Art. 9 Personale del Genio

1. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del genio, dell'Arma delle trasmissioni o dei Corpi tecnici, nonché del ruolo tecnico-logistico specialità genio dell'Arma dei carabinieri, dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento e alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio. Può essere, altresì, assimilato a ufficiale del Genio l'ufficiale appartenente ad altri ruoli, in possesso di laurea specialistica, abilitazione professionale e idonea esperienza nel settore delle infrastrutture, nominato con provvedimento del direttore generale di Geniodife, su proposta dello Stato maggiore di Forza armata ovvero del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in relazione alla necessità di soddisfare prioritarie e motivate esigenze istituzionali.

2. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, è considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.

3. Durante il periodo transitorio di cui al comma 2, della durata massima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'adeguata capacità tecnico professionale o l'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari è riconosciuta con provvedimento definitivo del direttore generale di Geniodife.

4. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per lo svolgimento delle loro funzioni sono appartenenti ai ruoli tecnici delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere e a tale scopo qualificati presso gli istituti di formazione militare.

5. In deroga al comma 4, possono essere chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio dell'Arma dei carabinieri, per lo svolgimento delle loro funzioni, i militari appartenenti al ruolo ispettori, che, oltre a essere in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere, abbiano un'adeguata capacità tecnico - professionale o un'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari, riconosciute con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. In caso di indisponibilità di ufficiali del Genio con grado dirigenziale, gli organi esecutivi del Genio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), sono retti da ufficiali superiori del Genio, la cui idoneità all'incarico è stata riconosciuta con specifico provvedimento dell'organismo di Forza armata preposto all'impiego del personale. Gli Ufficiali del Genio in possesso dei requisiti di legge possono ricoprire gli incarichi, compresi quelli di collaudo, ed essere nominati membri delle commissioni previste ai fini della realizzazione dei lavori pubblici anche se in congedo, nelle posizioni dell'ausiliaria o della riserva.
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