Art. 25. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.

5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma 1, lettera b).

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Giurisprudenza e Prassi

TERMINI DI VERIFICA REQUISITI - ESCUSSIONE CAUZIONE

TAR VENETO SENTENZA 2008

Per quanto attiene all’incameramento della cauzione, il termine deve ritenersi non perentorio, in quanto non varrebbero in tale frangente le ragioni di speditezza amministrativa connesse alla conclusione della gara poste a base delle tesi della perentorieta', dovendosi - semmai - invocare i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' rispetto al fine pubblico che devono guidare l’attivita' amministrativa.

Piu' recentemente la medesima tesi è stata enunciata muovendo da una chiave, per cosi' dire, “adeguatrice” dei principi di fondo sui quali essa si fonda, avendo riguardo in tal senso al nuovo contesto normativo nel quale, in epoca successiva ai fatti di causa, è stata riproposta la disciplina in esame, ossia gli artt. 48 e 45 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163.

Si sostiene, pertanto, che il termine di cui trattasi – ora segnatamente contemplato dall’art. 48 del D.L.vo 163 del 2006 - avrebbe carattere sollecitatorio e non anche perentorio in quanto sarebbe comunque lasciata alla discrezionalita' della stazione appaltante la valutazione delle conseguenze della mancata osservanza del termine medesimo, in relazione anche alla concreta entita' del ritardo e alla misura della sua incidenza sull'andamento della gara, specie allorquando la richiesta dimostrazione sia resa con qualche giorno appena di ritardo rispetto al termine assegnato; e ad avvalorare tale conclusione indurrebbero, per un verso, la considerazione per cui, con l’introduzione nel “sistema” dei contratti pubblici della nuova figura dell’avvalimento (cfr. art. 49 del medesimo D.L.vo 163 del 2006), il termine fissato dalla norma parrebbe incongruo in relazione alla possibilita' riconosciuta al concorrente invitato a fornire la richiesta dimostrazione per relationem, potendo invece, porsi per lui la necessita' di acquisire, in ordine ai requisiti dichiarati, elementi probatori presso altra ditta di cui intenda avvalersi; per altro verso, la considerazione che la sanzione prevista per il mancato rispetto del termine di 10 giorni dovrebbe ritenersi, per la sua gravita', correlata, nell'astratta comminatoria legislativa, non tanto alla tardiva dimostrazione, quanto alla mancata dimostrazione.

DOCUMENTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Qualora la lettera di invito preveda che “l’esecuzione dei lavori eseguiti per conto di committenti privati è documentata dalla dichiarazione del committente circa le caratteristiche dei lavori stessi, determinate ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 34/2000, corredata da: a) concessione edilizia relativa all’opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, ove previsto”), non è sufficiente, in sede di verifica della documentazione produrre ai fini dell’ammissione alla procedura di affidamento, la “generica dichiarazione” rilasciata da committente privato (“con la presente si dichiara che la Società … ha eseguito opere civili per conto di … negli anni 1997 – 98 – 99, per importi superiori complessivamente a Lt. 1.200.000.000”), “corredata dalle copie di n. 13 fatture relative a lavori non inequivocabilmente rientranti nella categoria prevalente oggetto dell’appalto …”: né la prima, infatti, né le seconde, anche a voler prescindere dalla mancanza dell’ulteriore documentazione espressamente prevista dalla veduta disposizione della lettera di invito, contengono la precisa individuazione delle “caratteristiche dei lavori … determinate ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 34/2000”, che, espressamente richiesta dalla lettera medesima, vale appunto a ricondurre inequivocabilmente i lavori effettuati nella categoria prevalente.