Art. 33 Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO

1. I lavori con finanziamento della NATO sono appaltati secondo le procedure indicate nel documento AC/4-D/2261 (Ed. 1996) e successivi aggiornamenti, che prevede la partecipazione all'appalto solo per ditte con sede nei Paesi dell'alleanza.

2. Nelle procedure concorsuali Geniodife provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara recante le informazioni sui lavori da eseguire, in conformità alle disposizioni del codice e del regolamento generale, a esclusione della pubblicità a livello comunitario. Preventivamente Geniodife trasmette informativa in merito all'appalto al Ministero degli affari esteri, per la successiva estensione alle ambasciate dei Paesi dell'alleanza, le quali provvedono per la pubblicazione nei rispettivi Paesi secondo le modalità previste dagli stessi, con oneri a carico del Ministero della difesa.

3. Le ditte italiane che intendono partecipare alla gara ne fanno richiesta a Geniodife, facendo pervenire la domanda, corredata della documentazione comprovante le capacità tecniche e amministrative richieste nel bando, entro il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, indicato nel bando di gara.

4. I nominativi delle ditte dei Paesi alleati interessate alla gara di appalto sono comunicati a Geniodife dalle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. In alternativa, quando previsto dall'informativa di cui al comma 2, i nominativi sono trasmessi alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO dalle rispettive delegazioni presso lo stesso Quartier generale.

5. I nominativi di cui al comma 4 devono pervenire a Geniodife o alla delegazione italiana presso il Quartier generale della NATO nei termini indicati dall'informativa di cui al comma 2.

6. Alla gara di appalto sono invitate:

a) le ditte italiane ritenute idonee a seguito di verifica delle caratteristiche richieste dal bando di gara, effettuata da Geniodife;

b) le ditte non italiane le cui richieste siano pervenute nei termini di cui al comma 5, ritenute idonee ai sensi del documento di cui al comma 1.

7. Per i lavori per i quali gli organismi della NATO autorizzano l'affidamento con procedure ordinarie, si procede con le disposizioni previste dal codice, con esclusione degli adempimenti in materia di pubblicità e partecipazione a livello comunitario.

8. Le procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono automaticamente adeguate alle modifiche procedurali adottate dagli organismi della NATO.
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