Art. 8 Funzionamento delle infrastrutture

1. Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera e), del testo unico dell'ordinamento militare, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, in Italia o all'estero, delle infrastrutture diverse da quelle che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

2. La realizzazione dei lavori di minuto mantenimento, in Italia o all'estero, delle infrastrutture di cui al comma 1 è di competenza dei singoli enti utilizzatori dell'infrastruttura ed è disciplinata da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

3. Sono fatte salve le diverse previsioni contenute in accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
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