Art. 4 Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile

1. I lavori relativi alle infrastrutture ricadenti nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare sono disciplinati dal presente regolamento purché non dichiarati strettamente connessi alla sicurezza nazionale dagli organi programmatori di vertice; qualora tale dichiarazione venga resa, essi sono disciplinati dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

2. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4, e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare, la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse è dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa, anche ai fini dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, la natura delle infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza è individuata con provvedimento del Ministro della difesa su proposta motivata, rispettivamente, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando generale della Guardia di finanza.
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