Art. 11. Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. L'autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell'osservatorio.

2. L'autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'osservatorio.

Condividi questo contenuto: