Art. 32 Oneri, competenze e progettazione

1. I progetti dei lavori di cui all'art. 7 sono interamente a carico dei Paesi alleati o dell'organizzazione internazionale, cui compete la relativa spesa.

2. I progetti dei lavori di cui al comma 1 sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme vigenti, e sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.
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