Art. 5 Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
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