Art. 100 Aumento o diminuzione delle prestazioni

1. Fermo quanto disposto dall'art. 114 del codice e dall'art. 311 del regolamento generale, qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'esecutore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

2. L'aumento o la diminuzione di cui al comma 1 sono autorizzati dall'autorità competente all'approvazione del contratto o da quella dalla stessa delegata, mediante apposito e motivato decreto di aumento o riduzione dell'impegno originario.

3. L'Amministrazione, tenuto conto dei termini contrattuali originariamente previsti, può modificare gli stessi in relazione all'aumento o alla diminuzione delle prestazioni richieste; in tal caso è redatto apposito verbale di concordanza tra le parti, il quale può, altresì, disciplinare ulteriori varianti tecnico-procedurali al contratto originario, nel rispetto dell'art. 114 del codice e dell'art. 311 del regolamento generale. Tale atto è sottoposto ad approvazione dell'autorità che ha impegnato la spesa.
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