Art. 95 Obblighi contrattuali

1. Il contratto vincola l'esecutore dal momento della stipulazione e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, ove previsto, il relativo decreto di approvazione sia stato registrato presso gli organi di controllo.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare, con il mezzo indicato nel bando di gara o nell'invito alla procedura ai sensi dell'art. 77 del codice, l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto o, ove non prevista la registrazione, l'avvenuta approvazione del contratto.

3. In caso di mancata approvazione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.
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