Art. 99 Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto

1. Nei casi di cui all'art. 302, comma 2, del regolamento generale,

l'Amministrazione può disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto e dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, l'anticipata esecuzione del contratto stesso.

2. L'esigenza di esecuzione anticipata è formalizzata con provvedimento del responsabile del procedimento ed è comunicata all'affidatario con una delle modalità previste dall'art. 77 del codice; i termini per l'esecuzione anticipata della prestazione decorrono dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'affidatario.

3. La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata agli organi di controllo.

4. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto o, ove non prevista la registrazione, di mancata approvazione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.
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