Art. 30 Verifica della progettazione

1. La verifica della progettazione, di cui all'art. 47 del regolamento generale, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell'ente in cui è individuato il responsabile del procedimento per la fase di progettazione.

2. Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.
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