Art. 96 Spese contrattuali

1. L'esecutore è tenuto a versare nel conto corrente intestato alla tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo e registrazione del contratto e degli altri atti relativi.

2. Il versamento è effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di stipulazione del contratto.

3. In caso di ritardo il relativo importo è aumentato degli interessi legali, decorrenti dalla data di scadenza fino alla data di effettivo versamento.

4. L'attestazione del versamento è immediatamente prodotta all'ufficiale rogante della stazione appaltante.
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