Art. 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1 . Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

AVCP PARERE 2014

Con riferimento a lavori di importo inferiore a 150.000 euro, tra i requisiti di ordine tecnico - organizzativo, l’art. 28 del d.P. R. n. 34/2000, (oggi trasfuso nell’art. 90 del d. P.R. n. 207/2010) richiede l’esecuzione diretta di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un “importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare”. Al riguardo, tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, è indispensabile il rapporto di analogia da intendersi “.. come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri”, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti, esclusivamente entro i limiti della ragionevolezza (cfr. AVCP Deliberazione n. 165 del 2003).

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. (OR) – “Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per adeguamento e messa a norma campo sportivo” – Data di pubblicazione del bando: 29.3.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 74.000,00 – S.A.: Comune di A. (OR).

Art. 90, D.P.R. n. 207/2010 – requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00euro. Esclusione dell’O.E. per mancata dimostrazione

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI DI LLPP SOPRA I 150.000 EURO

AVCP PARERE 2011

L’art. 28 del D.P.R. 34/2000 trova applicazione esclusivamente per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, mentre nel caso di specie l’importo complessivo dell’appalto è di € 169.980,00. Cio' significa che l’impresa non avrebbe potuto dichiarare il possesso dei requisiti di cui al citato art. 28 e cio' a prescindere dall’importo dei lavori di cui alla categoria OG3, che nel caso di specie, a fronte di un importo complessivo di 169.980,00 Euro, è prevedibilmente inferiore ai 150.000,00 Euro.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle strade, reti e sottoservizi di proprieta' e/o interesse del Comune di A. – Anno 2011 - Importo a base d’asta € 169.980,00 (Iva esclusa) - S.A.: Comune di A. (NA).

OMESSA ALLEGAZIONE ATTESTAZIONE SOA - CONSEGUENZE

AVCP PARERE 2011

E’ legittimo il provvedimento di esclusione disposto nei confronti di un’impresa per non avere prodotto l’attestato SOA, richiesto dalla lex specialis come condizione minima di partecipazione, ne' la dichiarazione di cui all’art. 28 del DPR n.34/2000, richiesta a chi non fosse stato in possesso di attestato SOA.

Nel bando di gara in oggetto era previsto che “i concorrenti devono possedere: (nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA) attestazione di qualificazione in corso di validita', rilasciata da una SOA (D.P.R. 34/2000) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 28 commi 1 e 2; il requisito di cui all’art. 28, c. 1, lett. a) deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.2 del presente bando”. Il disciplinare di gara, con riferimento alla busta A (recante la documentazione da produrre a pena di esclusione) prevedeva l’obbligo di allegare (nel caso in cui non si fosse stati in possesso di attestato SOA) una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 (cfr. punto 3), ma non recava alcuna indicazione circa l’obbligo di documentare il possesso dell’attestazione SOA. La conclusione a cui è giunta l’istante, secondo cui l’omessa allegazione dell’attestato SOA non possa assumere rilevanza decisiva ai fini dell’esclusione dalla gara, tanto piu' in quanto, in concreto, la societa' è in possesso dell’attestazione SOA richiesta, potrebbe essere considerata corretta ove la stessa avesse (in qualche modo) rappresentato alla stazione appaltante (pur senza documentarlo) di essere in possesso dell’attestato SOA. Infatti, pure a fronte di un bando sul punto non proprio chiaro, il concorrente che non avesse prestato la dichiarazione espressamente richiesta al punto 3 del disciplinare di gara (- nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA- dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000….), avrebbe ben potuto ritenere di dover chiarire il perche' della mancanza di tale dichiarazione e dichiarare conseguentemente di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validita', rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.

Nel caso in esame la societa' non solo non ha prodotto alcun documento attestante il possesso dei requisiti richiesti, ma non ha neanche fatto cenno alla sua esistenza, pertanto la stazione appaltante non ha potuto non escludere l’istante dalla gara.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dalla A. S.r.l. - (Rilievi topografici dei fiumi ….) – criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base d’asta € 136.231,18 - S.A.: B. Agenzia B..

APPALTO INFERIORE A 150.000 EURO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

Negli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve effettuare, con verifica concreta e puntuale, la valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare.

Sebbene la predetta valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare, sia rimessa alla discrezionalita' della stessa stazione appaltante, si deve tener conto che non è sufficiente compiere un riscontro fra la categoria di iscrizione SOA posseduta e quella richiesta in appalto, dovendo la S.A. effettuare una puntuale e concreta verifica sul possesso, in capo al concorrente, dell’esperienza pregressa.

Nei casi in esame, l’esclusione dell’impresa istante effettuata unicamente in base al riscontro fra la categoria posseduta dal concorrente e quella richiesta in appalto non è conforme ai disposti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. P.R. 34/2000, disposizione che deve essere interpretata, a parere di questa Autorita', nel senso che i lavori eseguiti dal concorrente devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l – lavori per la manutenzione delle caditoie stradali e relativi scarichi, da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 32.000,00. S.A. Comune di P..

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l. – lavori di manutenzione dei viali e risanamento conservativo dei civici cimiteriali da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 38.000,00. S.A. Comune di P..

QUALIFICAZIONE IMPRESE NEGLI APPALTI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO

AVCP PARERE 2008

Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-quinquies, del testo coordinato della legge 109/1994, per i lavori di importo pari o inferiori a 150.000 euro il requisito richiesto per partecipare agli appalti di lavori pubblici, per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, è costituito dalla presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, all’albo camerale; per le imprese non artigiane, i requisiti richiesti sono quelli di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000, nella misura del cinquanta per cento dell’importo in appalto, concernente i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e il comma 1 del citato art. 9 della Legge 109/94, impone comunque il possesso di una professionalita' qualificata, che è stata definita dall’Autorita' (deliberazione n. 165/2003), come un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare: “analogia intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri.” Detta analogia va valutata dalla Stazione Appaltante. Relativamente all’attivita' per la quale l’impresa istante è iscritta nell’Albo Artigiani, riconducibile alle lavorazioni della categoria OG1, di cui all’allegato A al d.P.R. 34/2000, si precisa che la relativa declaratoria riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attivita' umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Pertanto, l’attivita' edile esercitata dall’impresa in qualita' di impresa artigiana, in analogia con quanto avviene relativamente alle lavorazioni da appaltare, avrebbe dovuto essere soggetta a previa specifica verifica da parte della stazione appaltante.

Stante quanto sopra rilevato, tenuto conto che si verte in una procedura di cottimo, si ritiene che la S.A. avrebbe dovuto, prima di procedere all’esclusione dell’impresa, accertare la effettiva capacita' della stessa, mediante la richiesta dei certificati di esecuzione lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla F. C. – lavori di manutenzione straordinaria impiantistica nella casa di riposo per anziani “ D. L. R.”. S.A. Comune di M..

QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - LAVORI ANALOGHI

CGA SICILIA SENTENZA 2008

In un appalto per l’affidamento di lavori pubblici e’ legittima la previsione del bando di gara che richieda che, per le imprese sprovviste di SOA e di iscrizione ultrabiennale agli albi e registri di cui al cit. art. 8, comma 11- quinquies, lett. a) e b), i requisiti di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 34/2000 siano "riferiti a lavori analoghi o similari a quelli" da appaltare, come infatti si legge nel punto 11 del bando della gara di cui si sta trattando.

Al di fuori dei casi di formali condizioni di qualificazione costituite dalla SOA o dalle suddette iscrizioni, il significato della previsione della lett. c) del teste' citato comma 11-quinquies dell’art. 8 è quello di imporre la verifica in concreto dell’esperienza del singolo concorrente.

Se è vero che, in difetto di ulteriori e piu' specifiche previsioni del bando di gara, la norma da ultimo ricordata non pone limiti di oggetto al rilievo dei lavori che il concorrente abbia eseguito direttamente nell’ultimo quinquennio ex art. 28 cit., del tutto logica e razionale risulta tuttavia l’ulteriore specificazione, discrezionalmente introdotta nel bando di gara dalla stazione appaltante, secondo cui i lavori che possano addursi a comprova della propria qualificazione debbano essere analoghi o similari a quelli da appaltare. Siffatta specificazione, lungi dal violare la legge o il bando-tipo che ne riprende il contenuto, puo' considerarsi una logica e ragionevole modificazione che ben puo' essere introdotta rispetto al bando-tipo, anche ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. Sicilia 2 agosto 2002, n. 7.

IMPRESE NEO COSTITUITE - REQUISITI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Per le imprese di recente costituzione, esistenti da meno di cinque anni, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, bisogna considerare gli anni di effettiva esistenza dell’ impresa.

Pur se limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione, previsti dal bando, devono essere comunque dimostrati dall’ impresa neo costituita; pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività. Ne consegue che l’impresa in grado di dimostrare il possesso dei requisiti anche con riferimento ad un solo anno può essere ammessa agli appalti pubblici, in quanto l’articolo 28 del DPR 34/00 non fa obbligo, in relazione ai requisiti di partecipazione ivi previsti, di rapportare l’entità di alcun requisito alla media del quinquennio.

Una eventuale esclusione si porrebbe, infatti, in violazione del principio di libera concorrenza e comporterebbe una restrizione della stessa, contraria ad ogni principio generale di libera partecipazione al mercato degli appalti.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, corna 7, lettera n)del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa I. Costruzioni S.r.l. Lavori di rifacimento servizi igienici al piano terreno del’edificio scolastico adibito a scuola elementare comunale. SA. Comune di B.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO

AVCP PARERE 2007

Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro è necessario il possesso di una professionalità qualificata, da dimostrarsi ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, in relazione alle lavorazioni dedotte in appalto.

Si precisa che l’impresa priva dei requisiti di cui all’articolo 28 del d. P.R. 34/2000, in relazione alle lavorazioni scorporabili, deve aver indicato, in sede di gara, l’intenzione di voler subappaltare dette lavorazioni, eseguibili da soggetti in possesso della specifica qualificazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 dal Comune di T. – lavori di ristrutturazione di via M. I.

DICHIARAZIONI INCOMPLETE - ESCLUSIONE GARA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2007

L’ incompletezza della documentazione presentata da una ricorrente in sede di presentazione della domanda non rientra nella fattispecie di falsa dichiarazione, bensì nell’impossibilità per la stessa di essere ammessa alla gara per la mancanza di un documento essenziale.

Nella fattispecie in esame la ricorrente aveva omesso la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti che doveva essere conforme al bando; tale omissione doveva essere ravvisata in sede di valutazione di ammissibilità dell’offerta, con conseguente esclusione della ricorrente alla gara.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2007

Ai fini della partecipazione agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro è necessaria e sufficiente la dimostrazione del possesso di una professionalità qualificata che la S.A. deve valutare, di volta in volta, sulla base di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto.

Detta verifica non può limitarsi al riscontro pedissequo fra la categoria richiesta dal bando e quella posseduta dal concorrente, dovendosi far riferimento a riscontri oggettivi fra l’esperienza specifica pregressa ed i lavori dedotti in appalto.

L’esclusione dell’impresa dal cottimo fiduciario in esame, basata unicamente sul riscontro fra la categoria di iscrizione SOA posseduta e quella richiesta dall’invito, non è conforme all’articolo 28 del d.P.R. 34/2000, dovendo la stazione appaltante effettuare una puntuale e concreta verifica sul possesso, in capo al concorrente, dei requisiti prescritti per l’appalto di che trattasi.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.r.l.– cottimo fiduciario per l’esecuzione dei lavori di miglioramento statico e realizzazione tensostruttura per attività fisiche in II circolo didattico in P. S.A. Comune di P.

APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO - REQUISITI

AVCP PARERE 2007

In un appalto di importo inferiore a 150.000 euro, giustamente la Pubblica amministrazione ha disposto la verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

In applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 48 comma 1, correttamente la S.A., ha disposto l’esclusione dell’impresa che a comprova il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, non ha presentato alcuna documentazione di comprova.

Nella valutazione dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, si precisa che il concorrente deve dimostrare di aver fatturato lavori per un importo non inferiore all’importo a base d’asta, così come indicato nel bando di gara.

Ne consegue che l’impresa istante avrebbe dovuto dimostrare l’esperienza pregressa in lavori attraverso l’importo dei lavori fatturati nel quinquennio, per un importo almeno pari a quello posto a base d’asta.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla F. s.r.l. – lavori di realizzazione marciapiede di via C., tratto compreso tra via M. e via C. . S.A. Comune di R., Direzione II.

CERTIFICATO CAMERALE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

E’ esclusa dalla procedura di affidamento l’impresa, il cui certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non riporti specificamente tra le attività espletate quelle dedotte in appalto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla M. s.r.l. – Palazzo Riccio di Murana: lavori urgenti di rifunzionalizzazione della Galleria Li Muli. S.A.: Provincia Regionale di T.

QUALIFICAZIONE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AI 150.000 EURO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Si fa presente che negli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese si qualificano ai sensi dell’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

Per determinate attività ed in base a specifica normativa di settore, per l’esecuzione delle attività dedotte in appalto è necessario il possesso di specifici requisiti.

Relativamente alle attività di bonifica, l’articolo 212, comma 5, del d. Lgs. n. 152/2006 dispone che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito sia per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, sia per l’espletamento delle attività di bonifica dei siti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla R.S.A. s.r.l. – lavori di bonifica di siti degradati per abbandono essenzialmente di rifiuti inerti di demolizione o di beni ingombranti dismessi. S.A. Comune di C. del C.

QUALIFICAZIONE SENZA SOA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro, per la dimostrazione del requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del d.P.R. 34/2000 – importo dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare - occorre far rinvio a quanto prescritto dall’articolo 18, comma 14, del medesimo decreto. Detta norma prevede che i lavori pregressi possono essere dimostrati dall’impresa anche usufruendo dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile il direttore tecnico. In tal caso, la valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi.

L’Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che è conforme alle norme la revoca dell’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa istante, per non aver la stessa dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d. P.R. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal F. s.r.l. – lavori di completamento della casa comunale. 2° lotto. S.A. Comune di B.

QUALIFICAZIONE LAVORI INFERIORE 150.000

ITALIA DELIBERAZIONE 2007

E’ conforme l’esclusione dell’impresa istante dall’appalto di che trattasi, per non aver dimostrato il possesso del requisito dei lavori pregressi eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in misura non inferiore all’importo del contratto da stipulare, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del d.P.R. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla FIN. APPALTI s.r.l. - lavori di sistemazione del cortile scuole elementari per creazione di uno spazio sportivo attrezzato polivalente. S.A. Comune di Solarussa.

QUALIFICAZIONE SOA E RISARCIMENTO DANNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

In riferimento alla categoria SOA. La lex specialis poiché la categoria OS25 era quella prevalente e, ai sensi degli artt. 8 e 13 della legge n. 109/94 e dell’art. 95 del d.P.R. n. 554/99, i lavori appartenenti alla categoria prevalente non sono scorporabili e le imprese partecipanti all’ATI devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione relativi alla categoria prevalente. Il bando si limitava, quindi, a consentire che i lavori eseguiti sulle strutture sommerse potessero essere eseguiti da imprese mandanti in Ati, senza però escludere la necessità dell’attestazione SOA. Il giudice di primo grado ha, erroneamente, espressamente attribuito portata “dirimente” all’applicabilità dell’art. 28 del d.P.R. n. 34/2004, anche se non richiamato dal bando. Tuttavia, tale disposizione si applica agli “appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000” e non è questo il caso in esame.

Quantificazione del danno per illegittima aggiudicazione. La giurisprudenza ha anche precisato che il danno derivante ad una impresa dal mancato affidamento di un appalto è quantificabile nella misura dell’utile non conseguito (10 %), solo se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta (come nel caso di specie) è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile, (Cons. Stato, V, 24 ottobre 2002 n. 5860; VI, 9 novembre 2006 n. 6607). In applicazione di detto principio, il danno risarcibile deve essere ridotto al 5 % dell’importo offerto e corrisponde ad euro 27.727,95 (5 % di euro 544.559,19).

Tale somma deve intendersi già attualizzata e deve essere aumentata, in via equitativa, ad Euro 35.000,00 in considerazione dell’ulteriore danno, consistente nell’incidenza del mancato svolgimento del rapporto con la p.a. sui requisiti di qualificazione e di valutazione, invocabili in successive gare (cfr., sempre, Cons. Stato, VI, 9 novembre 2006 n. 6607); l’aumento è in questo caso particolarmente rilevante, in considerazione della specificità dei lavori (OS25) in questione e della difficoltà di svolgere lavori dello stesso tipo ai fini della formazione di una pregressa esperienza dell’impresa.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Dal combinato disposto dell’art. 24, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dell’art. 28 del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. si evince che i soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata e che le imprese possono partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (per le quali non è obbligatoria l’attestazione SOA) dimostrando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti dal suddetto art. 28.

Contrasta, pertanto, con le citate disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici l’operato della stazione appaltante che, nei bandi di gara concernenti trattative private, non richiede la dimostrazione da parte delle imprese concorrenti del possesso dei requisiti di cui al citato art. 28 del D. P. R. n. 34/2000 e s. m. e, conseguentemente, aggiudica l’appalto ad imprese prive di detti requisiti.

Oggetto: Procedure di Appalto lavori pubblici relative a:

1. Completamento palestra comunale. Importo lavori €. 24.992,02 (asta pubblica+ trattativa privata);

2. Impianti sportivi di via Fabbricata. Importo lavori €. 80.756,93 (trattativa privata);

3. Captazione e adduzione per alimentare fontane pubbliche. Importo lavori €. 69.135,50 (asta pubblica);

4. Recupero Palazzo Cocchiaro da adibire a centro polivalente di ricerca ed esposizione delle tipicità autoctone. Importo lavori €.383.939,73 (asta pubblica);

5. Ristrutturazione ed adeguamento del civico cimitero. Importo lavori €. 69.242,83 (trattativa privata).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/03/2010 - QUALIFICAZIONE LAVORI - ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI RILASCIO

Devo predisporre la gara per l’affidamento della realizzazione di un parco pubblico in una ara verde dell’amministrazione, il cui costo complessivo è di €. 24.897,28 di cui €. 18.580,00 per “verde e arredo urbano” ed €. 6.317,28 per “impianti tecnologici”. Dovendo procedere ad individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ovvero all’affidamento in economia (cottimo fiduciario) previa consultazione di almeno 5 operatori, come da art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006, posso assimilare la categoria prevalente sopra individuata (OS24) con la OS1 (movimento terra) e con la OG3 (strade), stante la non obbligatorietà della qualificazione in quanto importo inferiore a €. 150.000,00?


QUESITO del 27/01/2009 - SUBAPPALTO

sembra pacifico che, per il subappalto nell'ambito delle categorie indicate nel bando come scorporate, il subappaltatore debba sempre possedere la qualificazione soa,in quanto il riferimento va all'importo totale dei lavori e non a quello della singola categoria scoporata. ma non ci e' chiaro se cio' valga anche per la categoria prevalente. percio' si formula il seguente quesito. situazione : appalto di importo superiore a 150.000, in cui la categoria prevalente ha importo superiore a 150.000 euro. 1) il subappaltatore che deve eseguire lavorazioni, di importo inferiore a 150.000 euro, nell'ambito della categoria prevalente, deve possedere la SOA per la categoria prevalente o e' sufficiente che possieda la qualificazione ex art. 28 dpr 554/1999 per potere eseguire detti lavori? 2) e se la categoria prevalente fosse una os 7?


QUESITO del 25/08/2008 - QUALIFICAZIONE

Con la presente si chiede se, per appalti di lavori con importo minore di 150.000 € (fermo restando l'applicabilità dell'art. 28 del DPR 34/2000), la qualificazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia data anche da qualsiasi attestazione SOA per qualsiasi categoria di lavori o invece sia necessaria l'attestazione SOA per la categoria corrispondente ai lavori previsti in appalto. A tal proposito si chiede inoltre di indicare la normativa che chiarisca il concetto sopracitato.


QUESITO del 10/12/2007 - SUBAPPALTO - REQUISITI

1)PUO' UN'ATTESTAZIONE SOA ESSERE VALIDA PER UNA DITTA CHE SI E' TRASFORMATA IN ALTRA MODIFICANDO ANCHE LA P.IVA?; 2)AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE 150.000 CHE REQUISITI POSSO CHIEDERE AD UNA DITTA COSTITUITASI NEL MAGGIO 2007?;


QUESITO del 13/11/2007 - QUALIFICAZIONE

Dovendo predisporre un bando di gara per un appalto di importo complessivo superiore a € 150.000,00 Euro, nel caso vi siano lavorazioni ulteriori, oltre alla categoria prevalente, di importo superiore al 10% ma inferiore a € 150.000,00 come ci si deve comportare nella redazione del bando? 1) non evidenziare come scorporabili le lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00 ricomprendendole all'interno della categoria prevalente; oppure 2)evidenziare tali lavorazioni come categorie scorporabili in quanto superiori al 10% dell'importo complessivo d'appalto e in tal caso ai fini della qualificazione: - chiedere comunque l'attestato SOA per chi voglia qualificarsi anche in tale specifica categoria scorporabile - consentire la qualificazione in tale categoria ai sensi dell'art.28 D.P.R. 34/2000.


QUESITO del 12/04/2007 - BENI CULTURALI - LAVORI IN ECONOMIA

Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.


QUESITO del 28/03/2007 - REQUISITI PARTECIPAZIONE - APPALTI SOTTOSOGLIA

Si chiede di conoscere quale documentazione deve essere presentata dalle imprese prive di qualificazione SOA, per dimostrare di essere in possesso del seguente requisito: "costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da appaltare.


QUESITO del 12/03/2007 - REQUISITI PARTECIPAZIONE - APPALTI SOTTOSOGLIA

Per un'appalto lavori di importo inferiore a 150.000 euro, composto nel caso specifico dalla categoria prevalente OG1 e da altre categorie speciali OS3 , OS30 e OS18 , non subappatabili ai sensi dell'art. 37 comma 11, il soggetto in possesso di attestazione SOA per almeno una delle categorie attinenti alla natura dei lavori può partecipare alla gara o per le restanti lavorazioni deve possedere i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34/2000?


QUESITO del 04/12/2006 - QUALIFICAZIONE

Chiedo di consoscere un parere in ordine all'ammissibilità della prescrizione del bando per l'affidamento di appalti di manutenzione immobili e infrastrutture comunali che preveda il possesso della SOA quale requisito per la partecipazione anche quando per valore d'appalto tale SOA non sia obbligatoria. Tale richiesta portrebbe non rispondere ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità a cui si devono ispirare i bandi. Grazie


QUESITO del 10/11/2006 - QUALIFICAZIONE - SUBAPPALTO

Appalto riferito al I lotto della pista ciclo pedonale: l'impresa ha assunto un appalto di lavori per la realizzazione di una pista ciclabile nella categoria OG 13 (Categoria unica); ha inoltrato richiesta di subappalto a favore di un'impresa qualificata in 0g 3 per un importo pari ad € 125.000,00 per l'esecuzione dei lavori di Pavimentazione ecologica previsti nell'appalto. Il direttore dei lavori ritiene che la ditta qualificata in og3 possa eseguire anche le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto. Si chiede di sapere se tale subappalto sia autorizzabile.


QUESITO del 23/06/2006 - QUALIFICAZIONE - INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA

Si deve procedere ad indire bando di gara (asta pubblica)per lavori di manutenzione straordinaria di palazzo storico, su cui la Sovrintendenza si è già espressa favorevolmente.L'ammontare dei lavori è di € 38.000. Si chiede se, trattandosi di opera inferiore a 150.000€, sia consentita la partecipazione anche di imprese senza certificazione OG2, ritenendo sufficiente la dimostrazione di esecuzione di lavori simili nel quinquennio antecedente, anche di tipo OG1. Grazie, distinti saluti.


QUESITO del 22/04/2006 - REQUISITI QUALIFICAZIONE - IMPRESA STRANIERA

In riferimento alla risposta al quesito n. 1549 del 05/12/2005, se ho ben capito una impresa individuale artigiana senza dipendenti non può risultare affidataria di subappalto di lavori pubblici, non potendo soddisfare il requisito di cui all'art.28 comma 1 lettera b) del DPR 34/00. Pertanto ne deduco che non si deve tenere conto alcuno della retribuzione del titolare.