Art. 26. Direzione tecnica

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:

a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE - DIRETTORE TECNICO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2013

A differenza degli appalti di lavori, per i quali la figura del direttore tecnico è quella che integra i requisiti di cui all'art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi e di forniture, va individuato quale "direttore tecnico" qualunque soggetto al quale, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, vengano attribuite o delegate funzioni in grado di orientare, ancorche' per determinati settori, l'assetto gestionale dell'impresa, e cio' mediante l'esercizio di poteri che per la loro ampiezza sono in grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari.

Pertanto, la qualifica di Direttore tecnico, nel settore oggetto della fornitura in discussione, e a differenza che nei lavori, non è formale e tipizzata dal legislatore, ma si riferisce ad una posizione specifica di responsabilita' all'interno dell'impresa, posizione che puo' essere rivestita anche da una persona a cio' qualificata: cio' che conta, non è, quindi, il nomen iuris, ma le concrete mansioni che il dipendente/professionista svolge nell'ambito della medesima impresa.

Quindi, nulla esclude che tale funzione possa essere svolta in concreto dallo stesso legale rappresentante della societa' (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 13 novembre 2010 n. 4140).

DIRETTORE TECNICO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI SOGGETTIVI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012

Il direttore tecnico previsto dall'art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (ora art. 87 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) è figura indispensabile per la qualificazione dell'impresa, cui ai sensi del primo comma dello stesso articolo competono gli “adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori”, ossia per lo svolgimento dell’attivita' dell’impresa, di cui assume quindi, per stessa definizione, la responsabilita' sotto tali aspetti. Ne discende che il suo ruolo si connota nel senso dell’autonomia decisionale e operativa.

La norma, infatti, pone in luce l’esistenza di un preciso nesso di immedesimazione organica di detta figura con l’impresa, stante il suo rapporto diretto con la rispettiva struttura operativa, tale da consentirle di operare in nome e per conto dell'impresa stessa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-organizzativi della relativa attivita', peraltro fondamentali per la vita dell’impresa.

Del resto, proprio in ragione del descritto ruolo, al direttore tecnico l’art 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiede il possesso degli identici requisiti soggettivi di ordine generale, concernenti la moralita' professionale, prescritti per gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui è preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e forniture e servizi, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti.

LLPP < 150.000: OBBLIGO DI NOMINARE IL DIRETTORE TECNICO NELLA CCIAA

AVCP PARERE 2011

L'obbligo di indicazione del nominativo del direttore tecnico a corredo della certificazione camerale sussiste unicamente per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico - organizzativo nell'ambito della struttura aziendale, come per esempio le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici alla luce del disposto dell'art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico di soggetti esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 comma 2, l. 11 febbraio 1994 n. 109, mentre non esistono norme individuanti tale obbligo nei confronti dei soggetti esecutori di contratti di servizi (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 4 novembre 2009 n. 10833).

Ne' puo' avere al riguardo un valore esimente la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che lega il sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici all’importo superiore ai 150.000 euro dei lavori da affidare. Infatti, il richiamo alla soglia dei € 150.000,00 ha la sola finalita' di limitare l’ambito di applicazione del sistema di qualificazione degli operatori nel settore dei lavori pubblici, ma certamente non ha lo scopo di consentire che, al di sotto della soglia sopra indicata, l’impresa a cui puo' essere affidato un appalto di lavori pubblici possa derogare all’obbligo espresso dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 25.1.2000 n. 34.

Stando cosi' le cose, giova precisare che un’eventuale nomina successiva del direttore dei lavori come proposta dall’impresa esponente, oltre a ledere la par condicio dei partecipanti, sarebbe un espediente per aggirare l’obbligo della dimostrazione dei requisiti professionali anche in capo al direttore tecnico nella fase antecedente alla stessa aggiudicazione.

E’ pertanto conforme alla normativa di settore l’esclusione disposta per l’assenza nell’organigramma della societa' della figura professionale del direttore tecnico.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Societa' A. S.r.l. – Gara Lavori di completamento di un immobile comunale da adibire ad Asilo Nido - Importo a base d’asta € 57.487,29 - S.A.: Comune di B. (AV).

CESSIONE D'AZIENDA - TRASFERIMENTO REQUISITI

AVCP PARERE 2009

Si ritiene che il contratto di cessione di ramo di azienda presenti gli elementi essenziali perche' si possa correttamente produrre l’effetto del trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” (v. determinazione dell’Autorita' n. 11/2002) e, quindi, anche di tutti i requisiti posseduti dall’impresa cedente alla impresa cessionaria, ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del citato D.P.R. n. 34/2000.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... - Realizzazione zona 30 Nord - Appalto lotto A - Importo a base d’asta euro 385.700,00 - S.A.: Comune di ....

REQUISITI DIRETTORE TECNICO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2003

Quesito sulle modalità di valutazione dei requisiti connessi alla figura del direttore tecnico (art. 26 del DPR 34/2000).

La deroga di cui all’art. 26, comma 7, del D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34, in base alla quale i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto stesso svolgono la funzione di direttore tecnico possono conservare l’incarico presso la stessa impresa nonostante quanto stabilito dal precedente comma 2 in ordine ai titoli di studio che abilitano il direttore tecnico ad espletare tale funzione, si applica solo alle imprese che hanno instaurato un rapporto diretto con il soggetto preposto alla direzione tecnica. Detta deroga, pertanto, non è estendibile alle imprese scaturenti da operazioni di trasferimento d’azienda o di un suo ramo.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 22/12/2008 - ESECUZIONE APPALTO

La ditta x, ancorche' sia stata liquidata, ha avuto un atteggiamento poco corretto per tutto il rapporto non fornendo, peraltro, a questo settore la documentazione richiesta per completare l'iter documentale. Orbene la ditta stessa ha ancora un credito verso questo settore che senz'altro non gli vera' corrisposto, ma probabilmente non basta per "educare" la ditta a comportamenti piu' corretti verso la p.a.. si chiede di sapere quali strumenti posso attuare per chiedere che l'autorita' di vigilanza avvii un procedimento per verificare i requisiti etici, finanziari e tecnici della citata ditta ?