Art. 59 Compenso spettante ai collaudatori

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 238 del regolamento generale, i compensi ai collaudatori di cui all'art. 48 sono determinati secondo le previsioni del regolamento di cui all'art. 92, comma 5, del codice, adottato con apposito decreto del Ministro della difesa. Agli ufficiali di cui all'art. 48 compete anche il riconoscimento degli oneri di missione secondo la normativa vigente al momento dell'assolvimento dell'incarico.
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