Art. 97 Subappalto

1. Il subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale.

2. Il subappalto è altresì consentito, sempre alle condizioni e nei limiti previsti dal codice e dal regolamento generale, quando l'esecutore:

a) affida ad altri la produzione di determinati componenti che, pur rientrando nella normale attività produttiva di questi ultimi e non richiedendo modifiche della loro organizzazione imprenditoriale, non configurano un prodotto strettamente di serie giacché presentano caratteristiche estetiche, funzionali e di qualità specificatamente ordinate dall'esecutore in funzione della realizzazione dell'attività commissionata con il contratto principale;

b) non impiega manodopera propria nell'assemblaggio o nell'istallazione delle diverse parti del prodotto finale oggetto del subappalto, ma si avvale di manodopera fornita dagli stessi fornitori di quei componenti.

3. Rimane in ogni caso invariata la responsabilità dell'esecutore, il quale continua a rispondere direttamente degli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto del subappaltatore.

4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.
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