Art. 3 Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse del Ministero della difesa, svolte mediante il Genio; le medesime attività svolte da articolazioni diverse restano disciplinate dal regolamento generale.

2. Il presente regolamento disciplina anche i lavori sul territorio nazionale finanziati dalla NATO o da Paesi alleati ovvero da altre organizzazioni internazionali, e gli interventi eseguiti dalle Forze armate fuori del territorio nazionale, diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, e rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale, gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia e gli altri interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per i lavori relativi alle infrastrutture in uso al Ministero della difesa per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, le attività tecnico-amministrative che il presente regolamento attribuisce a Geniodife sono di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

5. Nei contratti misti, posti in essere da articolazioni della Difesa diverse da Geniodife, le attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori disciplinate dal presente titolo si svolgono sotto la vigilanza del Segretariato generale della difesa/DNA, ferma restando l'applicabilità dell'art. 14 del codice anche ai fini della qualificazione del contratto.
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