Art. 7 Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati o da altre organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, è disciplinata da appositi memorandum di intesa che regolano tutte le attività tecnico-amministrative, dalla programmazione al collaudo, anche in deroga alle procedure del presente regolamento.
Condividi questo contenuto: