Art. 131 Organi responsabili

1. Il ricorso alla procedura in economia, nell'ambito dei fondi assegnati per ciascun programma, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, è autorizzato dal dirigente militare o civile titolare del potere di spesa; presso gli organismi periferici il titolare del potere di spesa è il comandante dell'ente o distaccamento provvisto di autonomia amministrativa.

2. Il comandante dell'organismo che non riveste grado dirigenziale può autorizzare le sottonotate spese:

a) spese afferenti alle utenze di acqua, luce, gas nonché per quelle di cui all'art. 133, comma 1, lettera n), nell'ambito dei limiti di cui all'art. 130;

b) tutte le altre spese nei limiti di 40.000 euro. Per importi superiori è necessaria l'autorizzazione da parte del dirigente militare o civile sovraordinato individuato dagli ordinamenti di Forza armata, o dell'Arma dei carabinieri.

3. L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:

a) l'esigenza da soddisfare;

b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;

c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;

d) l'importo presunto della spesa;

e) il capitolo di imputazione della spesa.

4. Il procedimento di acquisizione è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
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