Art. 61 Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO

1. Per le opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO, il collaudo è effettuato a cura degli organismi competenti del Paese alleato o dell'organizzazione internazionale.

2. Limitatamente agli aspetti tecnici, per verificare che siano rispettate tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle di carattere strutturale e impiantistico, compresa l'acquisizione delle omologazioni previste ai fini dell'esercizio degli impianti, Geniodife nomina uno o più rappresentanti che affiancano il collaudatore o i collaudatori nominati ai sensi del comma 1.
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