Art. 1. Ambito di applicazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III e IV.

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Giurisprudenza e Prassi

RIDUZIONE CAUZIONE E ISO

TAR PUGLIA SENTENZA 2007

La certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”. Si specifica al riguardo che le società di ingegneria sono comunque “imprese”.

La previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento - vedi il primo comma - ai soli soggetti esecutori di lavori. E’ poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 - che si esprime nei seguenti termini: “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici”. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 - pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni. Il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza. La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguenti determinazioni dell’ Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: “Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori”.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento controinteressato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione. Tra questi presupposti vi rientrava il possesso della certificazione di qualità, che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i..

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/07/2007 - QUALIFICAZIONE - SOA

L'Amministrazione ha aggiudicato un appalto di importo superiore ad € 150.000,00 con procedura aperta nel mese di aprile 2007 a ditta in possesso di entrambe le qualificazioni richieste (categoria prevalente e categoria scorporabile). L'aggiudicazione si è resa efficace nel mese di maggio 2007 ed ancora sussisteva la doppia qualificazione. Alla data odierna l'Amministrazione deve andare a sottoscrizione del contratto, ma si è verificato che la ditta aggiudicataria non sia più qualificata (risultante dalla nuova SOA rilasciata) per la categoria prevalente, ma solo per la scorporabile. La sottoscrizione del contratto è ancora possibile in forza del possesso dei requisiti al momento della gara? In caso contrario come ci dobbiamo comportare?