Art. 60 Collaudo delle opere a finanziamento della NATO

1. Il collaudo delle opere realizzate con il finanziamento della NATO è eseguito con le procedure previste dal presente regolamento nonché, per gli aspetti non disciplinati, dal regolamento generale.

2. Acquisito il certificato di collaudo, Geniodife trasmette il documento riepilogativo di spesa, redatto dall'organo esecutivo del Genio che ha seguito i lavori, per la successiva accettazione tecnico-amministrativa delle opere da parte degli organismi della NATO.

3. L'acquisizione dell'accettazione da parte degli organismi della NATO non ha effetto sui termini previsti per l'approvazione del certificato di collaudo.
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