Art. 29 Disciplina transitoria

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.

2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.

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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2007

Le clausole dei bandi che concernono i requisiti soggettivi di carattere tecnico-economico devono essere immediatamente impugnate, in quanto, condizionando o limitando la possibilità di partecipazione delle diverse imprese, implicano una grave alterazione della par condicio, la quale non si manifesta per la prima volta con l'esclusione dalla gara, bensì nel momento anteriore nel quale sono assunte come norma agendi della stazione appaltante. Ed è per questo che inficiano ab origine la legittimità dell’intero procedimento di gara.

Nel caso di specie la ricorrente era stata esclusa dalla gara per difetto del possesso dei requisiti di partecipazione, in seguito al procedimento di controllo a campione dei requisiti di capacità tecnico-economica dei partecipanti prevista dall’art. 10, comma 1 quater, della legge 109/1994. La clausola del bando che imponeva come requisito soggettivo di partecipazione l’esecuzione dei lavori analoghi svoltisi in un preciso riferimento temporale, era, come tale, immediatamente lesiva dell'interesse di tutti i possibili aspiranti, e per questo avrebbe dovuto essere immediatamente ed autonomamente impugnata, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, quando –come nel caso in esame - siano decorsi i termini per il ricorso contro il bando stesso.