Art. 130 Limiti di spesa

1. Per le forniture di beni e servizi il ricorso alla procedura in economia è ammesso per importi inferiori a:

a) 130.000,00 euro per le acquisizioni di servizi, salvi quelli di cui all'art. 28, comma 1, lettera b.2) del codice per i quali l'importo è di 200.000,00 euro;

b) 130.000,00 euro per le acquisizioni dei prodotti menzionati nell'allegato V del codice;

c) 200.000,00 euro per l'acquisizione degli altri beni.

2. Le soglie di cui al comma 1 sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dagli articoli 28 e 196 del codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del codice.
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