Art. 1. Ambito di applicazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III e IV.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

QUALIFICAZIONE LLPP - ATTESTAZIONE SOA

AVCP PARERE 2009

Nella fattispecie in esame, risulta essere stato violato l’art. 1, commi 3 e 4 del DPR n. 34/2000, cosi' come prospettato dall’impresa, la citata disposizione regolamentare, infatti, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresi', che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie]”lavori pubblici”.

Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.

Conseguentemente, è da ritenere che la clausola del disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in oggetto - con la quale si richiede la “dichiarazione sostitutiva di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno una pista di atletica ad anello a 6 o 8 corsie con indicato il committente, il luogo e la data di esecuzione con allegata la fotocopia del relativo certificato di omologazione o dichiarazione di regolare esecuzione e conformita' al Regolamento Tecnico I.A.A.F. rilasciati da F.I.D.A.L.” - costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con il citato art. 1, commi 3 e 4 del DPR 34/2000, oltreche' con il favor partecipationis, cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa P. s.r.l. – Lavori di rifacimento pista di atletica presso lo stadio Comunale – Importo a base d’asta € 273.100,00 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza – S.A.: Comune di C. (Rimini).

QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE ULTERIORE CAPACITA' TECNICA

AVCP PARERE 2008

Non è conforme alla normativa di settore richiedere, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, l'ulteriore onere probatorio ad una societa', titolare di attestazione SOA. Nel caso di specie è corretta la successiva scelta della stazione appaltante, accortasi dell’errore commesso, di ammettere la societa' medesima alla procedura di gara, in quanto il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. S.r.l. - Lavori di realizzazione di un parcheggio per lo scambio del trasporto intermodale Stazione FFSS F. – M. – A. 1° stralcio e 2 ° stralcio - Stazione appaltante: Comune di F. del Massico (CE).

QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICI E FINANZIARI

AVCP PARERE 2008

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000, nonche' a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilita' dell’impresa certificata.

Ed invero, l’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. prevede che quanto attestato dalla SOA è necessario e sufficiente a certificare la capacita' tecnica ed economico-finanziaria ed in tal senso è inequivoco il disposto di cui al quarto comma della disposizione in esame, laddove si stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo”.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - AVVALIMENTO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.P.R. 34/2000, condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è il possesso dell'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara.

Sono, pertanto, conformi alla normativa di settore i bandi, che subordinano la stipulazione del contratto all’acquisizione dell’iscrizione al citato Albo: in tal modo si evita una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’art. 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000.

Per quanto attiene alla clausola che riconosce la facoltà di far ricorso all’avvalimento relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, si evidenzia che l’avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all’esecuzione dell’appalto: infatti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può fornire la richiesta relativa al possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi ovvero dell’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla P.V. s.p.a. – 1) lavori di rimozione serbatoi di ammoniaca c/o area Ex L. di T. ; 2) lavori di bonifica di M.C.A. Edificio Deposito Officina c/o area Ex L. di T.; 3) lavori per la messa in sicurezza delle scorie siderurgiche c/o area Ex L. di T.. S.A. Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di P..

RIDUZIONE CAUZIONE E ISO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2007

La certificazione di qualità deve essere posseduta dalle “imprese” e non già dalle “società di ingegneria” e dai “liberi professionisti”. Si specifica al riguardo che le società di ingegneria sono comunque “imprese”.

La previsione di riduzione dell’importo cauzionale è contenuta nell’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 (legge Merloni) e con riferimento - vedi il primo comma - ai soli soggetti esecutori di lavori. E’ poi insito nel sistema che la qualificazione si richieda per chi debba eseguire i lavori (e non per altri); ciò è riportato nell’art. 1, comma 2, del d.P.R. 25.1.2000 n. 34 - Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 8 della legge n. 109/94 - che si esprime nei seguenti termini: “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici”. Di contro, a carico dei progettisti viene ad essere richiesta polizza assicurativa (cfr. artt. 105 e 5 della legge Merloni). Anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - deliberazione n. 51 del 31 marzo 2004 - pone una differenziazione tra gli esecutori dell’opera ed i progettisti dell’opera nel senso che le cauzioni debbono essere richieste in caso di appalti per l’esecuzione di lavori, mentre negli affidamenti di incarichi di progettazione va richiesta esclusivamente la polizza di cui all’art. 30 legge Merloni. Il diverso regime è giustificato dal fatto che, diversamente operando, si determinerebbe un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista, con possibili effetti limitativi della concorrenza. La differenziazione ai fini in questione tra esecutori dell’opera e progettisti, pienamente condivisa dal Collegio, è per il vero una costante nelle susseguenti determinazioni dell’ Autorità di vigilanza, che già nel deliberato del 24.10.2001 n. 370 (AG145/01) osservava quanto segue: “Non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione un bando di gara indetto per la progettazione definitiva, esecutiva e direzioni lavori di un edificio, nella parte in cui richiede la presentazione della cauzioni provvisoria e definitiva, in quanto la presentazione di garanzie da parte del progettista risulta compiutamente disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 30 co.5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e art. 105 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., restando la disciplina di cui allo stesso art. 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori”.

Nella fattispecie in esame, la ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla procedura di gara del raggruppamento controinteressato ed aggiudicatario per aver prodotto offerta corredata da una cauzione provvisoria ridotta del 50% pur in carenza dei presupposti previsti dalla legge per usufruire di detta riduzione. Tra questi presupposti vi rientrava il possesso della certificazione di qualità, che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i componenti facenti parte dell’a.t.i..

SOA E REQUISITI ECONOMICI

AVCP PARERE 2007

La clausola del bando che pone a carico dei concorrenti di allegare la documentazione illustrativa e finanziaria relativa ad almeno tre lavori eseguiti in data recente in categoria OG13, non è conforme all’articolo 1, commi 3 e 4 del d.P.R. 34/2000.

Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla G. s.a.s., dalla M. s.r.l. e dalla S. s.a.s. – sistemazione idraulica del torrente Mellea e recupero naturalistico delle fasce spondali in territorio comunale di S.P. – P. (L.R. 32/82) mediante opere di sistemazione idraulica e rivegetazione.

SOA - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

AVCP PARERE 2007

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, dispone che l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Pertanto, nel caso in cui una stazione appaltante richieda ai partecipanti, relativamente ai lavori, come requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione, la stessa dovrà considerarsi sufficiente e, pertanto, non potranno contestualmente essere richiesti ulteriori requisiti.

Nel caso di specie, come lamentato dalle società istanti, la stazione appaltante ha previsto in capo ai partecipanti, oltre al possesso dell’attestazione di qualificazione, anche la dimostrazione dei lavori eseguiti negli ultimi 3 anni lavori rientranti nella categoria oggetto del contratto, in violazione della norma sopra citata.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A. S.p.A., S. E. D. S.p.A., C.R.G. – affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di L. inclusa l’esecuzione delle opere e degli impianti propedeutici per il suo servizio. S.A. Comune di L.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R n.34/2000, si dispone che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. La clausola del bando di che trattasi secondo la quale l’impresa, a pena di esclusione, deve essere in possesso del sistema di gestione ambientale ISO 14001:2004 è non conforme al contenuto di tale articolo.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla G.C. s.a.s.– lavori di manutenzione straordinaria ripavimentazione sedi stradali e marciapiedi, zona Parco delle A. S.A. Comune di C.

QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS2

AUTORITA LLPP COMUNICATO 2005

Con riferimento all’elemento del requisito temporale (id est l’avere eseguito lavori nello specifico settore nel quinquennio precedente), la scelta delle stazioni appaltanti di circoscrivere la dimostrazione del possesso del suddetto requisito ad un termine non superiore al quinquennio precedente è da ritenersi ragionevole e congrua in funzione dell’accertamento dell’esperienza maturata nel settore;

Con riferimento al requisito dell’importo dei lavori eseguiti rispetto a quello posto a base d’asta, si ritiene che, stante il carattere di norma speciale dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30/2004 rispetto al principio generale della esaustività del sistema di qualificazione di cui all'art. 1, comma 4, del D. P. R. n. 34/2000 ed in ossequio al principio di proporzionalità in relazione alla tipologia ed all'importo dell'incarico, le stazioni appaltanti, al fine di consentire la massima partecipazione, possono richiedere il possesso del requisito in questione non oltre (inteso come limite massimo) il valore dell’importo a base di gara

Oggetto: bandi di gara per lavori in materia di beni del patrimonio culturale - categoria OS2 - requisiti di partecipazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/07/2007 - QUALIFICAZIONE - SOA

L'Amministrazione ha aggiudicato un appalto di importo superiore ad € 150.000,00 con procedura aperta nel mese di aprile 2007 a ditta in possesso di entrambe le qualificazioni richieste (categoria prevalente e categoria scorporabile). L'aggiudicazione si è resa efficace nel mese di maggio 2007 ed ancora sussisteva la doppia qualificazione. Alla data odierna l'Amministrazione deve andare a sottoscrizione del contratto, ma si è verificato che la ditta aggiudicataria non sia più qualificata (risultante dalla nuova SOA rilasciata) per la categoria prevalente, ma solo per la scorporabile. La sottoscrizione del contratto è ancora possibile in forza del possesso dei requisiti al momento della gara? In caso contrario come ci dobbiamo comportare?