Art. 101 Variazioni contrattuali

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.

2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.

3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.

4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo è determinato in contraddittorio con l'esecutore con verbale motivato.

5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.
Condividi questo contenuto: