Art. 31 Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, dopo la validazione, sono approvati dall'ente deputato all'approvazione del contratto, previo parere tecnico operativo sui progetti preliminari da parte dell'organo tecnico di Forza Armata.

2. I progetti dei lavori di cui all'art. 8 sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.
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