Art. 6 Documento unico di regolarità contributiva

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, é altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

articolo da coordinare con quanto disposto dall'art. 31 commi 3 e ss del Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013 convertito con modificazioni dalla L 98/2013 in vigore dal 21/08/2013]
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Giurisprudenza e Prassi

ACQUISIZIONE DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2016

Va data continuità all’orientamento della Sezione secondo cui “la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1321 del 2015).

REQUISITI GENERALI PER PARTECIPARE E PER STIPULARE IL CONTRATTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

L’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause di esclusione dalla procedura, ma anche, al tempo stesso, come fattori impeditivi della stipula del relativo contratto.

In coerenza con tale previsione, inoltre, l’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 fa carico alle Amministrazioni di acquisire il DURC, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva corredante l’offerta di gara, in funzione non solo dell’aggiudicazione (giusta l’art. 11, comma 8, del Codice dei contratti pubblici), ma anche per la stipulazione del contratto.

Pertanto, il requisito della regolarita' contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto.

ANAC - LINEE GUIDA EDITORIALI E MODELLI DI PROVVEDIMENTO

ANAC COMUNICATO 2014

Linee guida editoriali e modelli di provvedimento

OBBLIGO INDICAZIONE ONERI SICUREZZA AZIENDALI E RICHIESTA D'UFFICIO DEL DURC

TAR VENETO SENTENZA 2013

Devono necessariamente distinguersi : i costi della sicurezza per interferenza, affidati in via esclusiva alla individuazione e determinazione della stazione appaltante e quelli, invece che competono e riguardano gli aspetti della sicurezza di esclusa pertinenza del concorrente che, come tali, devono da quest’ultimo essere individuati e formalmente indicati nell’offerta a prescindere da una formale previsione nella legge di gara, cosi' come previsto dagli artt. 86 co. 3 bis e 87 co. 4 del d.lgs. 163/2006.

L’impresa aggiudicataria, di contro, come risulta dagli atti di causa, non ha indicato, nella propria offerta economica, i costi relativi alla sicurezza.

Ne', peraltro, puo' assumere alcuna valenza dirimente il fatto che i costi per la sicurezza aziendale non fossero espressamente previsti dalla lex specialis. Osserva il Collegio che tali norme hanno carattere immediatamente precettivo e, come tali, comportano la eterointegrazione delle regole previste in ogni singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c. e, determinano, in caso di loro inosservanza, l’esclusione dalla procedura del concorrente inadempiente (v. Cons. St., V, n. 467/2012 e 4849/2010).

La inosservanza di tale procedura, come detto, determina un vizio insuperabile dell’offerta, cosi' come avanzata dal concorrente.

Infatti, alla mancata indicazione, nell’offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali, consegue, la obbligatoria esclusione del concorrente dalla gara per carenza di un elemento essenziale dell’offerta a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice appalti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 4622/2012)

Nel caso in questione, pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Collegio, rilevata la omissione della indicazione dei costi di sicurezza aziendali da parte della aggiudicatrice la gara, annulla tutti i provvedimenti impugnati e segnatamente il verbale di aggiudicazione della gara e del conseguente affidamento del servizio che, invece deve essere assegnato, come formalmente richiesto, al secondo graduato, attuale ricorrente principale.

L’assegnazione del servizio è misura adeguata al risarcimento del danno, specificatamente richiesto, in via prioritaria dal ricorrente.

Indipendentemente dalla configurazione fornita dalla stazione appaltante circa la natura e la necessaria produzione da parte dei concorrenti del durc, è necessario ribadire che l'obbligo di produzione del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 19, comma 12, della legge n. 109 del 1994 e relative disposizioni attuative, deve ritenersi superato, per sopravenuta incompatibilita' di detta disposizione, con l'art. 16-bis, comma 10 del decreto legge n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, che testualmente recita :”.. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge”. Sul divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere il d.u.r.c. alle imprese vanno altresi' registrati specifici successivi interventi legislativi, regionali e statali, che hanno confermato siffatta impostazione (si vedano l'art. 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, e l'art. 14, comma 6-bis, d.l. n. 5 del 2012, convertito con L. n. 35 del 2012).

Quindi, si puo' concludere rilevando che, anche l’eventuale esclusione del concorrente per mancata produzione del DURC, cosi' come prevista dal bando, sarebbe stata nulla per contrarieta' a norme imperative e non puo', ne' avrebbe potuto, conseguentemente, condurre alle conseguenze richieste dal ricorrente incidentale.

RILASCIO ON LINE DURC PROFESSIONISTI

INARCASSA AVVISO 2013

Nuova modalita' di rilascio della certificazione di regolarita' contributiva.

RICHIESTA DURC D'UFFICIO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI

MIN LAVORO NOTA 2012

DURC - obbligo di richiesta d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatici

AUTOCERTIFICABILITA' DEL DURC

INAIL NOTA 2012

DURC. Non autocertificabilita'. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.

VIETATA L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC

MIN LAVORO CIRCOLARE 2012

Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocerfi'cabilita'.

NUOVE ISTRUZIONI SU DURC E CODICE APPALTI

INAIL CIRCOLARE 2011

DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici.

DURC RAPPORTATO AL SINGOLO CANTIERE O ALLA SINGOLA OPERA

MIN LAVORO INTERPELLO 2009

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di appalto e Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) nei lavori pubblici.

Commento: Il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), in linea di principio, attesta la regolarita' dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei “cantieri o opere” presi in considerazione.

Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente dalla necessita' di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una “selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarita' di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarita' contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita' solidale secondo l’ipotesi descritta.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/11/2011 - DURC

1)Il Consorzio, in quanto stazione appaltante, affida servizi con contratti pluriennali, liquidati mensilmente: il DURC richiesto per liquidare una fattura relativa ad un determinato mese può essere considerato valido anche per il pagamento del mese successivo, purché entro i tre mesi dall’emissione, o è necessario provvedere alla richiesta mensilmente? 2)Nello specifico nella scheda di richiesta DURC relativa all’impresa la data di inizio e fine lavori deve coincidere con il mese relativo alla fattura da liquidare? L’importo deve essere pari all’importo dei servizi prestati in un mese? (anche facendo la somma di più fatture?) 3)Il DURC deve essere regolare relativamente al periodo dei servizi prestati o al momento del pagamento della fattura? 4)In caso di DURC irregolare senza la specifica dell’importo da parte degli enti previdenziali, come si deve comportare la Stazione appaltante?


QUESITO del 12/10/2011 - DURC

Si richiede con cortese urgenza Vs. parere in merito alla tematica in oggetto caso concreto: durc irregolare su SAL di importo pari a euro 100.000 (al netto della ritenuta del 0.50%) da comunicazione dell’Inps emergono: - debiti in fase ancora amministrativa: per euro 54.000 - debiti in esattoria: per euro 40.000 Ai sensi dell’art. 4, c. 2, D.P.R. 207/2010, nel certificato di pagamento si dovrà trattenere, oltre all’importo del debito in fase amministrativa (euro 54.000) anche quello già in esattoria (euro 40.000)? In questo caso infatti si avrà che il certificato di pagamento all’impresa sarà di euro: 100.000 – 94.000 = 6.000. Deve essere egualmente effettuata la verifica ex art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 presso Equitalia? In caso affermativo, come deve comportarsi la P.A. se: caso 1) dalla verifica di Equitalia risultasse un debito di 40.000 euro. E’ corretto che: - la P.A. sospenda il pagamento per l’importo di 94.000 euro fino a comunicazione degli enti in merito alle modalità di effettuare direttamente i pagamenti nei loro confronti - paghi i 6.000 euro residui a Equitalia con la procedura ex art. 48bis? caso 2) dalla verifica di Equitalia risultasse un debito di 50.000 euro (quindi più alto dei soli 40.000 risultanti dal debito contributivo), il C.P. va riemesso? Come deve operare la P.A.? grazie


QUESITO del 12/10/2011 - DURC

Si richiede con cortese urgenza Vs. parere in merito alla tematica in oggetto a) prima di trattenere dal certificato di pagamento del SAL la quota corrispondente ai debiti contributivi, il RUP è tenuto a chiedere all’impresa di adempiere al pagamento del debito entro un determinato termine (per es. 15 gg.)? e solo se l’impresa non adempie/non dà prova di avere adempiuto alla regolarizzazione dei debiti, dimostrando il pagamento effettuato, il RUP è legittimato a trattenere sul certificato di pagamento del S.A.L., oltre allo 0.50 %, il debito contributivo segnalato e a predisporre il pagamento del residuo? b) se il DURC non contiene le indicazioni del debito, la PA è tenuta a chiedere approfondimenti a impresa e istituti previdenziali/assistenziali per la quantificazione dell’importo? grazie


QUESITO del 29/09/2011 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - DURC

In relazione all’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed alla determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., si chiedono alcune delucidazioni in merito ai contratti relativi ad energia elettrica, gas, acqua, telefonia, etc. Fermo restando che ai sensi del predetto provvedimento è necessario richiedere il CIG anche se lo stesso non deve essere obbligatoriamente riportato sui mandati di pagamento, purché il pagamento medesimo sia effettuato su un conto corrente dedicato, si chiede come ci si deve comportare con la richiesta del CIG nell’ambito del sistema SIMOG e la relativa compilazione delle schede. Il quesito è dovuto al fatto che trattasi di contratti di durata indefinita, stipulati spesso parecchi anni fa, per i quali non è possibile predeterminare l’importo complessivo. Per quale valore deve essere richiesto il CIG? Le schede sul sistema SIMOG sono da compilare? E se si, come vanno compilate? (es. per ogni fattura liquidata deve essere redatta la relativa scheda?) Il DURC, invece, deve essere richiesto? Per quale valore? Deve essere richiesta la regolarità per ogni fattura da liquidare?


QUESITO del 16/05/2011 - SUBAPAPLTO - OPERE DI LATTONERIA

Ai sensi dell’art. 6, comma 5 DPR 207/2010, in merito alla verifica del DURC dei subappaltatori per il collaudo e per il pagamento a saldo, si richiede se, nel caso in cui la ditta subappaltatrice abbia lavorato nel cantiere sotto esame solo nelle fasi iniziali/intermedie dell’appalto, durante le quali il controllo del DURC abbia avuto esito positivo (cioè la ditta subappaltatrice era regolare con i versamenti contributivi, assicurativi e cassa edile), debba nuovamente essere oggetto di verifica relativamente alla correntezza contributiva anche per il pagamento del saldo (che di norma interessa solo l’appaltatore, trattandosi nella maggior parte dei casi della quota dello 0,5% trattenuta su ogni singolo SAL dell’appaltatore). In tali casi, a distanza di tempo, la medesima ditta subappaltatrice potrebbe anche non essere più in regola, ma forse non per quello specifico cantiere. Si opererebbe, quindi, una trattenuta illegittima nei confronti dell’appaltatore (solidalmente responsabile solo per lo specifico cantiere e non invece per tutta l’attività del subappaltatore nel frattempo intercorsa).


IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...