazione del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000, o elementi significativi del sistema predetto: l’impresa stessa, pertanto, non aveva alcun obbligo di produrre la certificazione richiesta. Certificazione di sistema di qualita' richiesta dal bando il quale, nel rinviare al decreto n. 34 del 2000, non poteva essere interpretato, secondo criteri logico –sistematici, se non nel senso che il prescritto obbligo di allegazione della certificazione andava circoscritto alle imprese di classe III (sulla correlazione tra classifica della qualificazione e sistema della qualita', senza che pero' sussista un legame determinante con l’importo del’appalto v. Cons. St. , sez. V, n. 4557 del 2009). Del resto, se la normativa permette, come appurato dal TAR Salerno con la sentenza appellata, a imprese appartenenti alla cat. OG2 –class. II, di partecipare ugualmente alla gara, non pare consentito richiedere a queste ultime imprese requisiti maggiori di quelli previsti dalla legge per imprese OG2 class. II.

ATTESTAZIONE SOA - CERTIFICAZIONE ISO - POSSESSO E COMPROVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Come precisato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5800), la certificazione di qualita' aziendale è preordinata ad assicurare, in funzione della garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale, l’idoneita' dell’impresa ad effettuare la prestazione secondo il livello medesimo, cosi' come accertata da un organismo esterno qualificato e secondo parametri rigorosi definiti a livello europeo, mediante l’attestazione che il prodotto ovvero il processo produttivo o il servizio è conforme ai requisiti fissati dalle specifiche norme tecniche del settore (garantendone altresi' la validita' nel tempo attraverso un’adeguata attivita' di sorveglianza).

L’attestazione di qualificazione, invece, come si ricava dalla disposizioni contenuta nel comma 3 dell’articolo 1 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, “…costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2007, n. 5470; sez. V, 8 agosto 2003, n. 4599).

La diversita' delle funzioni cui attendono rispettivamente, la attestazione di qualificazione (possesso dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria) e la certificazione di qualita' aziendale (garanzia qualitativa di un determinato livello di esecuzione dell’intero rapporto contrattuale) esclude in radice che il possesso della prima possa assorbire la seconda, rendendo irrilevante la mancanza di quest’ultima, trattandosi, come si ricava dalla lettura del comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di due requisiti autonomi, quantunque entrambi attestati dagli organismi autonomi di attestazione.

ERRATA INDICAZIONE CATEGORIE DELL'APPALTO - EFFETTI

AVCP PARERE 2010

L’errata attribuzione della categoria prevalente costituisce un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto, da un lato, limita la partecipazione alla gara proprio a quei soggetti che sono in possesso della qualificazione necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, consente che i lavori vengano affidati ad un soggetto privo delle capacita' necessarie alla realizzazione dell’opera. Del resto, l’individuazione della categoria prevalente, alla quale appartengono le opere da appaltare, non è rimessa ad una mera discrezionalita' della stazione appaltante, dovendo essa essere effettuata dal progettista sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 3 e nell’allegato A) del D.P.R. n. 34/2000.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Cooperativa Edile A – Opere piu' urgenti di difesa idrogeologica nell’abitato di B – Importo a base d’asta € 171.961,62 – S.A.: Comune di B (OG).

INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI E CATEGORIE

AVCP PARERE 2010

L’orientamento consolidato di questa Autorita' e la giurisprudenza amministrativa sono univoci nel ritenere che l’errata attribuzione della categoria prevalente costituisce un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto, da un lato, limita la partecipazione alla gara proprio a quei soggetti che sono in possesso della qualificazione necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, consente che i lavori vengano affidati ad un soggetto privo delle capacita' necessarie alla realizzazione dell’opera.

Del resto, l’individuazione della categoria prevalente, alla quale appartengono le opere da appaltare, non è rimessa ad una mera discrezionalita' della stazione appaltante, dovendo essa essere effettuata dal progettista sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 3 e nell’allegato A) del D.P.R. n. 34/2000.

Fermo restando quindi che è specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l’intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie classifiche, nel caso di specie, dall’analisi del bando di gara, del capitolato speciale di appalto e del computo metrico afferente ai lavori da realizzare, presenti in atti, emerge innanzitutto una grave ed insanabile contraddittorieta' tra gli stessi documenti di gara, che assume carattere pregiudiziale e dirimente ai fini della valutazione di legittimita' dell’operato della stazione appaltante. Infatti, mentre il bando individua la categoria OS21 come categoria prevalente dei lavori da eseguire (punto 3.6), il capitolato speciale stabilisce che “i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere edili OG1” (art. 4).

La contradditorieta' e la gravita' degli errori commessi nella predisposizione della documentazione di gara che dovrebbe indurre la stazione appaltante, in presenza di una difformita' tra le norme del bando e quelle del capitolato cosi' radicale da apparire insanabile, a valutare discrezionalmente l’opportunita' di adottare – in autotutela – un provvedimento di annullamento degli atti di gara, onde scongiurare il rischio, da un lato, di restringere la partecipazione alla procedura di gara ai soli soggetti in possesso di una qualificazione per una categoria non pertinente ai lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, di affidare il contratto ad un soggetto con una capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non idonea alla tipologia di opere da realizzare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Cooperativa Edile A. – Opere piu' urgenti di difesa idrogeologica nell’abitato di B. – Importo a base d’asta € 171.961,62 – S.A.: Comune di B. (OG).

QUALIFICAZIONE SOA

AVCP PARERE 2010

Oggetto: richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 3, co. 6, Dpr 34/2000

ATI - APPLICABILITA' INCREMENTO DI UN QUINTO

AVCP PARERE 2010

L’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto” e con specifico riguardo alle A.T.I. – come nella fattispecie in esame – la stessa disposizione precisa che “nel caso di imprese raggruppate…la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata…a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”.

Nella fattispecie, l’esclusione dell’A.T.I. in oggetto è stata disposta dalla stazione appaltante perche' l’impresa associata “non possiede un’attestazione di qualificazione pari a 1/5 dell’importo dei lavori a base di gara, pertanto non puo' usufruire dell’incremento del 20% nella categoria OG1, di conseguenza non possiede una qualificazione adeguata per la realizzazione del 20% dei lavori nella categoria OG1 come dichiarato dalla stessa nell’impegno a costituire l’A.T.I.”. Si tratta, quindi, di stabilire, se la qualificazione posseduta dalla mandante nella categoria OG1 consentiva o meno alla stessa di fruire dell’incremento del quinto, atteso che dal mancato riconoscimento di tale beneficio la stazione appaltante fa discendere la conseguenza del mancato possesso di qualificazione adeguata per realizzare i lavori nella categoria OG1 per la quota assunta del 20%. Ebbene, dall’attestazione SOA prodotta nel presente procedimento di precontenzioso emerge che la suddetta mandante possiede la categoria OG1, classifica I, che abilita l’impresa ad eseguire i lavori fino a euro 258.228, con possibilita' di fruire dell’incremento del quinto, purche', come testualmente disposto dal citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, l’impresa raggruppata “sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara”. Tale condizione, pero', non sussiste in capo alla mandante per la procedura di gara in oggetto, in quanto, essendo l’importo dei lavori a base di asta pari a euro 1.543.070,56, l’importo della classifica I posseduta nella categoria OG1, fino a euro 258.228, è largamente inferiore a un quinto dell’importo dei lavori a base di gara pari a euro 308.614,112.

Ne deriva quindi che l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. disposta dalla stazione appaltante è conforme alla disciplina di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B. S.r.l., in qualita' di capogruppo dell’A.T.I. con l’impresa A. S.r.l. mandante – Lavori di completamento della piscina coperta ed area di pertinenza del Comune di C. – Importo a base d’asta € 1.543.070,56 – S.A.: Comune di C.

QUALIFICAZIONE IMPRESE - BENEFICIO INCREMENTO DI UN QUINTO

AVCP PARERE 2010

L’impresa è iscritta nella categoria OG3, classifica IV, che per legge da' la possibilita' al soggetto di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori sino all’importo di € 2.582.284, che in virtu' dell’art. 3, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 puo' essere incrementato di un quinto e raggiungere quindi € 3.098.740,80, mentre l’importo assunto con la dichiarata percentuale del 84,414% di detta categoria OG3, (prevista dal bando per un importo di € 3.670.896,75) risulta essere pari a € 3.098.750,75.

La prevalenza dell’importo dichiarato su quello effettivamente posseduto, ancorche' di soli € 10, conduce a ritenere mancante per la capogruppo il requisito in questione per classifica adeguata e, quindi, corretta l’esclusione disposta dalla stazione appaltante. Ne' la discrepanza di cui trattasi puo' essere intesa come un mero errore materiale nella dichiarazione, emendabile secondo il dettato dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, attesa l’esplicita e non equivoca previsione di un puntuale e formale obbligo di dichiarare, per categoria, la quota di partecipazione di ciascun componente il RTI, espressamente corredato dalla sanzione dell’esclusione. Peraltro, l’incremento del quinto previsto dal citato art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 è stabilito dal legislatore in modo vincolante per la stazione appaltante, senza alcuna possibilita' di aumentare tale limite fino a compensare il suddetto valore differenziale.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A S.p.A. – Lavori di esecuzione delle sistemazioni superficiali lungo la linea ferroviaria Roma-Viterbo, nella tratta Roma San Pietro-La Storta, tra Monte Ciocci e la Stazione di Monte Mario nell’ambito del Comune di Roma – Importo a base d’asta € 4.825.383,70 – S.A.: B S.p.A.

RIPARTO REQUISITI TRA MANDANTI E MANDATARIA - BENEFICIO DEL QUINTO

TAR VENETO SENTENZA 2009

In base all’art. 95, comma 2 del D.P.R. 554/99, che regola il rapporto percentuale che deve intercorrere, in sede di qualificazione, tra le imprese mandanti e l’impresa mandataria, l’associazione risulta validamente costituita e puo' essere ammessa se la mandataria possiede almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione deve sussistere a prescindere dal ricorso al beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. 34/2000 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2009, n. 397, orientamento condiviso dal C.d.S., sezione VI, con ordinanze n.2876/2009 e n. 2840/2009). Detto benefico sara', infatti, utilizzabile, subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilita' riconoscibile anche alle imprese che concorrono singolarmente all’aggiudicazione della gara).

QUALIFICAZIONE ATI ORIZZONTALE - INCREMENTO DI UN QUINTO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’appalto, mentre la partecipazione all’associazione puo' avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento. Per quanto attiene alla mandataria, il suddetto beneficio si applica soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Nel caso in esame, l’impresa mandataria è in possesso della classifica I con la quale non raggiunge il 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori e pertanto non è in possesso dei requisiti minimi richiesti per la sua qualificazione, correttamente, quindi, è stata disposta l’esclusione dell’associazione temporanea di imprese.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Costruzioni A. s.r.l. – interventi di protezione idraulica nel Comune di S.. S.A: Comune di S..

QUALIFICAZIONE SOGGETTO SINGOLO ED INCREMENTO DI UN QUINTO

AVCP PARERE 2008

La qualificazione del soggetto singolo può essere dimostrata in uno dei modi alternativi di cui all’articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999, ma sempre con riferimento all’importo complessivo dell’intervento: “L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori”.

Ugualmente, si precisa che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, secondo la quale la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, si riferisce all'importo totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza.

Ne discende che se, come nel caso di specie, la classifica di iscrizione dell’impresa singola, incrementata di un quinto, copre l’importo complessivo dei lavori, la stessa è qualificata per la partecipazione all’appalto, indipendentemente dal fatto che l’impresa raggiunga l’importo di classifica richiesto dal bando di gara.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.r.l. – restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati. S.A. Soprintendenza BB. CC. AA. di C.- U. C.

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI

AVCP PARERE 2008

E’ illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto, secondo la quale “le imprese partecipanti in aggiunta alla categoria OG12 cl. II, devono essere, a pena di esclusione, in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 9 D) previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, costituendo tale iscrizione condizione legittimante per la stipula del relativo contratto di appalto.”

Infatti in linea generale, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate lavorazioni richieste dall'appalto, quale l'iscrizione ad Albi, nel bando di gara deve essere inserita la richiesta del relativo possesso, esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione.

Diversamente opinando, si attua una limitazione alla partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, in violazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, che statuiscono che la qualificazione in una categoria è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

Nel caso di specie, pertanto, la clausola in esame, così come formulata, stabilisce un ulteriore requisito di partecipazione, la cui richiesta non trova legittimazione nella normativa.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. s.r.l. – messa in sicurezza di emergenza della discarica di RSU di C/da Martino – I modulo. S.A: Comune di S..

ATI COSTITUENDE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2007

In caso di ATI costituende, le imprese associande debbono indicare le quote di partecipazione, secondo un orientamento ormai consolidato di questo Consiglio (C.G.A., 12 aprile 2007, n. 266; 21 marzo 2007, n. 223; 31 marzo 2006, n. 116; 8 marzo 2005, n. 97; v. anche Cons. Stato, V, 12 ottobre 2004, n. 6586).

Alla stregua di tale orientamento, la normativa - rinvenibile negli artt. 8 e 13 commi 1 e 5 della legge n. 109/1994; art. 93, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999; art. 3 del d.P.R. n. 34/2000 - è caratterizzata da un principio di effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dei lavori.

In particolare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994, la partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Parimenti, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del d.P.R. n. 554/19994, “le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.” Si tratta dunque di un precetto per l’ammissione, la cui inosservanza determina la esclusione dalla gara.

Nella fattispecie in esame, l’art. 10 del bando predisposto dal Comune prevede che “l’impegno a costituire l’ATI o il raggruppamento, al fine di garantire la immodificabilità ai sensi dell’art. 13 comma 5 bis della legge 109/94 e s.m.i. deve specificare il modello, se orizzontale, misto ed anche se vi sono imprese associate ai sensi dell’art. 95, 4° comma del DPR n. 554/99 e s.m.i., nonché le parti dell’opera secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da ciascuna impresa. La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possono essere ricavati con immediatezza e senza incertezza dalla natura dell’appalto o dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara”.

QUALIFICAZIONE SOA - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Relativamente alla qualificazione SOA il Consiglio precisa quanto segue:

Il nominativo del direttore tecnico dell’impresa è attestato dal certificato SOA;

L'impresa in possesso di classifica I, ammessa a partecipare all'appalto grazie all'incremento di un quinto ex articolo 3, d.P.R. 34/2000, non è tenuta al possesso del certificato di qualità;

Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto.

L’Autorità inoltre chiarisce che è onere dell'associazione temporanea di imprese indicare in sede di gara le rispettive quote di partecipazione. Detto adempimento vale anche in mancanza di un'esplicita indicazione in tal senso del bando di gara, che deve intendersi integrato dalla inderogabile previsione di cui all'articolo 37, commi 3 e 13, del d.Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla C. s.r.l. e dal Comune di S. C. – adeguamento funzionale e recupero di un fabbricato per centro anziani.

ATI MISTA - QUALIFICAZIONE E QUINTO IN PIU'

AVCP PARERE 2007

In materia di qualificazione delle associazioni temporanee, ed in particolare in relazione alle associazioni di tipo misto ed all’applicazione alle ATI dell’istituto dell’incremento di un quinto, l’Autorità ha ritenuto che:

1. la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’ATI non è specificamente qualificata);

2. le mandati che assumono l’esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’ATI non è specificamente qualificata) fermo restando la copertura dell’intero importo;

3. le mandanti che assumono lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;

4. l'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000, è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Relativamente alla clausola del bando di gara, secondo la quale la mancanza del requisito della classifica III nella categoria OG11 è causa di esclusione dalla gara, detta clausola deve considerarsi come non apposta, in quanto viola i disposti di cui all’articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI I. s.r.l./E. s.r.l./G.M.I. s.r.l. – lavori di miglioramento sismico, recupero e conservazione dell’Istituto Incremento Ippico in C. S.A. Istituto Incremento Ippico di C. – U.R.E.G.A. di C.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 3, co. 6, del d.P.R. n. 34 del 2000, trasfuso nel bando di gara, senza equivoci, indica che il quinquennio da prendere in considerazione ai fini del calcolo della cifra di affari minima richiesta quale requisito di partecipazione, è quello anteriore alla data di pubblicazione del bando, ed in mancanza di “ulteriori elementi chiarificatori contenuti nel bando, deve ritenersi che il riferimento debba essere fatto alla data di pubblicazione del bando ed ai cinque anni solari precedenti”.

Non dovevano, dunque, nel caso di specie essere presi in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati (tesi sostenuta dai ricorrenti in primo grado che hanno poi assunto la veste di appellati e che ora hanno proposto l’azione di revocazione).

Inoltre il requisito di partecipazione di cui all’art. 3, comma 6 del d.P.R. n. 34 del 2000, comporta il richiamo anche dell’art. 18 del medesimo decreto. Questa seconda disposizione indica le modalità con le quali deve essere provato il possesso di detto requisito.

Ai fini della cifra d’affari la dichiarazione da allegare alla domanda di partecipazione e di preselezione, ex art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 34 del 2000, deve avere a riferimento i cinque anni solari antecedenti la pubblicazione del bando, mentre quanto dichiarato deve essere provato solo successivamente (al momento del sorteggio o dopo l’aggiudicazione della gara) mediante l’esibizione dei bilanci approvati (così dispone l’art. 18 del d. P.R. n. 34 del 2000).

ATI MISTA - QUALIFICAZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’Autorità ha chiarito che nelle associazioni temporanee di tipo misto:

1. la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’ATI non è specificamente qualificata);

2. le mandanti che assumono l’esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’ATI non è specificamente qualificata) fermo restando la copertura dell’intero importo;

3. le mandanti che assumono lavori nelle categorie scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;

4. l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo.

Con deliberazione n. 75/2007 l’Autorità ha chiarito che l'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000, è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla T. s.r.l. – completamento centro scolastico di V. – La Palestra. S.A: Comune di V.

BANDO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PIU' RESTRITTIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Rappresenta orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

ATI - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI APPALTI SOPRASOGLIA

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2006

L’art. 3, comma 6 del DPR 34/00, che, per gli appalti di importo a base di gara superiore ad € 20.658.276, prevede che l’impresa, oltre agli ordinari requisiti di qualificazione, deve dimostrare di avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base di gara. La norma è espressa in termini generali, con riferimento a qualsiasi partecipante alla gara, indipendentemente dal fatto che si tratti di concorrente che sia soggetto singolo ovvero soggetto plurimo. Essa, perlomeno considerata in se stessa, sembra lasciare aperto il problema se tale requisito debba essere riferito a ciascun partecipante alla gara ovvero anche a ciascuna impresa la cui partecipazione alla gara abbia luogo nell’ambito, tra le altre possibilità, di un consorzio o di un’associazione temporanea.

La soluzione del problema cui si è accennato non sembra possa trovare soluzione sulla base della sola considerazione delle norme di cui al DPR n. 34/2000, dovendosi, per converso, tenere presenti anche le norme concernenti i requisiti di partecipazione relative al soggetto plurimo di cui si tratta e, quindi, nel caso di specie, alle associazioni temporanee di imprese [’art. 95, secondo comma, del DPR n. 554/1999].

Sembra preferibile l’interpretazione della necessità di una lettura dell’art. 3 del DPR n. 34/2000 che lasci integra la disciplina dell’art. 95 del DPR n. 554/1999 dei requisiti delle imprese riunite e che riferisca, quindi, il requisito della cifra d’affari nel quinquennio al soggetto partecipante nel suo complesso, si tratti di soggetto singolo ovvero di soggetto plurimo.

Non può condurre a diversa conclusione la previsione del punto 3), lettere g), del disciplinare di gara, che impone di produrre, fra i documenti da inserire nella busta A, l’attestazione del possesso di una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza [trattandosi di] previsione alquanto ambigua, in quanto dettata con riferimento a tutti i concorrenti e, quindi, anche a quelli singoli, rispetto ai quali, ovviamente, un problema di percentuali neanche si pone.

SOA E QUINQUENNIO PRECEDENTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Il tenore dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. non lascia spazio ad equivoci nell’indicare che il quinquennio da prendere in considerazione sia quello anteriore alla data di pubblicazione del bando. In assenza dei necessari elementi chiarificatori contenuti nel bando, deve ritenersi che il riferimento debba essere fatto alla data di pubblicazione del bando ed ai cinque anni solari precedenti. In assenza nel bando di specifiche ed inequivoche indicazioni circa la documentazione da produrre e le relative date di riferimento, deve ritenersi, anche in questo caso per un ordinario principio di favor partecipationis e di trasparenza dell’azione amministrativa, che il rinvio corretto sia quello relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando stesso. Nessun argomento, in senso contrario, può desumersi dal richiamo nello stesso contesto alle modalità della prova del requisito di cui all’art. 18 del medesimo decreto, perché nella fase della presentazione dell’offerta il possesso del requisito è provato dall’apposita dichiarazione richiesta alle imprese concorrenti, che la emettono sotto la propria responsabilità ed a rischio di specifica sanzione in caso di controllo per sorteggio a norma dell’art. 10, comma 1quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.

ATI MISTA TRA IMPRESE - QUALIFICAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2005

L’associazione mista è una tipologia di associazione, ritenuta ammissibile in giurisprudenza, composta da una impresa capogruppo e da altre imprese alcune delle quali associate in modo orizzontale alla prima per l’esecuzione dei lavori ascrivibili alla categoria prevalente, ed altre associate in modo verticale per l’esecuzione delle opere scorporabili (cfr. CGA 23 aprile 2001, n. 192).

L’applicabilita' di tale tipologia in presenza di due sole imprese non è contestata dall’appellante, che del resto ha partecipato alla gara in ATI espressamente dichiarata come mista e formata da due imprese.

Nel caso di specie il bando (come da ultimo rettificato) prevedeva:

- lavori in categoria prevalente OG3, classifica IV;

- opere scorporabili in categoria OS21;

- un importo complessivo dei lavori (compresi gli oneri di sicurezza) di euro 1.650.000;

- un importo a base d’asta di euro 1.611.635,87 (detratti gli oneri di sicurezza pari a euro 38.364,13), di cui 1.279.985,96 in categoria prevalente OG3 e 331.649,91 in categoria scorporabile OS21.

La impresa capogruppo era in possesso della categoria OG3 per la III classifica (sino ad euro 1.032.913,00); la impresa mandante era in possesso della categoria OG3 con la II classifica (sino ad euro 516.457) e della categoria OS21 con la III classifica (sino ad euro 1.032.913,00).

La ATI, nel suo complesso, aveva quindi (tanto piu' se si considera l’aumento del quinto ex art. 3 del d.P.R. n. 34/2000) la qualificazione necessaria in relazione all’importo delle opere da eseguire.

In particolare la mandante era in grado di assumere tutti i lavori della categoria OS21 (come unica tra le associate in possesso della relativa sufficiente qualificazione), mentre mandataria e mandante erano pienamente in grado di assumere insieme i lavori della categoria prevalente. La prima era poi qualificata per assumere lavori in misura maggioritaria.

REQUISITI RICHIESTI ALLE ATI

CGA SICILIA DECISIONE 2005

Sul piano letterale, la disposizione di cui all’art. 95, comma 2, facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una “misura minima” rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica d’iscrizione, e non già all’entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell’aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara. Manca inoltre qualsiasi dato testuale che, attraverso un richiamo dall’una all’altra disposizione, legittimi l’interprete ad integrare la portata dispositiva dell’una attraverso quella dell’altra. Sul piano logico-sistematico, la tesi propugnata dal giudice di primo grado appare contraddetta dalla pratica impossibilità di dare applicazione al beneficio dell’aumento del quinto al fine del raggiungimento da parte delle imprese mandanti di A. T. I. orizzontale della soglia minima per esse prevista, pari soltanto al 10% dell’iscrizione richiesta all’impresa singola. Tale difficoltà di coordinamento è stata avvertita dalla giurisprudenza, che ha escluso l’elevabilità al 20% dei requisiti minimi di partecipazione richiesti in capo alle mandanti, ex art. 3, comma 2, D. P. R. n. 34/2000, in base al rilievo che tale ultima norma non incide sulla portata precettiva dell’art. 95, comma 2, del D. P. R. n. 554/1999, disciplinante in forma esaustiva l’entità dei requisiti minimi richiesti sia in capo alla mandataria che alle mandanti di A. T. I. orizzontale

APPALTI MISTI

AUTORITA LLPP DETERMINAZIONE 2005

Appalti misti e requisiti di qualificazione.

Per appalto misto si intende quello in cui l’oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il problema dell’individuazione della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità dell’appalto stesso in termini di lavori, servizi o forniture.

Nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto stesso, a prescindere dalla rilevanza economica. Le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s. m. in materia di qualificazione si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture. Nei bandi dI appalti misti devono essere opportunamente evidenziate le categorie e le classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione di detti lavori. Qualora la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi la soglia dei 20. 658. 276 di euro, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

DIMOSTRAZIONE CIFRA D'AFFARI - BILANCIO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2001

Il Collegio, con tale sentenza, nel riferirsi alle norme contenute nel regolamento Bargone sulla qualificazione delle imprese (D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ) che identifica la comprova della cifra di affari in lavori ai fini della partecipazione agli appalti da parte delle societa' di capitali con la presentazione dei bilanci e della relativa nota di deposito presso la Camera di Commercio, afferma che il quinquennio di riferimento per la valutazione del requisito della cifra di affari deve essere individuato in quello per il quale risultano regolarmente formati e depositati i suddetti bilanci.

Infatti, per quanto riguarda il problema della esatta individuazione del periodo temporale di riferimento per la dimostrazione del requisito relativo alla cifra di affari nel quinquennio la suddetta sentenza faceva propria l’interpretazione contenuta nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 162/400/93, secondo cui “l’individuazione del suddetto periodo di riferimento per la documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale deve necessariamente tener conto delle scadenze fissate dalla legge per tali adempimenti “; da cio' consegue che il periodo in esame deve essere individuato in quello per il quale i suddetti atti possono essere effettivamente utilizzati, in quanto approvati o presentati. Pertanto, ai fini della individuazione del quinquennio a cui va riferito il requisito della cifra di affari, debbono essere presi in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati. Facendo il caso di una societa' di capitali, per la quale la dimostrazione della sua cifra di affari dipende dalla esibizione dei bilanci debitamente approvati e depositati presso il competente ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, deve tenersi conto degli art. 2364 e 2435 del Codice Civile che indicano le scadenze per l’approvazione del bilancio e per il deposito dello stesso presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Nel caso in esame, va osservato che alla data di pubblicazione del bando di gara (5 luglio 2000) il bilancio relativo al 1999 dell’impresa ricorrente non risultava ancora depositato presso la Camera di Commercio, per cui non poteva essere preso in considerazione ai fini della partecipazione alla gara di appalto. Pertanto correttamente l’Impresa ricorrente provvedeva a trasmettere al Comune di Roma con nota del 16 aprile 2000 anche il bilancio relativo all’annualita' 1994 nel pieno rispetto della normativa sopracitata concernente la corretta individuazione del periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione agli appalti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/01/2011 - ATI E CIFRA D'AFFARI - RIPARTIZIONE POSSESSO REQUISITO PRO QUOTA

Ad una gara di lavori di importo pari a 28.850.000,00 euro - interamente rientranti nella categoria OG6 - per la quale il bando richiede il possesso della attestazione SOA in OG 6 - classifica VIII e, ai sensi dell'art. 3, comma 6, DPR 34/2000, la realizzazione di una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (84.0000.000 €), può partecipare una ATI (costituenda) composta da: 1) impresa mandataria con SOA in OG 6 classifica VIII e cifra di affari pari ad Euro 73.227.374,00 2) impresa mandante con SOA in OG 6 classifica III e cifra di affari pari ad Euro 29.081.989,00


QUESITO del 27/01/2009 - QUALIFICAZIONE

Al CNR è in corso una gara per l'appalto di lavori per un importo a base d'asta di € 1.657.971,74, così ripartiti:OG1 € 763.047,97; OG2 € 280.604,90; OG11 € 614.318,87. L'offerta in esame appartiene ad una ATI e si resta un dubbio sull'applicazione dell'incremento del 20% previsto dall'art.3 c.2 DPR 34/00 per la sola categoria OG11. La mandante dichiara l'esecuzione al 100% per detta categoria ma possiede classifica I (€ 258.228). L'incremento del 20%, di cui sopra, deve essere applicato alla classifica OG11 dando una classificazione tot. pari a € 309.873,60 sufficiente per il requisito di gara. La citazione "almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" del medesimo art. è riferita all'importo totale dell'appalto (258.228 < 331.594,348 -> esclusione) o alla singola categoria OG11 (258.228 > 122.863,774 -> ammessa alla fase successiva di gara) ?


QUESITO del 04/08/2006 - QUALIFICAZIONE - INCOMPATIBILITÀ

In una gara, concorrente in ATI orizzontale - la ditta (A) partecipa per la categoria OG3 con la classifica IV il cui importo è superiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori. - la ditta (B) partecipa per la stessa categoria OG 3 con la classifica II il cui importo è inferiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori quesito - l'aumento del 20% della classifica si può applicare alla sola ditta ( A ) ? - l'aumento del 20 % non si può applicare al nemmeno alla ditta (A ) atteso che " ogni ditta " del raggruppamento dovrebbe possedere comunque la classifica per un importo almeno superiore ad 1/5 dell'importo complessivo dei lavori ?