Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici
ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all'articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: alinea modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99; lettera così modificata dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
comma 3 modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l’inderogabilità dei minimi tariffari; lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione é di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento ; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 113 del 2007 poi dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell’attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall’Autorità nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio. lettera così modificata dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007
5. É vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.
9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all'articolo 5. comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
9-ter. Le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell’autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008
9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. comma introdotto dall’art.4, comma 2, lett.c) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011
Relazione
Giurisprudenza e Prassi
AVVALIMENTO SOA - CERTIFICATO DI QUALITA' ACCERTATO IN CAPO ALL'AUSILIARIA
Qualora l’operatore economico concorrente si avvale di altra impresa per acquisire il requisito di qualificazione SOA non posseduto per una data categoria di lavori, il certificato di qualità per quella categoria di lavori deve essere accertato in capo all’ausiliaria e non al concorrente.
È imposto dalla stessa natura della certificazione di qualità che, attestando la conformità di una organizzazione aziendale ai parametri europei, si riferisce al versante aziendale dell’impresa piuttosto che a quello personale. In tal senso, allora, richiedere il possesso della certificazione di qualità al concorrente per una categoria di lavori nell’esecuzione dei quali si avvarrà dei mezzi di un’ausiliaria significherebbe attestare un’organizzazione aziendale che, di fatto, non sarà utilizzata per l’esecuzione dell’appalto.
ATTESTAZIONE SOA OG11 E SUA SOSTITUIBILITÀ ALLA CATEGORIA SPECIALISTICA OS28
E’ illegittima la previsione del bando di gara che preclude la partecipazione alle imprese non fornite dell’attestazione nella categoria specialistica OS28 perché in contrasto con il disposto di cui all’art. 79 comma 16 del d.P.R. n. 207/2010 che permette alle imprese in possesso di categoria OG11 nella corrispondente classifica di sopperire alla mancanza
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da A/Azienda Sanitaria Locale TO4. Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di gestione globale dell’energia termica e condizionamento, messa a norma degli impianti relativi ai distretti di Chivasso-San Mauro Torinese, di Settimo Torinese e di Ciriè. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. importo a base di gara ero 23.440.907,40.
OG2 - RICOMPRENDE TUTTI LAVORI SU IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
Tutti gli interventi su immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono da ricondursi alla cat. OG2, a prescindere dalla tipologia delle lavorazioni eseguite, giacché quel che richiede la peculiare qualificazione è la natura intrinseca del bene su cui le lavorazioni insistono.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da S S.r.l./A. Procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro di un appalto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’A. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base di gara eu. 18.740.000,00 S.A. A
LA VERIFICA DEI REQUISITI VIENE EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TERMINE DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La data di riferimento per la valutazione del possesso dei requisiti dell’attestazione SOA è quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande e non quella dell’invio delle lettere di invito.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da Comune di …– Cottimo fiduciario - Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della scuola sita in via …- Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - Importo a base di gara: € 199.966,03 – S.a. Comune di … – Controinteressata: …
QUANTIFICAZIONE IMPORTO DELL'APPALTO
L’erronea individuazione dell’importo a base di gara può riflettersi sulle modalità di pubblicità della procedura e sulla quantificazione delle cauzioni in garanzia e del contributo all’Autorità, nonché sulla circostanza che i requisiti richiesti ai concorrenti possono risultare sproporzionati rispetto al valore dichiarato.
E’ illegittima la richiesta del possesso di attestazione SOA, ai fini della partecipazione a una gara di importo inferiore a 150.000,00 euro.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da A S.r.l. – Indagine di mercato per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione ubicati nella Stazione Navale Mar Grande – Taranto – Importo a base di gara: euro 130.000,00 - S.A. Marina Militare - Comando Stazione Navale di Taranto (MARISTANAV)
QUALIFICAZIONE PER LAVORI SOPRA I 150.000 EURO - PRECISAZIONI
Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”.
FALSA DICHIARAZIONE O DI FALSA DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE
Obbligo di segnalazione all’Autorita' previsto dall’art. 48, c.1 e c. 2, del d.l.vo 163/2206 a seguito dell’adozione di un provvedimento ex art. art. 40, comma 9 quater, del d.l.vo 163/2006, con accertamento dell’imputabilita' all’o.e. con dolo della presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione ai fini della qualificazione.
OBBLIGO SEGNALAZIONE ALL'ANAC DELLE FALSE DICHIARAZIONI
Adempimenti per le stazioni appaltanti
Obbligo di segnalazione all’Autorita' a seguito dell’adozione di un provvedimento sanzionatorio con accertamento dell’imputabilita' con dolo all’operatore economico
LLPP - LEGITTIMITÀ DEL C.D. AVVALIMENTO FRAZIONATO
Sulla questione dell’avvalimento frazionato si richiama il Comunicato del 20 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.75 del 31 marzo 2014 e consultabile sul sito dell’Anac, recante «Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di avvalimento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12», con il quale si evidenzia che, alla luce della citata sentenza, è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE una disposizione nazionale come quella dell’art. 49, comma 6, del d.lgs. 163/2006, che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per la stessa categoria di qualificazione, delle capacita' di piu' imprese. Pertanto, nel Comunicato in parola si sottolinea che è ammessa, in sede di gara, la possibilita' che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, piu' attestati di qualificazione per ciascuna categoria, pur restando fermo il principio espresso dalla Corte nel caso di lavori che presentino peculiarita' tali da richiedere una determinata capacita' che non si ottiene associando capacita' inferiori di piu' operatori; in un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudicatrice potra' legittimamente esigere che il livello minimo della capacita' in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o, eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici. Tale esigenza tuttavia deve risultare da adeguata motivazione espressa in seno alla delibera o determina a contrarre o, al piu' tardi, negli atti di gara, dovendo la stazione appaltante chiaramente specificare nel bando o nella lettera di invito qual è il livello minimo di capacita' richiesta in termini di classifica minima posseduta dall’operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacita' per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara.
La giurisprudenza piu' recente (Cons. Stato sez. V 22 gennaio 2015 n. 277; Cons. Stato sez. V 5 dicembre 2014 n. 5987; Consiglio di Stato sez. V 28 aprile 2014 n. 2200), nel richiamare la sentenza della Corte di Giustizia, laddove sostiene che «la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacita' di piu' operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacita' imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purche' alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacita' di uno o di svariati altri soggetti disporra' effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto», evidenzia che è ormai principio acquisito quello della legittimita' del c.d. avvalimento frazionato ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla C. S.a.s. di C. D. & C. – S.S. 694 – “Tangenziale Ovest di Lecce” al km. 4+020 – Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del D.Lvo 264 del 5.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea – Galleria B. – Importo euro 6.229.635,07 S.A. A. S.p.a. – Compartimento della Viabilita' per la Puglia
SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA SOLO IN CALCE AL DOCUMENTO
Il requisito formale della sottoscrizione dell’offerta cui ha riguardo l’art. 74 del d.lgs. n. 163/2006 deve intendersi rispettato gia' con il fatto stesso dell’apposizione della formalita' di cui si tratta in calce al relativo documento (cfr. C.d.S., V, 20 aprile 2012 n. 2317; VI, 18 settembre 2013, n. 4663).
Nell’ambito delle gare pubbliche per “sottoscrizione dell'offerta” deve intendersi, infatti, proprio la firma in calce alla corrispondente dichiarazione, con la quale solo si esprime, del resto, la consapevole assunzione della paternita' di un testo e della responsabilita' in ordine al suo contenuto (C.d.S., V, 15 giugno 2015, n. 2954; IV, 19 marzo 2015, n. 1425).
Questo adempimento, inoltre, soddisfa anche l’esigenza di certezza sul contenuto e la provenienza dell’offerta che è perseguita dall’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. cit. (cfr. C.d.S., VI, n. 4663/2013 cit.), valore la cui lesione integra una delle cause di esclusione operanti anche nel vigente regime di tassativita' delle circostanze escludenti.
Ai fini di una valida partecipazione alla singola procedura è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato la propria istanza di aggiornamento dell'attestazione SOA entro il termine per la presentazione delle offerte, non occorrendo che entro tale scadenza la verifica intermedia si sia anche perfezionata.
SOA – VALORE DELLE LAVORAZIONI - RICHIESTA CLASSIFICA PER IL TRIPLO
La qualificazione SOA è condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della capacita' tecnica riconosciuta all’impresa partecipante, in misura direttamente proporzionata ex lege all’importo del contratto da stipulare, in quanto sussiste un principio di stretta ed inderogabile corrispondenza tra la categoria di qualificazione indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito e la categoria per la quale l’operatore concorre.
Con riguardo alla clausola che richiede quale requisito una attestazione SOA pari a tre volte l’importo dei lavori, non puo’ essere incrementata la qualificazione a discrezione della Stazione appaltante sulla base della ritenuta complessita' dell’appalto.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da A. SpA – A. – Appalto per ristrutturazione ed adeguamento delle piscine B. - Criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso - Importo a base di gara: € 1.113.574,03.
APPALTI DI LL.PP. - QUALIFICAZIONE - REGIME TRANSITORIO
Nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell'art. 357 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validita' delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l'onere di verifica triennale imposto prima dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall'art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010
Nel regime transitorio dettato dall'art. 357, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie "variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l'obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonche' per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuita'.
CERTIFICAZIONE ISO - VALIDITA' - COMPROVA
Il concorrente che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte abbia allegato ai documenti di gara oltre alla copia dell’attestazione SOA riportante l’indicazione del possesso del sistema di qualita' scaduta, anche copia conforme della nuova certificazione di qualita' in corso di validita', l’impresa ha adempiuto all’onere di diligenza prescritto dall’Autorita' con la determinazione n. 29/2002, posto che la presentazione in gara del nuovo certificato di qualita' deve essere interpretato, al la' di una posizione di mero formalismo, come attestante e dimostrativo dell’effettivo possesso del sistema di qualita'.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla societa' D s.r.l. – “Lavori di risanamento conservativo dell’ex cinema Vittoria e la sua trasformazione in auditorium” - Importo a base di gara euro 554.835,66 - S.A.: Comune di C.
MANCATA ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE
Deve, (..), ritenersi insussistente l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per l’impresa che, possedendo l’attestazione SOA OS10, dichiari di svolgere all’interno dell’ATI esclusivamente le lavorazioni di cui alla suddetta categoria e che applichi ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanico, potendo ritenersi meramente accessorie le lavorazioni di natura edile eventualmente connesse alla attivita' di principale di fornitura, posa in opera e manutenzione della C. stradale come specificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n.18/2012 avente ad oggetto “obbligo di iscrizione alla Cassa Edile da parte di societa' che applicano il CCNL del settore metalmeccanico” , secondo cui “nel caso specifico di azienda che applica il CCNL metalmeccanico e che effettua lavorazioni tipiche di tale settore non sembrano sussistere obblighi di versamento alla Cassa Edile pur se contemporaneamente vengono svolti lavori edili che, presumibilmente, risultano connessi all’attivita' prevalente ma che risultano meramente accessori.”
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. srl – “Riqualificazione funzionale e adeguamento della sede stradale a servizio della zona commerciale ” - Importo a base di gara euro 551.806,55 - S.A.:Comune di B..
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA - PERSISTENZA DEL REQUISITO ANCHE NELLA FASE ESECUTIVA
Appare del tutto corretta la sentenza del TAR della Sardegna, secondo cui la risoluzione del contratto al tempo aggiudicato dipende dalla decadenza dell’attestazione SOA ed è collegata al principio generale statuito dall’art. 40 D. Lgs. 163 del 2006, secondo il quale l’affidamento e lo svolgimento di lavori pubblici di importo superiore a €. 150.000,00 puo' essere aggiudicato solamente agli operatori economici dotati dell’attestazione SOA corrispondente ai lavori da realizzare: da cio' non puo' che discendere che la validita' di tale attestazione deve permanere fino al compimento delle opere e per questo è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di questa Sezione ha gia' affermato che l’amministrazione appaltante puo' in ogni momento, anche dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, escludere dalla gara un’impresa, anche quella che sia stata definitivamente dichiarata aggiudicataria, allorquando accerti la mancanza dei requisiti di partecipazione alla gara stessa (Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4477).
APPALTO INTEGRATO - DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI DEL PROGETTISTA
Nel caso di specie, la lex specialis fa riferimento al cronoprogrammadei servizi e dei lavori solamente all’art.9 del c.s.a., stabilendo che il progetto esecutivo dell’affidatario dovra' appunto essere corredato dal suddetto documento, quale parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, senza alcuna ulteriore determinazione motivata in termini di non obbligatorieta' di allegazione del cronoprogramma all’offerta da rendere.
Orbene, considerata la disciplina normativa sopra evidenziata, ritenendo la previsione dell’art. 40, comma 2, d.p.r. 207/2010 eterointegrazione della lex specialis e unitamente all’orientamento giurisprudenziale richiamato, non vi è dubbio che, in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il cronoprogramma quale elemento essenziale vada presentato a corredo dell’offerta.
Pertanto, la disciplina di gara cosi' come definita dalla stazione appaltante non appare conforme alla normativa di settore.
Circa la mancata dichiarazione da parte dei progettisti di alcune partecipanti, tra cui l’aggiudicataria, relativamente alla regolarita' o meno con i piani individuali di emersione (legge n. 383 del 2001, art. 1 bis), occorre fare una precisazione.
La stazione appaltante ha previsto, tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione, al punto 5.P) del disciplinare di gara, anche che « il concorrente dichiari, con riferimento alla legge 383 del 18.10.2001, art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso». La suddetta dichiarazione, non risulta espressamente ribadita relativamente alla dichiarazione che il progettista deve rendere.
A tale riguardo, giova ricordare che nel caso di appalto integrato la sussistenza dei requisiti di carattere generale deve essere dichiarata da tutti i soggetti che partecipano alla gara, ivi incluso il progettista quale soggetto incaricato delle attivita' di progettazione.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Impresa Costruzioni B. – Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana – Importo a base di gara euro 1.627.730,90 – S.A.: A..
CONTRIBUTO ANAC PER L'ANNO 2015
Autofinanziamento per l'anno 2015. (15a05329)
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - SCELTA CATEGORIA SOA
La stazione appaltante, proprio in ragione della natura del contratto, della tipologia di prestazione richiesta, nonche' del relativo importo, definisce nella lex specialis requisiti di partecipazione dei concorrenti: requisiti che non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. Il possesso di tali requisiti deve sussistere per tutta la durata della procedura, dal momento della presentazione dell’offerta fino al momento della stipula e perdurare per l’intero periodo di esecuzione contrattuale (cfr. sul punto, fra tutti, AVCP, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 “Bando- Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”). I lavori in questione non richiedono unicamente la realizzazione di un impianto di trasmissione dati in senso stretto (riconducibile alla categoria 0S19), bensi' la realizzazione di un impianto che tenga conto, oltre che della trasmissione dati, anche della non secondaria necessita' di alimentare elettricamente l'impianto medesimo attraverso soluzioni energetiche attive e/o passive (riconducibile alla categoria OS30).
A supporto di cio', la stazione appaltante evidenzia, da un lato, che gli apparati che costituiscono il complesso sistema di vigilanza rappresentano una estensione tecnologica del potere di vigilanza attribuito agli organi di polizia, dall’altro, che il sistema è stato interpretato come impianto a servizio della sala apparati e controlli della polizia municipale, luogo deputato al controllo del territorio, alla prevenzione dei fenomeni delittuosi e alla protezione degli individui e, dall’altro ancora, che esso è caratterizzato altresi' dal non consentire una pluralita' di accessi, in quanto l’unico fornitore in termini funzionali è rappresentato dall’organo di vigilanza comunale.
Sulla base di tali argomentazioni ed in considerazione della documentazione in atti, nonche' del principio per cui la richiesta dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di un contratto deve trovare una propria giustificazione nelle specifiche caratteristiche del contratto da eseguire, si ritiene che la richiesta di una qualificazione nella categoria OS30, nella gara in questione, possa trovare motivazione proprio nelle caratteristiche tecnico-operative dell’impianto oggetto del contratto.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla O. S.r.l. – Progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema di videosorveglianza del Comune di M., previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare - Importo a base di gara € 242.922,36,32 S.A.: Comune di M..
ANAC - LINEE GUIDA EDITORIALI E MODELLI DI PROVVEDIMENTO
Linee guida editoriali e modelli di provvedimento
RINNOVO ATTESTAZIONE SOA E PARTECIPAZIONE ALLA GARA - EFFETTI
Sulla legittimita' del provvedimento di revoca adottato nei confronti dell’istante, si presuppone la valutazione della sussistenza o meno di una continuita' tra l’attestazione SOA prodotta in sede di partecipazione dal concorrente, la cui scadenza quinquennale è intervenuta successivamente all’aggiudicazione definitiva e nelle more della stipula del contratto e la nuova attestazione rilasciata dalla SOA.
Al riguardo, appare dirimente il disposto dell’articolo 76 del d.p.r. n. 207/2010 che, al comma 5, dopo aver sancito che l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale, sancisce che l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine.
Dunque, solo una richiesta tempestiva consente l'ultravigenza dell'attestazione, in pendenza dell'espletamento della procedura di gara.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla A di B – “Lavori di manutenzione ordinaria triennale su gruppi stradali ex ANAS di competenza della Direzione Interventi di Viabilita'” – Importo a base di gara euro 615.000,00- S.A.: Provincia di C.
LAVORI DI MANUTENZIONE - REFERENZE BANCARIE
La clausola della lettera di invito nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione è nulla ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis d.lgs. 163/2006 e che i provvedimenti di esclusione disposti nei confronti delle ditte per non aver presentato almeno due referenze bancarie siano illegittimi, fermo restando il possesso dell’attestazione SOA necessaria e sufficiente per l’esecuzione dei lavori in appalto.
L’appalto in esame ha ad oggetto “Lavori di manutenzione a guasto del patrimonio edilizio a reddito del comune di A.”; le opere da eseguire sono, piu' in particolare, descritte all’art. 3 della lettera d’invito e consistono in: scavi, demolizioni, murature e risanamenti, intonaci, pavimenti e rivestimenti, opere in ferro, pitturazioni, tubazioni, impianti idrico-sanitari ed elettrici. L’art. 41, d.lgs. n. 163/2006 prescrive i requisiti economico-finanziari che possono essere richiesti dalla stazione appaltante in materia di servizi e forniture, e non in materia di lavori pubblici, per i quali, al di sopra dei 150.000,00 euro, è necessaria e sufficiente, ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti, l’attestazione SOA (art. 40 d.lgs. n. 163/2006 e art. 60 d.P.R. n. 207/2010).
L’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 sancisce il principio di tassativita' delle cause di esclusione e vieta espressamente alle stazioni appaltanti di inserire prescrizioni non previste dalla legge, sancendone in tal caso la nullita'.
Ne consegue che la clausola di cui all’art. 4, lett. d) della lettera di invito, predisposta in contrasto con gli articoli 40 e 41, d.lgs. n. 163/2006, è nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006.
L’esclusione, pertanto, disposta nei confronti delle imprese concorrenti per aver presentato una sola attestazione bancaria è illegittima.
E’ illegittima l’esclusione disposta nei confronti delle ditte nell’ambito dell’appalto dei lavori in oggetto per aver contravvenuto alla clausola della lettera di invito con la quale la stazione appaltante richiedeva, a pena di esclusione, la produzione di almeno due attestazioni bancarie.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. Servizi S.p.a. – Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione a guasto del patrimonio immobiliare del Comune di A.” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base d’asta euro 200.000,00 – S.A.: A. Servizi S.p.A.
Art. 41, d.lgs. n. 163/2006. Lavori di manutenzione. Inapplicabilita'.
SOA - VERIFICHE ANTIMAFIA
Verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione
AVVALIMENTO - RINNOVO ATTESTAZIONE SOA AUSILIARIA
L’impresa ausiliaria non puo' validamente prestare il requisito di attestazione SOA nel periodo intertemporale tra la scadenza del certificato originario e il rilascio del nuovo certificato, nel caso in cui l’impresa non abbia proceduto a richiedere nei termini di legge (art. 76, co. 5 del d.P.R. 207/2010) il rinnovo del proprio certificato. Solo la diligente presentazione delle domande di rinnovo o di verifica triennale, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, consente l'ultravigenza della SOA scaduta con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla Impresa Costruzioni A.. s.a.s. di A. & C. “100/2013 – “Procedura aperta Comune di B. – Progetto integrato di sviluppo locale (PISL-STL) – Madre natura Padre cultura – Provincia di Crotone tra natura, cultura ed enogastronomia – Itinerario religioso – Convento San Francesco di Paola – POR Calabria FESR 2007/2013 – Linea di intervento 5.1.1.1.” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso - Importo a base di gara: euro 240.693,19 - S.A. Comune di B..
Art. 76, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Rinnovo attestazione SOA.
LLPP INFERIORI A 150.000 EURO –REQUISITI
Per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 del d. P. R. n. 207/2010: risulta, pertanto, illegittima la previsione della lex specialis di gara che richiede ai concorrenti il possesso dell’attestazione SOA, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, questa basta a comprovare il possesso dei requisiti.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa B. – “Procedura aperta per lavori di manutenzione caditoie e collettori acque bianche nel territorio del Comune” – Importo a base di gara euro 62.000,00 - S.A.: Comune di A.
Art. 40, c. 8 d.lgs. n. 163/2006, artt. 60, 90 d.P.R. n. 207/2010 – Qualificazione per eseguire lavori pubblici e requisiti di partecipazione alle gare di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro
LAVORI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OS12-B
“I lavori di completamento del consolidamento di un costone montano a monte e a salvaguardia di un centro abitato, laddove prevedano le seguenti attivita': ispezione della parete rocciosa, operando in cordata, con tecnica alpinistiche comprensiva dell’asportazione della vegetazione e di elementi lapidei di piccole dimensioni (….); - frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche di volumi di roccia (…); - disgaggio previa eventuale frantumazione mediante mezzi meccanici da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo; - esecuzione di ancoraggi (…) operando in cordata con tecniche alpinistiche (…); - fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza ad iniezioni; - fornitura e posa in opera, sia da ponteggio che operando in cordata con tecniche alpinistiche, di fune in acciaio zincato (…); - fornitura e posa in opera di pannelli di rete ad alta resistenza, da collocare su pareti rocciose di qualsiasi altezza ed inclinazione da parte di esperti rocciatori (…); - fornitura e posa in opera di rete metallica rinforzata con funi (…); - approntamento di elicottero da carico per lo stoccaggio del materiale (reti, funi, attrezzature etc.) alla sommita' costoni rocciosi (…)”richiedono il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS-12, piuttosto che per la categoria OS21.
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione della controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs n. 163/2006 – “Lavori di completamento del consolidamento del costone di San Pellegrino a monte e a salvaguardia del centro abitato – 1° Lotto funzionale esecutivo” – Importo a base di gara: 356.133,86 euro – S.A.: Comune di A. (AG).
Lavori riconducibili alla categoria OS12-B “Barriere paramassi, fermaneve e simili”.
REGIME DI VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE SOA
La richiesta tempestiva della verifica triennale dell’attestazione SOA consente, in una logica di incentivazione di comportamenti virtuosi, l’ultravigenza dell’attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura e, in caso di esito positivo, la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio. In tale fattispecie, pertanto, l’impresa puo' legittimamente partecipare alla gara, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, all’esito positivo della verifica stessa.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla B di Cocco Antonio & C. sas – “Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di riqualificazione di Via Roma, tratto compreso tra Piazza Umberto I e Via Veneto” – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 427.028,57 – S.A.: Comune di A. (NA).
Art. 77 del D.P.R. n. 207/2010– Regime di validita' dell’attestazione SOA.
SOA VALIDITÀ ATTESTAZIONE E REVISIONE TRIENNALE
In un appalto di lavori, la partecipazione in forma di associazione orizzontale (ove non sia controverso il possesso dei requisiti minimi di capacita' ex art. 92 d. P.R. n. 207/2010), consente alle imprese di cumulare i rispettivi requisiti, al fine di valorizzare il principio comunitario di assicurare la piu' ampia partecipazione del sistema delle imprese al mercato degli appalti pubblici. Infatti, l’art. 92 prevede che i requisiti relativi alle categorie scorporabili, non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
E’ conforme l’ammissione di un concorrente, qualora, nel corso della gara, venga esibita un’ attestazione SOA valida al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e, pertanto, perfettamente efficace.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla B. Srl – Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori relativi alle opere di urbanizzazione delle aree artigianali in contrada Santa Maria nel Comune di A.” – Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso – Importo a base di gara: € 2.325.904,44 - S.A.: Comune di A..
R.T.I. e adeguata qualificazione SOA – validita' attestazione e revisione triennale
LLPP - CORRISPONDENZA TRA TIPOLOGIA LAVORAZIONI E CATEGORIA PREVALENTE RICHIESTA DAL BANDO
Premesso che il sistema di qualificazione SOA, organizzato in categorie generali e speciali e classifiche, è inderogabile da parte della stazione appaltante, che non puo' prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. AVCP parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264), l’errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio di selezionare un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma anche un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, precludendo la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto. L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, non è rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute negli artt. 60-ss. del d. P.R. n. 207/2010 (cfr. AVCP parere 23 aprile 2013 n. 2013; Id., parere 16 dicembre 2010 n. 217; cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292). Nel caso di specie, in relazione ad un progetto che riguardava essenzialmente la fornitura e posa in opera di barriere paramassi e l’esecuzione di lavori alpinistici, la corretta categoria di qualificazione è la OS12-B.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A. – “Lavori di valorizzazione e miglioramento dell’accessibilita' della strada comunale da A. a Bondo” – importo a base di gara euro 210.900,00 – S.A.: Comune di A..
Qualificazione SOA – corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.
VERIFICA TRIENNALE ATTESTATO SOA
In ordine alla necessita' per le imprese di sottoporsi alla verifica triennale dell’attestazione SOA almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, detto termine non ha carattere perentorio e, pertanto, “l'impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, non si puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo” (cfr. Autorita' Determinazione n. 6 del 21.4.2004 TAR Bari, Sez. I, sentenza n. 1334 del 14 aprile 2010, TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n.111 del 6 febbraio 2007, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 203 del 5 aprile 2003, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003).
Ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del d. P.R. n. 207/2010, solo nel caso in cui la richiesta di verifica dell’attestazione SOA venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilita' di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la conseguenza che, la verifica positiva operera' ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scattera' il divieto di partecipazione. La richiesta tempestiva consente l’ultravigenza dell’attestazione in pendenza dell’espletamento del procedura e, in caso di esito, la saldatura del relativo esito con la scadenza del triennio considerato.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A.. srl – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture del Centro di identificazione ed espulsione di Palazzo San Gervasio” – Data di pubblicazione del bando: 27.9.2013 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: euro 2.705.407,99 – S.A.: Ministero delle B– Provveditorato Interregionale OO.PP. B.
Art. 77 del DPR n. 207/2010 – Verifica triennale attestato SOA.
CORRETTA INDIVIDUAZIONE CATEGORIE SOA - NATURA DEI LAVORI
In ordine all’aspetto dell’esatta qualificazione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, nel caso di specie risulta conforme l’indicazione fatta dalla stazione appaltante la quale, nella documentazione di gara, correttamente ha ricondotto i “lavori di consolidamento del costone roccioso incombente sulla strada comunale” alla categoria OS21 “Opere e strutturali speciali”, alla luce di quanto descritto all’Allegato A del d .P.R. n. 207/2010 in materia di categorie SOA di lavorazioni specialistiche.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Amalfi – Procedura aperta per l’appalto “a corpo” dei lavori di consolidamento del costone roccioso incombente sulla strada comunale Longfellow (III settore) – Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso – Importo a base d’asta: € 684.300,89 oltre a € 45.167,27 per oneri di sicurezza – S.A.: Comune di A
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - ACCREDIA
Comunicato alle Societa’ Organismo di Attestazione ed agli organismi di certificazione accreditati e riconosciuti da Accredia al rilascio della certificazione di qualita’ aziendale nel settore delle imprese di costruzione
VERIFICA TRIENNALE SOA - ESITO POSITIVO E NEGATIVO - EFFETTI
La verifica triennale con esito positivo costituisce una condizione necessaria per confermare la validita' della certificazione SOA dopo il primo triennio e sino alla scadenza del quinquennio (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza n. 831/2012), ed il rispetto dei termini previsti per la procedura di verifica consentiva, e consente, alla impresa interessata di evitare di incorrere nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA, assicurandone la continuita' per l'intero quinquennio (C.d.S. sez. VI, n. 2378/2012).
La verifica triennale positiva puo' dunque essere riguardata come una condizione sospensiva di efficacia apposta alla SOA, di talche', mentre il suo verificarsi produce automaticamente l'effetto di confermare l'efficacia quinquennale fissata dalla legge, il mancato verificarsi di essa determina la perdita di efficacia ab origine della certificazione.
ATTIVITA' DELLE SOA - TARIFFE MINIME
Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori. Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo
CONTRATTI MISTI E REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA
In caso di appalto misto di lavori, servizi e forniture (appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori del sistema di videosorveglianza) è legittimo da parte della stazione appaltante richiedere il possesso dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione ovvero, in caso di qualificazione per la sola costruzione, la necessaria indicazione o associazione per la redazione del progetto esecutivo di uno o piu' progettisti in possesso dei requisiti richiesti oltre al possesso dei requisiti di capacita' tecnica, economica e finanziaria che tengano conto della natura mista dell’appalto di che trattasi.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. srl – “Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del sistema di videosorveglianza del Comune di Ceglie Messapica” – Importo a base d’asta € 287.603,30 S.A.: Comune di Ceglie Messapica.
Artt. 14, 15, 40, 41, 42 e 53 D.Lgs. n.163/2006 – Appalto Integrato; Contratti misti e requisiti di capacita' tecnica, economica e finanziaria.
ATTESTAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE - SCADENZA IN CORSO DI GARA
È legittima l’ammissione alla gara di un impresa che abbia in corso la procedura di rinnovo della certificazione di qualita' gia' al momento della sottoscrizione dell'offerta (cfr. AVCP parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55). Qualora l’impresa sia in possesso della certificazione di qualita' al momento della sua partecipazione alla gara, e abbia, altresi', chiesto il rinnovo della stessa prima della sua scadenza, rinnovo poi accordato, il tempo intercorso medio tempore non puo' essere addebitato all'interessata (cfr. Tar Campania, 11 gennaio 2008, n. 144). E’ legittima l’ammissione alla gara di un’impresa solo se la stessa abbia avanzato richiesta di verifica triennale della attestazione SOA nei novanta giorni precedenti la data di scadenza di validita' triennale dell'attestazione originaria. Con riferimento alla possibilita' di partecipare alle gare di appalto nelle more della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che l’istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica. Diversamente ragionando, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza di un esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favor partecipationis. Occorre distinguere tra l’ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto tempestivamente la verifica triennale e quella in cui la richiesta di verifica triennale non sia stata tempestiva: "Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno lo possibilita' di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con lo conseguenza che, ai sensi del comma 7, dell'art. 77 del Regolamento, la verifica positiva operera' ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scattera' il divieto di partecipazione" (Cons. Stato, Ad . Plenaria, 18 luglio 2012, n. 27).
LLPP - QUALIFICAZIONE E RISOLUZIONE NELLA FASE ESECUTIVA DEI LAVORI
COMMENTO: L’Autorita' si è espressa piu' volte e principalmente con la deliberazione n. 234/2007 sulla necessita' che il possesso dell’attestazione SOA debba sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto. Diversamente opinando, si verrebbe a determinare una crasi nel possesso dell’imprescindibile titolo abilitante per chi voglia eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, costituito dall’attestazione SOA. Su tale argomento la giurisprudenza è concorde; a titolo esemplificativo, il TAR Bari (Sez. I, sent. n. 1334 del 14 aprile 2010) afferma che «vige infatti, in materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuita' […] Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalita' del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneita' ad eseguire lavori pubblici» (cfr. Deliberazione AVCP n. 61 del 7 giugno 2011; Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/10/2011).
Oggetto:Richiesta di parere – Comune di XXX – Lavori di completamento del collettore emissario sud-orientale della citta' di XXX–II lotto – Parziale esecuzione del contratto – Procedura di interpello a seguito di risoluzione del contratto – Applicabilita' della Legge n. 109/94 alla Regione Sicilia – Definizioni delle condizioni economiche del contratto d’appalto con l’operatore interpellato – Mancato possesso dei requisiti di qualificazione per un breve intervallo di tempo.
EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI
Integrazioni alla Deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 concernente “Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori”
QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI SOTTO I 150,000 EURO - DUPLICE MODALITA'
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7°, lett. n), D.lvo n. 163/2006 (prot. n. 22330/13/AGC/PREC), avanzata dalla Società A RESTAURO OPERE D’ARTE s.r.l. - “Lavori di restauro affreschi, tele, ancona dorata, parti lapidee della Basilica di Santa Maria in B – Cappelle 6 e 9”.- Importo a base d’asta di euro 109.800,00 - Comune di C (BG)
E’ di tutta evidenza che la suddetta previsione di gara non impone - al fine di documentare i requisiti di qualificazione - il possesso dell’attestazione SOA, contemplandone solo la possibilità “alternativa”: ciò, in perfetta coerenza rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 40 D.lgs n. 163/2006 e art. 60 del Reg. DPR 207/2010 - che rendono obbligatoria l’attestazione solo per gli appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro - oltre che in ossequio alle norme di cui all’art. 90 DPR 207/2010 ed all’art. 10 D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (in materia di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che riguardano – appunto – i requisiti richiesti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro.
ETEROINTEGRAZIONE DEL BANDO - ESIGENZA DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEI PARTECIPANTI
Il meccanismo della eterointegrazione dei bandi di gara, comunemente affermato dalla giurisprudenza al fine di garantire l’applicazione di norme imperative auto-esecutive poste a tutela dell’ordine pubblico, alla quali la stazione appaltante non puo' derogare (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2011 n. 5073; A.V.C.P., parere 21 aprile 2011 n. 69), non è immune da considerazioni problematiche, dovendo tenersi conto, da un lato, delle fondamentali esigenze di certezza del diritto e tutela della par condicio che impediscono all’Amministrazione di disattendere i precetti fissati nella normativa di gara e, dall’altro, del principio di tutela dell’affidamento che impedisce di far ricadere sui concorrenti incolpevoli gli errori imputabili alla stazione appaltante, la quale ha l’obbligo di esporre in modo chiaro e lineare, nel bando di gara, i requisiti di ammissione e gli adempimenti richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010 n. 7966; Id., sez. V, 8 gennaio 2007 n. 12; sulla rilevanza della tutela dell’affidamento in materia di pubblici appalti, cfr. altresi' Corte Giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex).
Per la soluzione della questione in esame, giova altresi' ricordare che la stazione appaltante ha il potere di modificare in autotutela il bando di gara, quando si avveda che una o piu' clausole riguardanti i requisiti tecnico-economici di qualificazione siano viziate ovvero inopportune (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 2005 n. 5668; A.V.C.P., parere 20 maggio 2009 n. 65). La rettifica del contenuto del bando di gara deve essere portata a conoscenza delle imprese concorrenti nelle stesse forme attraverso le quali è stata data pubblicita' al bando, ove occorra anche riaprendo i termini per la presentazione delle offerte (cfr. A.V.C.P., parere 23 febbraio 2012 n. 21).
In conclusione, devono giudicarsi legittimi i provvedimenti di esclusione assunti dalla commissione di gara nei confronti dei concorrenti che, siccome sprovvisti di attestazione SOA per la categoria OS21, hanno dichiarato di subappaltare il 100% delle relative lavorazioni, in violazione dei limiti prescritti dagli artt. 37 e 118 del Codice e dagli artt. 108 e 109 del Regolamento.
Tuttavia, considerato l’elevato numero di concorrenti che sono stati esclusi per tale ragione, la stazione appaltante dovra' valutare l’opportunita' di modificare in autotutela il bando di gara (inserendovi, al paragrafo 3.5., l’esplicita specificazione dei limiti percentuali entro i quali è possibile il subappalto delle categorie scorporabili, secondo la normativa vigente), con conseguente annullamento degli atti di gara fin qui adottati e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Oggetto: Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Sicilia – “Lavori di realizzazione della nuova sede COM nel Comune di Ramacca” – Importo a base di gara euro 1.227.603,56 – S.A.: Regione Sicilia.
Artt. 37 e 118 D.Lgs. n. 163 del 2006 – Artt. 108 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 – Subappalto di categorie superspecialistiche – Ammissibilita' nei limiti del 30% – Mancata indicazione nel bando di gara – Rettifica.
QUALIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150,000 EURO
Il sistema di qualificazione SOA articolato in categorie generali e speciali e classifiche deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante, che non puo' liberamente prescrivere nel bando di gara il possesso di categorie o classifiche differenti rispetto a quelle fissate dalla legge e dal regolamento (cfr. A.V.C.P., parere 10 settembre 2009 n. 86; Id., parere 17 dicembre 2008 n. 264).
Secondo il consolidato orientamento dell’Autorita' e della giurisprudenza amministrativa, l’errata individuazione della categoria prevalente non comporta soltanto il rischio che venga selezionato un appaltatore non adeguatamente qualificato per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni, ma costituisce altresi' un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dell’appalto. L’individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, pertanto, non è rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel D.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' A s.r.l. – “Realizzazione di impianti di monorotaie nella frazione Tovere del Comune di Amalfi” – importo a base di gara euro 356.880,85 – S.A.: Comune di Amalfi.
Qualificazione SOA – corrispondenza tra la tipologia delle lavorazioni e la categoria prevalente richiesta dal bando – artt. 60-ss. del D.P.R. n. 207 del 2010.
INDICAZIONI EMISSIONE DEL CEL
Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori.
ESTRANEITA' TRA ORGANISMI DI ATTESTAZIONE SOA ED ENTI DI CERTIFICAZIONE ISO
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
I rimettenti hanno censurato il citato art. 40, comma 3, chiedendo l’eliminazione sia del divieto per gli organismi di certificazione di possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale di una SOA, sia del divieto per uno stesso soggetto di svolgere attività di attestazione e di certificazione, salva la preclusione del congiunto espletamento di entrambe nei confronti di un medesimo soggetto.
Il sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici è caratterizzato, per quanto qui rileva, da un lato, dall’attività svolta dagli organismi di certificazione, ai quali spetta rilasciare la certificazione di qualità aziendale; dall’altro, dall’attività espletata dalle SOA, alle quali compete qualificare i soggetti esecutori di lavori pubblici, attestando il possesso da parte degli stessi della certificazione di sistema di qualità, nonché dei requisiti di ordine generale e di quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (art. 40, comma 3, lettere a e b, del Codice dei contratti pubblici).
In considerazione della finalità del compito ad esse attribuito, le SOA, benché abbiano personalità giuridica di diritto privato ed esercitino il controllo in base ad un contratto di diritto privato con l’impresa allo stesso assoggettata (peraltro, caratterizzato da alcuni elementi predeterminati), «svolgono funzioni di natura pubblicistica» (art. 40, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006) e rilasciano attestazioni a contenuto vincolato, aventi rilievo pubblicistico. Tale carattere dell’attività svolta comporta, in primo luogo, che, in caso di false attestazioni, sono applicabili gli articoli 476 e 479 del codice penale (art. 40, comma 3) e spetta all’Autorità il potere di «annullare […] le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni» (art. 6, comma 7, lettera m, del Codice dei contratti pubblici). In secondo luogo, determina l’assoggettamento delle SOA agli «stessi vincoli che caratterizzano l’azione della P.A., primo fra tutti il dovere di imparzialità che, in questo caso, viene a specificarsi come neutralità, stante la natura tecnica delle funzioni, finalizzate ad assicurare l’idoneità tecnico-economica dei soggetti che svolgono attività nel settore dei lavori pubblici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4299), nonché la previsione di meccanismi di controllo preordinati a garantire il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione, precisamente perché esse costituiscono soggetti privati che, tuttavia, esercitano una pubblica funzione (Consiglio di Stato, Adunanza generale, 24 febbraio 2011, n. 852/2011).
L’art. 41 Cost., come sopra precisato, è un parametro che garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l’assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l’assetto concorrenziale del mercato.
Ciò vale anche a respingere l’ipotesi, suggerita dai rimettenti e dalle Società, di limitare i divieti contestati a quella di certificazione e attestazione di una medesima impresa. Il rischio di un vulnus all’assetto competitivo dei due mercati coinvolti va evitato già a monte. L’esigenza di garantire gli assetti concorrenziali dei mercati richiede l’eliminazione di ogni possibile contesto o pratica facilitante la collusione o anche la semplice confusione di interessi; ed in tali ipotesi rientra sicuramente anche la partecipazione azionaria di una società operante in un mercato in una diversa società attiva nel mercato contiguo o a valle. Tale partecipazione può almeno favorire quello scambio di informazioni tra operatori dello stesso mercato o di mercati contigui che si trova spesso alla base di condotte anticoncorrenziali in funzione della fonte, del tasso di elaborazione, del vantaggio per gli operatori e per gli utenti e che pertanto può di per sé costituire un cartello illecito, per il suo oggetto o per i suoi effetti (la Commissione europea è giunta a focalizzare espressamente questa ipotesi nelle Linee direttive sull’applicabilità dell’art. 101 TFUE alle intese orizzontali: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C11/01 del 14 gennaio 2011). Peraltro, le limitazioni alle partecipazioni azionarie al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità delle società di certificazione e delle SOA si collegano anche alla necessità di tutelare l’interesse generale alla corretta ed efficiente allocazione delle risorse destinate all’esecuzione di opere pubbliche. Significativo è, infine, anche il divieto di partecipazioni incrociate agli organi collegiali nel settore finanziario, bancario e assicurativo, introdotto al preciso scopo di evitare la realizzazione di un contesto che faciliti o comunque sia idoneo a facilitare pratiche anticompetitive o commistioni d’interessi di per sé pregiudizievoli ad un sano assetto dei mercati dei servizi in questione (art. 36, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
INDICAZIONE CERTIFICAZIONE QUALITA' SCADUTA NELLA ATTESTAZIONE SOA
Occorre (..) considerare che: a) ai fini della qualificazione ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a), D.Lgs. 163/2006 le imprese devono possedere la certificazione del sistema di qualita' aziendale, ad esclusione delle classifiche I e II (art. 76 DPR 207/2010); b) agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza della certificazione di qualita' nei soggetti qualificati (art. 40, comma 3, lett. a) D.Lgs. 163/2006), conseguentemente il possesso della certificazione di qualita' per le imprese qualificate in classifiche che vanno dalla terza all’ottava deve necessariamente risultare dall’attestazione ed è obbligatoria per partecipare alle gare ed eseguire i lavori. Sul punto l’Autorita' ha precisato che con determinazione n. 6/2004, richiamata nel parere di precontenzioso n. 181/2010, che: “l’attestazione non abilita l’impresa a partecipare alle gare nel caso in cui il certificato di qualita' o la dichiarazione di qualita' non siano piu' validi e l’importo dell’appalto, invece, lo richieda”; enella determinazione n. 29/2002 punto f) ha chiarito che: “spetta, quindi, alle stazioni appaltanti che bandiscono appalti, l'obbligo del controllo che l'attestazione di qualificazione per la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere, come impresa singola, oppure come associata o consorziata in associazione o consorzio di tipo orizzontale o verticale - qualora tali importi rientrino in una delle fasce di progressivo obbligo del possesso della qualita' integrale o semplificata - riporti l'indicazione di tale possesso e, nel caso di mancanza, l'obbligo dell'esclusione dalla gara dello stesso, fatto salvo che il concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la certificazione di qualita' solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e che abbia in itinere l'adeguamento della propria attestazione”. L’Autorita', inoltre, ha puntualizzato che: “solo in presenza di un certificato ISO in corso di validita' e solo per il periodo di validita' dello stesso è possibile ritenere sussistente il relativo requisito in capo ad un concorrente nell’ambito di una procedura di gara” (cfr. parere di precontenzioso n.55/12).
Conseguentemente, in virtu' delle disposizioni normative e dei precedenti sopra richiamati, si osserva che un’attestazione di qualificazione riportante una certificazione di qualita' scaduta non puo' a rigore considerarsi in regola e consentire ad un concorrente di presentare un’offerta valutabile da parte della stazione appaltante, salvo l’ipotesi in cui il concorrente diligentemente e tempestivamente non dichiari e dimostri di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta valida certificazione di qualita' e di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione.
Oggetto: richiesta di chiarimento parere n.182 del 7.11.2012 - Procedura negoziata per l’affidamento in appalto delle attivita' di modifica della viabilita' locale afferente all’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di A, impianto in via di modifica ed ampliamento mediante sostituzione del ponte sul torrente A - Importo a base d’asta € 1.704.395,45 - S.A.: B
Art. 40 D.Lgs. 163/2006: attestazione di qualificazione e certificazione di qualita'
LA QUALIFICAZIONE DEVE COPRIRE ANCHE GLI ONERI DI SICUREZZA
La qualificazione tecnico-economica necessaria per eseguire i lavori, nella percentuale dichiarata dalle concorrenti riunite in associazione temporanea, non puo' che ricoprire anche gli oneri per la sicurezza che sono posti a carico dell’appaltatore, preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale ed imprescindibilmente contemplati nel contratto d’appalto, perche' imposti ex lege quale componente rigida ed indefettibile dell’importo complessivo dei lavori (in questi termini, su fattispecie identica: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 luglio 2007 n. 6484).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A– Procedura aperta per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento di potenziamento dell’impianto di raffreddamento del centro elaborazione dati presso il Centro B” – Importo a base di gara euro 1.790.364,07 – S.A.: Banca d’Italia.
Classifica SOA – oneri per la sicurezza – computo ai fini della determinazione dell’importo delle opere e della relativa qualificazione.
ATTESTAZIONE SOA - SUSSISTENZA PER TUTTA LA GARA.
In applicazione del principio di tassativita' delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis [principio che pochi mesi dopo ha trovato codificazione all’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici, introdotto con il n. 2) della lett. d) del comma 2 dell’art. 4 del D.L. 13.5.2011, n. 70], la Stazione appaltante era dunque tenuta al rispetto delle norme che aveva emanato e a cui si era autovincolata e, pertanto, verificato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione, fra cui anche l’attestazione di qualificazione, non solo non avrebbe potuto escludere l’A.T.I. S. ma, all’opposto, avrebbe dovuto tempestivamente concludere la procedura adottando il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Nel corso della procedura in esame il possesso della formale certificazione SOA in corso di validita' è sussistito nelle fasi qualificanti e decisive della gara vera e propria, come individuate dalla stessa lex specialis (quali la data di presentazione dell’istanza di partecipazione, la data di scadenza del bando, la data di aggiudicazione provvisoria, il momento della verifica del possesso dei requisiti, la data di aggiudicazione definitiva) e che si è dimostrata irrilevante la temporanea perdita dell’efficacia formale della prima attestazione SOA per un intervallo temporale molto limitato della procedura e al di fuori dei momenti determinanti, essendo stata rapidamente richiesta e conseguita una seconda attestazione SOA.
Negli stessi termini si è gia' espresso, d’altronde, l’Organo d’appello, quando ha avuto l’occasione di precisare che la perdita dell'attestazione SOA “per un intervallo temporale molto limitato della procedura ed il suo pacifico possesso nelle decisive fasi della prequalificazione, della gara vera e propria e dell'aggiudicazione inducono a giudicare del tutto irrilevante, ai fini della regolarita' della procedura, la temporanea mancanza del requisito in questione da parte di una delle imprese di un'A.T.I. concorrente” (cfr., C.d.S., sez. IV, 20.9.2005, n. 4817).
VALIDITA' ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
L’Autorita' – sotto la vigenza del DPR 34/2000 con argomentazioni valide anche nel nuovo contesto normativo su richiamato, salvo quanto previsto dal comunicato del Presidente del 10.6.2011 – ha precisato che “l’attestazione di qualificazione è una “patente”abilitante la quale evidentemente non puo' essere che una sola. Una duplicazione di attestazioni per i medesimi requisiti contrasterebbe con il principio di certezza del diritto. La rinnovazione dell’attestazione, alla scadenza quinquennale, rappresenta una nuova attestazione e il fatto che essa possa essere chiesta anche prima della scadenza, ex articolo 15 del d.P.R. n. 34/2000, per incrementi di classifiche e categorie, conferma che il sistema presuppone l’esistenza di una sola attestazione pertanto deve ritenersi che quando un soggetto chiede un’ulteriore attestazione per il riconoscimento degli stessi o di superiori requisiti abilitativi, il rilascio della seconda attestazione costituisce rinuncia alla prima secondo il meccanismo del rinnovo dell’attestazione” (cfr. AVCP determinazione n. 3 del 3.6.2010; TAR Lazio, sez. III, n. 11088 del 11.11.2009).
Orbene dall’unico attestato spendibile (quello che reca il n. 22829/10/00) risulta che la F. srl è qualificata per la categoria OS21 solo per la classifica I, mentre la lettera di invito richiedeva la qualificazione nella classifica II, pertanto la societa' non poteva partecipare alla gara. La stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la spendibilita' dell’attestazione n.17926/10/00 utilizzata dalla F. srl, posto che al momento del suo utilizzo la data di validita' triennale (8.7.2010) era gia' trascorsa e il documento esibito non reca la data dell’effettuazione della verifica triennale.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da T.– Procedura negoziata per l’affidamento in appalto delle attivita' di modifica della viabilita' locale afferente all’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Recco, impianto in via di modifica ed ampliamento mediante sostituzione del ponte sul torrente Recco - Importo a base d’asta € 1.704.395,45 - S.A.: S.
ISO E DIMIDIAZIONE CAUZIONE
L'art. 40, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente: "Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".
Corrispondentemente, l'art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di disciplina della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, prevede che "(…) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (…)".
La certificazione del sistema di qualita' aziendale richiesta ai fini in esame è dunque riferita al sistema agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione puo' venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacita' tecnica dell'impresa.
RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA - ADEGUATEZZA ISO
L'art. 40, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 dispone testualmente: "Le imprese, alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento".
Corrispondentemente, l'art. 75, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di disciplina della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta, prevede che "(…) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (…)".
La certificazione del sistema di qualità aziendale richiesta ai fini in esame è dunque riferita al sistema agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, e non inerisce a singole lavorazioni, la cui certificazione può venir in rilievo ai diversi fini dei requisiti di capacità tecnica dell'impresa.
Orbene, nel caso di specie il certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000 prodotta in sede di gara dalla I. (certificato n. 6216, conforme al regolamento tecnico SINCERT) e rilasciato per le attività rientranti – per quanto qui interessa – nel settore EA 28 ("Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi"), contiene l'espressa testuale specificazione che "(…) la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (…)", in tal modo riferendosi alla globalità delle categorie e delle classifiche per le quali l'impresa era qualificata (v., nello stesso senso, in fattispecie analoga, C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789). Ne deriva che la prodotta certificazione, a norma del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, d. lgs. n. 163 del 2006, era idonea a giustificare la dimidiazione della cauzione.
La prescrizione della lex specialis, peraltro non specificamente riferita al beneficio in esame, relativa alla presentazione dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA che documentasse il possesso "(…) a. della qualificazione per esecuzione e progettazione per lavori nella/e categoria/e richiesta/e per la realizzazione dei lavori d'appalto; b. del sistema di gestione per la qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b) del Codice (…)" (v. così, testualmente, la prescrizione del disciplinare di gara), ai fini della fruizione del beneficio de quo deve essere intesa in senso conforme alle citate disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente corretta reiezione, nell'appellata sentenza, della censura dell'inidoneità della prodotta documentazione a giustificare il dimezzamento della cauzione provvisoria, ai fini della sua operatività peraltro non presupponente un'esplicita e formale domanda o dichiarazione di parte, dovendosi la volontà di avvalersi del beneficio ritenere insita nell'allegazione della certificazione di qualità aziendale all'uopo necessaria e nel concreto versamento della cauzione in misura dimidiata.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SOA - SUSSISTENZA PER TUTTA LA PROCEDURA
Secondo l'incontrastata interpretazione dell'art. 40 d.lgs. n 163/06 i requisiti di qualificazione SOA devono sussistere non solo al momento della presentazione dell'offerta, ma permanere anche in ogni successiva fase del procedimento ad evidenza pubblica, a tutela dell'affidamento della stazione appaltante sulla capacita' tecnico-organizzativa dei partecipanti alle procedure di affidamento di contratti e di parita' di trattamento tra questi ultimi.
Tanto precisato, nel caso di specie il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato al 23/11/2009; quindi la gara è stata celebrata il giorno successivo e si è conclusa il 14/12/2009 con l'aggiudicazione provvisoria; il 24/11/2009 è anche il giorno in cui è scaduto il triennio di validita' dell'attestazione SOA della SEPEM, che dunque avrebbe dovuto essere esclusa. Come condivisibilmente osservato dal Tar, la richiesta di rinnovo è cosa diversa dalla verifica triennale e non è idonea, anche alla luce dei citati precedenti di questa Sezione, ad assicurare il periodo di validita' quinquennale della SOA, che invece è subordinato alla tempestiva richiesta della verifica triennale.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - AMBITO APPLICAZIONE - COERENZA OGGETTO APPALTO
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie exarticolo 6, comma 7, lett. n) D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla cooperativa sociale N. – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di cure palliative domiciliari – Importo a base d’asta euro 1.400.000,00 – S.A.: A
Commento: le stazioni appaltanti nel fissare i requisiti di partecipazione ad un gara possono richiedere requisiti piu' stringenti rispetto a quelli legali, con il limite della logicita' e della ragionevolezza di questi ultimi e della loro pertinenza e congruita' rispetto all’oggetto dell’appalto ed all’interesse pubblico perseguito. In linea generale, inoltre, puo' essere opportuno che l’Amministrazione decida di richiedere, tra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione di qualita' aziendale per un particolare ambito di attivita' d’impresa ed, a tal fine, è necessario che l’organismo di certificazione riporti sull’attestato anche l’indicazione dei processi produttivi verificati. E’ opportuno considerare sul punto che le certificazioni dei sistemi di gestione autorizzate da Accredia (ente unico nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento CE n. 765/2008) coprono pressoche' tutti i settori merceologici, convenzionalmente distinti dall’EA (European Cooperation for Accreditation) in diversi codici di attivita', al precipuo fine di ottenere una codifica univoca. Tuttavia, a causa dell’inevitabile sintesi introdotta con questa classificazione, a volte potrebbe risultare difficile assegnare un settore univoco ad un operatore economico ed identificare il settore specifico piu' appropriato. Per tale ragione, l’Accredia ha osservato che l’affidarsi unicamente alla classificazione EA, per individuare nelle pubbliche gare gli operatori economici che possono prendervi parte, puo' risultare uno strumento non adeguato. Al fine di evitare restrizioni, che potrebbero creare difficolta' nella interpretazione dei documenti presentati dagli operatori economici, la disciplina di gara dovrebbe essere sufficientemente dettagliata al riguardo. In altri termini sarebbe opportuno, qualora la stazione appaltante decidesse di richiedere, tra i requisiti di ammissione alla gara, il possesso della certificazione di qualita', specificare anche l’ambito di applicazione dello scopo del certificato.
ATTIVITA' DELLE SOA
Oggetto: Indicazioni operative in merito ai procedimenti previsti dall’art. 75 del D.P.R. 207/2010.
ENTE CERTIFICATORE E ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SOA - DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' COMPLEMENTARI
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell’art. 40, co. 3, d.lgs. 163/2006 nella parte in cui, ponendo il principio di esclusivita' dell’oggetto delle SOA, ha il duplice corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attivita' di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA.
SARDEGNA: QUALIFICAZIONE IMPRESE LLPP
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della l. R. Sardegna n. 14 del 2002, in quanto tali norme recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti. Pertanto, sono in contrasto con i limiti generali posti dallo statuto all'esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale attribuita alla Regione dall'art. 3, lettera e), del medesimo statuto, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e dunque ascrivibili, "per il loro stesso contenuto d'ordine generale, all'area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea".
Tali norme, nell’individuare le disposizioni al cui rispetto sono tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale (art. 1), delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, stabilendo che «la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità economicofinanziaria, dell’idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» (art. 2) di interesse regionale.
Detta qualificazione è affidata ad una apposita Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che è un organismo qualitativamente e strutturalmente diverso da quelli individuati dalla normativa statale (gli organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati ed anche controllati dall’Autorità, denominati SOA), il quale è chiamato ad applicare criteri, determinati dal legislatore regionale, che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006.
In tal modo, le disposizioni censurate recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011).
RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA
In base all’art.40, 7° comma, del d.lg. n.163/2006 (come modificato dall’art.2 del d.lg. n.113/2007), la riduzione del 50% la garanzia fideiussoria spetta – di diritto – alle imprese per il semplice fatto che queste posseggano la certificazione di qualita'.
Nel caso di specie, la p.a. ha dato, della norma di cui all’art.75, comma 7, del cennato d.lg., un’interpretazione inaccettabilmente formalistica (e non coerente con l’intero impianto della normativa che disciplina la materia degli appalti pubblici: che, tra l’altro, non consente agli Enti appaltatori di esigere prove gia' presenti nella documentazione valida disponibile). Inoltre (in ogni caso), qualora la documentazione prodotta dai partecipanti ad una gara pubblica contenga (come nell’occasione) degli elementi in base ai quali si possa desumere la sussistenza (in capo alla ditta interessata) di requisiti significativi, la stazione appaltante deve disporne (a meno che questa non alteri – e, nel caso di specie, una simile circostanza non è certo riscontrabile – la “par condicio” tra i concorrenti) la regolarizzazione
IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO
OGGETTO: Ammissione dell’impresa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 della Legge Fallimentare. Chiarimenti.
SINTESI: Le imprese sottoposte a concordato preventivo non possono conseguire o rinnovare la qualificazione e che quelle gia' qualificate prima dell’apertura del procedimento di concordato preventivo (alle quali, peraltro, è comunque preclusa la partecipazione alle gare e la possibilita' di riattestazione) non debbano essere assoggettate ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, nella parte relativa alla siffatta procedura.
SISTEMA DI QUALITA' AZIENDALE - OBBLIGATORIO
Peraltro, l’art. 4, comma 1, del DPR n. 34 / 00, puntualmente richiamato dalla “lex specialis”, nel porre in correlazione, e in rapporto di reciproca implicazione, la qualificazione e la certificazione di sistema di qualita', rimanda alla cadenza temporale di cui all’Allegato B al decreto; Allegato B che, come detto, non prescriveva come obbligatorio il possesso del requisito del sistema di qualita' aziendale o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema suddetto, per le imprese appartenenti a classi inferiori alla III e, in particolare, per quanto qui rileva, abilitate in OG2 –class. II. Detto altrimenti l’impresa De Santis, benche' in possesso della cat. OG2 –class. II, in base a quanto previsto dal DPR n. 34 / 00 poteva partecipare alla licitazione non essendo obbligata a possedere la certificazione del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000, o elementi significativi del sistema predetto: l’impresa stessa, pertanto, non aveva alcun obbligo di produrre la certificazione richiesta. Certificazione di sistema di qualita' richiesta dal bando il quale, nel rinviare al decreto n. 34 del 2000, non poteva essere interpretato, secondo criteri logico –sistematici, se non nel senso che il prescritto obbligo di allegazione della certificazione andava circoscritto alle imprese di classe III (sulla correlazione tra classifica della qualificazione e sistema della qualita', senza che pero' sussista un legame determinante con l’importo del’appalto v. Cons. St. , sez. V, n. 4557 del 2009). Del resto, se la normativa permette, come appurato dal TAR Salerno con la sentenza appellata, a imprese appartenenti alla cat. OG2 –class. II, di partecipare ugualmente alla gara, non pare consentito richiedere a queste ultime imprese requisiti maggiori di quelli previsti dalla legge per imprese OG2 class. II.
QUALIFICAZIONE IN OG1 - POSSIBILITA' DI ESEGUIRE INTERVENTI RELATIVI ALLA CATEGORIA OS7
La categoria OS7 rientra tra quelle “non a qualificazione obbligatoria” (Cfr. Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, facente parte dell'allegato A) al D.P.R. n. 34/2000), il che comporta che le relative lavorazioni possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, ancorche' prive delle relative qualificazioni (Cfr. “Premesse” all'allegato A al D.P.R. n. 34/2000);
Le lavorazioni relative alla categoria OS7, essendo costituite da “finiture di opere generali di natura edile”, vanno ricomprese tra le “finiture di qualsiasi tipo” comprese nell'ambito della categoria generale OG1.
Conseguentemente, l’Impresa che sia munita di qualificazione (di importo adeguato) per la categoria generale OG1 è legittimata ad eseguire gli interventi relativi alla categoria specializzata OS7, fatta salva l’ipotesi in cui il bando di gara contenga una clausola di segno opposto, richiedendo espressamente il possesso delle qualificazioni nelle categorie specializzate.
L’interpretazione prospettata trova il conforto sia della giurisprudenza amministrativa prevalente (Cfr. Cons. Stato, V, 26 maggio 2003, n. 2857; Cons. Stato, V. 30 ottobre 2003, n. 6765, Tar Catanzaro, 2 marzo 2004 n. 515), sia di questa Autorita' (cfr. determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n. 8/2002 e n. 83/2004), che ripetutamente si sono pronunciate in ordine alla categoria di opere generali OG11, affermando che essa assorbe le categorie di opere speciali OS 3, OS 5, OS 28 ed OS 30.
Orbene, se il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG11 è ritenuto sufficiente per sostituire le qualificazioni in categorie di opere speciali a “qualificazione obbligatoria”, a maggior ragione il possesso della qualificazione nella categoria di opere generali OG1 è idoneo a sostituire la qualificazione nella categoria di opere speciali OS7, a “qualificazione non obbligatoria”, e quindi eseguibili - per espressa previsione normativa - dalle imprese aggiudicatarie, ancorche' prive della relativa qualificazione (Cfr. Tar Reggio Calabria, 5 febbraio 2003, n. 57; Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione n. 8/2002).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Presidente dell’ANCE di .. – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori per la realizzazione della T.I.P.O. all’interno dell’area dell’U.O. di Terapia Intensiva dell’A.O. per l’emergenza Cannizzaro” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 1.184.827,73 – S.A.: Azienda Ospedaliera C..
REQUISITI PARTECIPAZIONE - VALIDITA' TEMPORALE DEL POSSESSO
Il termine a cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione dei requisiti dei concorrenti alla gara è quello di scadenza per la partecipazione alla gara, restando fermo, ovviamente, che la conservazione dei prescritti requisiti debba essere debitamente accertata al momento della stipulazione del contratto.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Sellia Marina (CZ) – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di consolidamento del Centro abitato di Sellia Marina (CZ), Località Polidoro” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 612.850,00 – S.A.: Comune di Sellia Marina (CZ).
LLPP < 150.000: OBBLIGO DI NOMINARE IL DIRETTORE TECNICO NELLA CCIAA
L'obbligo di indicazione del nominativo del direttore tecnico a corredo della certificazione camerale sussiste unicamente per quelle imprese obbligate da specifiche norme alla presenza di detto organo tecnico - organizzativo nell'ambito della struttura aziendale, come per esempio le imprese operanti nel settore dei lavori pubblici alla luce del disposto dell'art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, recante regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico di soggetti esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 comma 2, l. 11 febbraio 1994 n. 109, mentre non esistono norme individuanti tale obbligo nei confronti dei soggetti esecutori di contratti di servizi (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 4 novembre 2009 n. 10833).
Ne' puo' avere al riguardo un valore esimente la norma contenuta nel secondo comma dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che lega il sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici all’importo superiore ai 150.000 euro dei lavori da affidare. Infatti, il richiamo alla soglia dei € 150.000,00 ha la sola finalita' di limitare l’ambito di applicazione del sistema di qualificazione degli operatori nel settore dei lavori pubblici, ma certamente non ha lo scopo di consentire che, al di sotto della soglia sopra indicata, l’impresa a cui puo' essere affidato un appalto di lavori pubblici possa derogare all’obbligo espresso dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 25.1.2000 n. 34.
Stando cosi' le cose, giova precisare che un’eventuale nomina successiva del direttore dei lavori come proposta dall’impresa esponente, oltre a ledere la par condicio dei partecipanti, sarebbe un espediente per aggirare l’obbligo della dimostrazione dei requisiti professionali anche in capo al direttore tecnico nella fase antecedente alla stessa aggiudicazione.
E’ pertanto conforme alla normativa di settore l’esclusione disposta per l’assenza nell’organigramma della societa' della figura professionale del direttore tecnico.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Societa' A. S.r.l. – Gara Lavori di completamento di un immobile comunale da adibire ad Asilo Nido - Importo a base d’asta € 57.487,29 - S.A.: Comune di B. (AV).
RILASCIO CERTIFICAZIONI DI QUALITA' A IMPRESE DI COSTRUZIONI
Comunicato alle societa' organismo di attestazione ed agli organismi di certificazione accreditati al rilascio della certificazione di qualita' aziendale nel settore delle imprese di costruzione.
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' - COLLEGAMENTO OGGETTO APPALTO
Trattandosi di uno specifico requisito di partecipazione, e quindi richiesto a pena di esclusione (per di piu' a ciascuna impresa dell’ATI), è evidente che la stazione appaltante avesse inteso ottenere la garanzia che lo specifico processo produttivo oggetto di gara fosse di qualita' certificata, visto che non si vede quali garanzie per il cliente potesse invece fornire una certificazione di qualita' riferita ad un oggetto diverso da quello su cui si incentrava la gara. Come richiamato nel ricorso incidentale “la funzione della certificazione di qualita' è quella di attestare la capacita' tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sara' chiamato a svolgere in esecuzione del contratto. Ne consegue che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualita' presentata dal concorrente deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto” (TAR Piemonte, sez. I, 5 novembre 2010, n. 4083). Osservazioni che non sono superate dalla difesa della ricorrente principale che ricorda come nella fattispecie decisa dalla sentenza richiamata era la stessa legge di gara a richiedere che la certificazione dovesse essere “relativa all’oggetto dell’appalto”, precisazione che invece non compare nella fattispecie in esame. E’ infatti condivisibile quanto gia' osservato nella decisione richiamata che tale precisazione è comunque superflua, tenuto conto che una certificazione riferita ad un oggetto diverso non è in grado di assolvere la sua funzione di garantire il cliente che l’organizzazione aziendale è ispirata ad una serie di parametri di riferimento atti a garantire il cliente della qualita' del processo finalizzato alla prestazione oggetto del contratto.
LINEE GUIDA PER ATTIVAZIONE DA PARTE DELLE SOA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 40 COMMA 9 QUATER
Procedimenti di verifica dei requisiti ex art. 40, commi 9-ter e quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi.
REGOLAMENTO AVCP PER ACCERTAMENTO RESPONSABILITA' IMPRESE CHE DICHIARANO IL FALSO AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE SOA
Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9- quater del D.Lgs. 163/06 per l’accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave
PRINCIPIO ASSORBENZA NELLA CATEGORIA OG 11 - LIMITI
l principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Cio' in quanto detta categoria generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e sussiste, pertanto, la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005 n. 1901, 26 maggio 2003 n. 2857 e TAR Brescia 26 ottobre 2006 n.1349).
Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purche' l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme degli importi delle suddette categorie OS28 e OS30. Quindi, secondo quanto affermato in piu' occasioni da questa Autorita', la regola dell’assorbenza, che non si traduce nella possibilita' indiscriminata per le imprese qualificate in OG di partecipare a gare i cui bandi prevedono come categoria prevalente una categoria specializzata OS, richiede che l’importo di classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa A S.p.A – “Procedura aperta per l’esecuzione delle opere di razionalizzazione, messa a norma e umanizzazione del Presidio Ospedaliero A – Antica sede (SGAS) per l’attività libero-professionale intramuraria ” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 5.382.436,02 – S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria A di Torino
RINNOVO ATTESTAZIONE SOA NEI TERMINI DI LEGGE
In attuazione della norma primaria di cui all’art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’art. 15 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, al comma 5, precisa che "La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all’articolo 15-bis" e che "Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA e con un’altra autorizzata", mentre il successivo comma 7 aggiunge che "Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5".
Nel caso di specie, quindi, anche se alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (7 giugno 2010) la SOA rilasciata all’impresa era ancora valida, non risulta dimostrato, alla luce della documentazione prodotta, che l’impresa medesima avesse avviato la procedura di rinnovo dell’attestazione, nei termini richiesti dalla richiamata normativa. Risulta pertanto conforme alla vigente normativa di settore l’esclusione dalla gara del RTI disposta dalla Stazione Appaltante.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dall’impresa A. S.p.A. – Lavori di realizzazione infrastrutture per la connettivita' WIFI e videosorveglianza Campania 2000/2006 –Importo a base d’asta € 484.653,41 – S.A.: Comune di B. .
SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE SOA - CHIARIMENTI
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall’articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
EFFICACIA ATTESTAZIONE SOA - DURATA E VERIFICHE
L’art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che “la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale”. L’art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000, vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, prescrive che “almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria (comma 1); dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa (comma 5); l'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico” (comma 6).
Questa Autorita' ha gia' sottolineato che in virtu' dalle disposizioni su richiamate la durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purche' prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell’attestazione (almeno 60 giorni), l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo. Solo in questo caso, infatti, gli effetti della verifica, decorrono dalla data di scadenza del triennio e, quindi, l’impresa rimane in possesso della qualificazione senza soluzione di continuita' (cfr. parere n. 99 del 8 ottobre 2009). Ne consegue, in punto di diritto, che l’impresa puo' partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validita', purche' la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza.
Di contro, ove la verifica sia compiuta dopo il predetto triennio, benche' la stessa abbia esito positivo, i suoi effetti decorrono dalla data in cui l’impresa interessata riceve la comunicazione relativa all’esito della verifica. In altri termini, decorso inutiliter il termine di scadenza triennale, l’attestazione originaria non è piu' efficace, e, il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione. Conseguentemente l’impresa medesima non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio fino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo (cfr. AVCP Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, parere n. 227 del 9 ottobre 2008, TAR Campania, Salerno, sentenza n. 12337 del 8 novembre 2010).
La perdita del predetto titolo, infatti, inficia la legittimita' della partecipazione alla gara, giacche' - come chiarito anche con la Deliberazione n.234/07 - il requisito della qualificazione deve sussistere non solo al momento della presentazione dell’offerta, ma permanere anche in ogni successiva fase del procedimento ad evidenza pubblica e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell’appalto. Ne deriva che, in virtu' di quanto stabilito dal legislatore al citato art. 15 bis, deve ritenersi che la verifica triennale abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva.
Nel caso di specie, posto che la stazione appaltante ha escluso l’offerta dell’aggiudicataria provvisoria, non puo' procedere all’aggiudicazione della gara alla seconda classificata, ma deve ripetere il giudizio di valutazione delle offerte tecniche, secondo il criterio stabilito dal bando di gara. In particolare si richiama la Commissione di gara all’osservanza di quanto disposto dall’Allegato B del DPR 554/1999, specie alle modalita' di determinazione dei coefficienti della prestazione offerta, essendo diverse per gli elementi di valutazione di natura qualitativa e per gli elementi di valutazione di natura quantitativa.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da Comune di B. e dall’impresa A. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero del C. – Opere di completamento lavori – Importo a base d’asta € 1.200.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) – S.A.: Comune di B..
MANCATA DISPONIBILITA' AREE DI CANTIERE - RISARCIMENTO DANNI
[A] Sulla esistenza o meno di un obbligo dell’Impresa di adeguare la progettazione esecutiva delle strutture in cemento armato ed i relativi calcoli alle eventuali diverse norme ministeriali e/o disposizioni di legge subentrate durante l'esecuzione dei lavori. [B] Sulla legittimità o meno del diniego di autorizzazione al subappalto ove l’Impresa depositi unitamente all’istanza la documentazione relativa all’idoneità del subappaltatore ma non depositi la copia del contratto di subappalto. [C] Sulla quantificazione delle richieste risarcitorie nel caso di mancata disponibilità delle aree di cantiere: spese generali, in particolare sulla differente quantificazione per fattispecie di sospensione di lavori illegittima, ovvero per inadempimento ostativo all'esecuzione dell'appalto. [D] segue: per mantenimento improduttivo del personale direttivo e amministrativo preposto alla conduzione dell'appalto. [E] segue: per mantenimento e ammortamento passivo mezzi d’opera. [F] segue: per perdita di chance (lucro cessante). [G] segue: per mancato incremento attestazione S.O.A.. [H] Sulla possibilità che Collegio arbitrale, tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso, possa riconoscere la sola rivalutazione monetaria ma non gli interessi legali sulle somme dovute all’Impresa a titolo di risarcimento
RTI ORIZZONTALI - OBBLIGO SPECIFICAZIONE RIPARTO QUOTE LAVORAZIONI ASSUNTE
Proprio per i RTI di tipo orizzontale, essendo il criterio di riparto fra mandataria e mandanti di tipo quantitativo e non qualitativo (come invece per i RTI di tipo verticale ) l’onere di preventiva specificazione della quota parte delle lavorazioni che saranno eseguite dalle varie partecipanti al raggruppamento appare tanto piu' necessario.
A tale ultimo proposito, questo Consiglio ha avuto modo di precisare, con sintetica ma significativa argomentazione, che, proprio sulla base del " principio di corrispondenza sostanziale gia' in fase di offerta tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all'a.t.i. e quote di esecuzione ", la percentuale "maggioritaria" prevista dall’articolo 95 del Regolamento debba essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese "spendono" in concreto la rispettiva classifica all'interno del raggruppamento. Cio' anche perche' in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, "si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della liberta' di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni".
Con la stessa pronuncia si è ulteriormente evidenziato come una difforme interpretazione della norma regolamentare condurrebbe a rafforzare sempre piu' le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti ( Cons. St., , sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363 ).
In sintesi e per concludere sul punto, dal combinato disposto dei commi 2 e 13 dell’articolo 37 del Codice consegue che prima, in sede di domanda di partecipazione, deve essere formulata almeno l’indicazione delle quote partecipative al raggruppamento, dalle quali desumere la quota parte dei lavori da eseguire da ciascun associato, dovendo sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, l’indicazione delle quote di partecipazione rivelandosi dunque requisito di ammissione alla gara e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto ( Cons. St., sez. V, n. 5817/2009 ). Sulla base delle predette indicazioni preventive e formali, avverra' la verifica della sussistenza della qualificazione SOA.
PRINCIPIO DI ASSORBENZA - APPLICABILITA'
Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Cio' in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1901; 26 maggio 2003, n. 2857 e TAR Brescia 26 ottobre 2006, n. 1349).
Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata I.– Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione del complesso Fieristico ex Rossi Sud – Importo a base d’asta € 2.648.879,05 – S.A.: Provincia di L..
ATTESTAZIONE SOA - DOCUMENTI FALSI NON PER CAUSA IMPUTABILE ALL'IMPRESA - EFFETTI
Se è vero che l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita', sicche' l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione, non è men vero, d’altra parte, che la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza in sede di e ai fini del rilascio di nuova attestazione.
Invero, in caso di falso non imputabile sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
INCREMENTO DI UN QUINTO - MANDANTE ATI ORIZZONTALE
Questa Autorita' ha chiarito, con specifico riferimento alle Associazioni Temporanee di Impresa di tipo orizzontale, disciplinate dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, che “ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’appalto, mentre la partecipazione all’associazione puo' avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento” (deliberazione n. 75, del 6 marzo 2007), con cio' sottolineando, come appare incontestabile, che il dato contenuto nel regolamento di qualificazione subordina il beneficio dell’incremento al possesso del 20 per cento dell’importo dell’appalto: fattispecie che, ovviamente, non si verifica allorche' la mandante partecipi all’A.T.I. in misura inferiore al 20 per cento.
Nel caso di specie, la corretta applicazione della richiamata normativa di settore nonche' degli indirizzi interpretativi forniti da questa Autorita' implica il riconoscimento della legittimita' dell’esclusione dell’A.T.I. di cui trattasi.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa G.S.a.s. – Lavori di realizzazione della rete pluviale al servizio della zona 167 ed adeguamento dei recapiti finali - secondo stralcio – Importo a base d’asta: €. 1.900.000,00 – S.A.: Comune di C..
REQUISITI MINIMI PARTECIPAZIONE ATI INCREMENTO DEL QUINTO
In base all’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554/1999, regolante il rapporto percentuale intercorrente, in sede di qualificazione, tra imprese mandanti ed impresa mandataria, l’associazione risultava validamente costituita ed avrebbe potuto essere ammessa se la mandataria avesse posseduto almeno il 40% dell’importo complessivo dell’appalto e le mandanti almeno il 10%, ma detta soglia minima ai fini della qualificazione avrebbe dovuto sussistere a prescindere dal beneficio dell’incremento del quinto, di cui al secondo comma dell’art. 3, d.P.R. 34/2000: benefico utilizzabile subordinatamente al possesso dell’iscrizione pari ad almeno il 20% dell’importo posto a base dell’appalto, per eseguire lavori di categoria superiore a quella posseduta (possibilita' riconoscibile anche alle imprese concorrenti singolarmente).
Donde l’illegittimita' dell’operato della stazione appaltante che, con un’interpretazione contemplante l’integrazione delle due normative e consentendo il raggiungimento dei requisiti minimi di partecipazione mediante l’incremento del quinto, aveva ammesso alla gara la controinteressata ed il raggruppamento ad essa facente capo, pur difettando in capo alla mandataria il possesso di una categoria di iscrizione corrispondente al 40% dell’importo a base di gara.
RILASCIO ATTESTAZIONE SOA - CONTROLLI SUI CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Oggetto: controlli sui certificati di esecuzione dei lavori ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione
Commento: Pubblicate le precisazioni in merito all'obbligo imposto alle Societa' Organismi di Attestazione (SOA) dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati dei certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) e dei conseguenti oneri - meglio specificati nella determinazione dell'AVCP n. 6 del 27 luglio 2010 - di richiedere conferma di tali certificati alle stazioni appaltanti che li hanno rilasciati nonche' di segnalare all'Autorita' stessa il mancato invio di copia degli stessi.
ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI
Procedimento di verifica dei requisiti ex art. 40, comma 9-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
DIMIDIAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA - POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO
In virtu' dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta deve essere accompagnata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (comma 1). Tuttavia, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della somma da versare a titolo di garanzia le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (comma 7, art. 75, e comma 7, art. 40).
Rilevata la necessita' di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualita' ed il sistema di qualificazione delle imprese, con determinazione n. 11 del 14 maggio 2003 ha stabilito che “la certificazione deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera j”. In tale lettera ha previsto che la certificazione di qualita' deve riportare la seguente dizione: “la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994 e s.m. e del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34”. Con successiva determinazione del 1 luglio 2004 n.12 l’Autorita' ha recepito il documento denominato SINCERT RT-05 relativo alle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualita' delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA28).
Dall’esame della disciplina normativa ed amministrativa appena richiamate emerge che la certificazione di cui trattasi è in via generale diretta ad attestare la capacita' organizzativa e operativa dell’impresa con riferimento alla globalita' delle lavorazioni eseguite e garantisce che nel settore considerato i processi produttivi oggetto di verificazione sono esercitati in regime di qualita'. Conseguentemente, in assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attivita' e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA. Di contro, nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacita' organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualita'.
Nel caso in esame manca quella corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire che rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato piu' volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualita' aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualita' (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtu' della capacita' che essa ha di attestare la maggiore affidabilita' strutturale ed operativa dell'impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare. Ne deriva che l’istante, in ottemperanza alla lex specialis avrebbe dovuto – a pena di esclusione – presentare la cauzione provvisoria per intero senza avvalersi della riduzione di cui all’art. 75, comma 7 Dlgs 163/2006, essendo pacifico, anche tra le parti, che la certificazione del sistema di qualita' e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire, cosa che non si riscontra nel caso in esame per le ragioni sopra esposte. Ne' è possibile procedere ad un’integrazione della cauzione presentata in sede di gara, stante il doveroso rispetto del principio della par condicio dei concorrenti.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. di Giovanni A.– Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ed adeguamento funzionale degli immobili scolastici del 1° e 3° circolo didattico e delle scuole medie “G. B.” e “G. C.” anno 2009 e 2010 – Importo a base d’asta € 294.381,00 – S.A.: San Giorgio a Cremano.
DIMEZZAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA - LIMITI
In virtu' dell’art. 75 del DLgs. n. 163/2006 l’offerta deve essere accompagnata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (comma 1). Tuttavia, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento della somma da versare a titolo di garanzia le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (comma 7, art. 75, e comma 7, art. 40).
Rilevata la necessita' di prevedere una stretta correlazione tra il sistema di certificazione della qualita' ed il sistema di qualificazione delle imprese, con determinazione n. 11 del 14 maggio 2003 ha stabilito che “la certificazione deve essere rilasciata in conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (rev. 05 del 13 maggio 2002 e successive) con le modifiche di cui alla successiva lettera j”. In tale lettera ha previsto che la certificazione di qualita' deve riportare la seguente dizione: “la presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994 e s.m. e del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34”. Con successiva determinazione del 1 luglio 2004 n.12 l’Autorita' ha recepito il documento denominato SINCERT RT-05 relativo alle prescrizioni per la valutazione e la certificazione dei sistemi di gestione per la qualita' delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (settore EA28).
Dall’esame della disciplina normativa ed amministrativa appena richiamate emerge che la certificazione di cui trattasi è in via generale diretta ad attestare la capacita' organizzativa e operativa dell’impresa con riferimento alla globalita' delle lavorazioni eseguite, e garantisce che nel settore considerato i processi produttivi oggetto di verificazione sono esercitati in regime di qualita'. Conseguentemente, in assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attivita' e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA. Di contro, nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacita' organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualita'.
Nel caso in esame manca quella corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire che rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato piu' volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualita' aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualita' (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtu' della capacita' che essa ha di attestare la maggiore affidabilita' strutturale ed operativa dell'impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare.
Ne deriva che l’istante, in ottemperanza alla lex specialis avrebbe dovuto – a pena di esclusione – presentare la cauzione provvisoria per intero senza avvalersi della riduzione di cui all’art. 75, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, essendo pacifico, anche tra le parti, che la certificazione del sistema di qualita' e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire, cosa che non si riscontra nel caso in esame per le ragioni sopra esposte. Ne' è possibile procedere ad un’integrazione della cauzione presentata in sede di gara, stante il doveroso rispetto del principio della par condicio dei concorrenti
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. di A. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ed adeguamento funzionale degli immobili comunali 2009 e 2010 – Importo a base d’asta € 285.500,000 – S.A.: B..
ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA TRIENNALE E QUINQUENNALE
L’art. 40, comma 4, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 nel rinviare all’emanando regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici la puntuale disciplina del sistema di qualificazione SOA stabilisce che “la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale”. L’art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000, in vigore fino all’adozione del predetto regolamento, prescrive che “almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria (comma 1); dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorita', inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validita' dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa (comma 5); l'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico” (comma 6).
Questa Autorita' ha sottolineato che in virtu' delle disposizioni su richiamate la durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purche' prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell’attestazione (almeno 60 giorni), l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo, solo in questo caso, infatti, gli effetti della verifica, decorrono dalla data di scadenza del triennio e, quindi, l’impresa rimane in possesso della qualificazione senza soluzione di continuita' (cfr. parere n. 99 del 8 ottobre 2009).
Invece, ove la verifica sia compiuta dopo il predetto triennio, benche' abbia esito positivo, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della comunicazione sul relativo esito, che l’impresa interessata ha ottenuto.
Cio' significa che, decorso inutiliter il termine della verifica triennale, l’attestazione originaria non è piu' efficace, e, il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione, conseguentemente l’impresa medesima non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo (cfr AVCP Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, parere n. 227 del 9 ottobre 2008).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del centro sportivo polifunzionale B – Importo a base d’asta € 191.435,26 – S.A.: Comune di A.
QUALIFICAZIONE SOA
Oggetto: richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 3, co. 6, Dpr 34/2000
ATTESTAZIONE SOA RILASCIATA SULLA BASE DI FALSI DOCUMENTI - CONSEGUENZE
Il sistema di qualificazione proprio per gli effetti che produce circa la partecipazione alle gare, debba essere incentrato al massimo rigore e alla massima certezza per l’ordinamento. Poiche' il rilascio dell’attestazione costituisce il momento determinante di verifica dei requisiti, che si impone alle stazioni appaltanti, la falsita' in ordine alle dichiarazioni effettuate o alla documentazione prodotta per ottenere la attestazione non puo' essere esposta a margini di incertezza o ad accertamenti relativi alla responsabilita' soggettiva, che peraltro rimarra' oggetto di accertamenti nell’eventuale sede penale.
Il presupposto oggettivo della certificazione falsa comporta, dunque, la decadenza dell’attestazione, indipendentemente dall’accertamento della responsabilita' del falso.
La giurisprudenza, anche di questa sezione, ha gia' piu' volte affermato che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. Ai fini dell'annullamento di una attestazione SOA rileva, infatti, unicamente il fatto oggettivo della falsita' della documentazione sulla base della quale è stato rilasciato il predetto titolo, indipendentemente dall'imputabilita' soggettiva del falso ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 15 gennaio 2008 , n. 197; T.A.R.Lazio Roma, sez. III, 18 aprile 2007 , n. 3389; Consiglio Stato , sez. VI, 24 gennaio 2005 , n. 128).
La non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista invero rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Consiglio Stato , sez. VI, 04 febbraio 2010 , n. 515)
Davanti al provvedimento dell’Autorita' di Vigilanza che disponeva l’adozione da parte della Soa del provvedimento di decadenza, questa non aveva ulteriori poteri di istruttoria o di valutazione, rispetto ai quali potrebbe configurarsi un vizio di eccesso di potere per contraddittorieta'.
Ne deriva la legittimita' dell’operato della Soa, che ha pronunciato la decadenza dall’attestazione. In mancanza di tale provvedimento, avrebbe comunque potuto provvedere la Autorita' di Vigilanza e la Soa sarebbe rimasta esposta a provvedimenti sanzionatori.
CATEGORIE SPECIALIZZATE SCORPORABILI E PRINCIPIO DI ASSORBENZA - LIMITI
Si evidenzia, preliminarmente, che il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate è stato piu' volte oggetto di pronunce di questa Autorita' (cfr.: determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n. 8/2002; deliberazioni n. 83/2004 e n.135/2004; pareri n. 122/2007, n. 116/2007, n.150/2008, n. 207/2008, n. 74/2008, n. 23/2008), con le quali è stato, innanzitutto, chiarito che detto principio trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nello specifico senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Cio', in quanto, detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e, pertanto, sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente (anche) tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. E’ stato, peraltro, altrettanto chiaramente precisato che la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A s.r.l. – Appalto integrato di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di adeguamento a norma dei fabbricati mense n. 28 di P.G. B e n. 36 di P.G. C, per conseguimento autorizzazione igienico sanitaria – Importo a base di gara: euro 249.112,19 – S.A.: Ministero D - D - 1° Reparto Genio
QUALIFICAZIONE ATI MISTA - REQUISITI MAGGIORITARI CAPOGRUPPO
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad una associazione temporanea di imprese di tipo “misto”, si contraddistingue per il fatto di cumulare in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione “orizzontale” con quelle dell'associazione “verticale”. Nel caso di specie, infatti, si viene a realizzare in concreto, con riferimento alla categoria scorporabile OG11, un modello di “sub-associazione di tipo orizzontale”, ossia una distribuzione meramente quantitativa di dette ulteriori lavorazioni tra la capogruppo e la mandante.
Ebbene, per orientamento costante della giurisprudenza amministrativa (in particolare C.G.A. n. 251/05 e C.G.A. n. 306/08) e di questa Autorita' (determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001), poiche' in caso di A.T.I. miste si vengono a costituire delle sub-associazioni di tipo orizzontale (con riferimento alla categoria scorporabile, come nella specie, o alla categoria prevalente) a tali sub-associazioni si applicano le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, secondo il quale “Per le associazioni temporanee di imprese…di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria…nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti…ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”.
Il criterio di verifica della “misura maggioritaria” non si identifica nel “contributo potenziale” della capogruppo alla copertura del requisito, cioè nella capacita' della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute, bensi' occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori, desumibile dal combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 93, comma 4, e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.. Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria non puo' essere riferito solo all’importo complessivo dei lavori, ma anche all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui, come nel caso di specie, risulta composto l’appalto (in tal senso, si vedano, fra le tante, C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 306 dell’11 aprile 2008; n. 931 del 12 novembre 2008; n. 97 dell’8 marzo 2005; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832 e 11 dicembre 2007 n. 6363).
Nel caso di specie, la capogruppo mandataria dell’A.T.I. “non possiede nella categoria scorporabile OG11 il requisito minimo di partecipazione alla gara del 40% (art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999)”, atteso che, come emerge dalla dichiarazione resa dalla concorrente A.T.I. in sede di gara, per la categoria scorporabile OG11 la quota assunta dalla predetta capogruppo A. s.r.l. è pari solo al 28%, mentre il restante 72% è assunto dalla B Comm. Gian Franco & C. s.r.l. Per tali ragioni questa Autorita' è dell’avviso che l’A.T.I. istante sia stata correttamente esclusa dalla gara di cui trattasi.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.T.I. A. s.r.l. - B Comm. Gian Franco & C. s.r.l. – Lavori di consolidamento e riqualificazione degli orti urbani nell’ambito del contratto di quartiere II denominato D. – Importo a base d’asta € 3.409.914,39 – S.A.: Comune C (AG)
COMPROVA REQUISITI ECONOMICO/FINANZIARI CON "QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO" IDONEO
L’art. 41 del Codice dei contratti pubblici espressamente prevede al primo comma che “Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;…”. La stessa norma poi, dopo aver previsto che le amministrazioni precisino nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere, espressamente statuisce al terzo comma che, “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.
Pertanto, la norma da ultimo richiamata comporta, da una parte, l’onere del concorrente, impossibilitato a presentare le due referenze richieste dal bando, di indicare i «giustificati motivi» dell’impedimento e allegare «qualsiasi altro documento» idoneo a dimostrare la propria capacita' finanziaria; dall’altra, l’obbligo della stazione appaltante di valutare la idoneita' della documentazione «alternativa» presentata a dimostrare la capacita' del concorrente. Quindi, a titolo esemplificativo, in sede applicativa va legittimamente esclusa l’impresa concorrente che si sia limitata a presentare una sola referenza bancaria senza nulla dichiarare in ordine ai giustificati motivi dell’impossibilita' di presentarne due e senza presentare documentazione alternativa a supporto del possesso del requisito in contestazione.
Nel caso di specie, pertanto, se per un verso la previsione della lex specialis, si limita ad indicare la necessaria produzione di “Idonee referenze bancarie (minimo due), rilasciate da istituti di credito, in data non anteriore a mesi due dalla scadenza per la presentazione delle offerte, attestanti esplicitamente la capacita' economica e finanziaria dell’impresa concorrente ad assumere impegni dell’importo quinquennale messo a base d’asta, pari a 10.000.000 EUR (euro diecimilioni/00), oltre la cauzione prevista da Capitolato Speciale d’Appalto”, per un altro verso la stessa disciplina va intesa ed applicata in conformita' alla disciplina codicistica ed ai principi sopra richiamati. Pertanto la previsione di lex specialis in oggetto va letta ed intesa alla luce della disciplina vigente di cui all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, cosicche' se il concorrente motivatamente giustifica l’impossibilita' di presentare le referenze richieste, allo stesso va consentito di provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che sia considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B. AMBIENTE S.r.l. – Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani – Importo a base d’asta € 10.000.000,00 – S.A.: Comune di A.
QUALIFICAZIONE - FASE ESECUTIVA DEI LAVORI
In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuita' (in questo senso è l’avviso dell’Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009 n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008 n. 227, resi in relazione al mancato esperimento della verifica triennale prevista, in materia di SOA, dall’art. 15-bis del D.P.R. n. 34 del 2000; in giurisprudenza, per l’affermazione del carattere costitutivo della verifica triennale e del principio di necessaria continuita' della qualificazione, si veda per tutte TAR Campania, Salerno, sez. I, 6 febbraio 2007 n. 111).
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalita' del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneita' ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all’alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L’impresa che partecipa alla procedura selettiva deve curarsi di possedere, dalla presentazione dell’offerta fino all’eventuale fase di esecuzione dell’appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.
Siffatto principio deve senz’altro estendersi agli appalti rientranti nei settori speciali, per i quali l’art. 232 del Codice dei contratti pubblici autorizza la creazione di sistemi autonomi di qualificazione da parte degli enti aggiudicatori, essendo identica la ratio che ne è alla base.
ATI MISTA - MISURA MAGGIORITARIA - CAPOGRUPPO
Il criterio di verifica della “misura maggioritaria” non si identifica nel “contributo potenziale” della capogruppo alla copertura del requisito, cioè nella capacita' della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute – come sostiene l’istante – bensi' occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori, desumibile dal combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 93, comma 4, e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art.3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.. Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria non puo' essere riferito solo all’importo complessivo dei lavori, ma anche all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui, come nel caso di specie, risulta composto l’appalto (in tal senso, si vedano, fra le tante, C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 306 dell’11 aprile 2008; n. 931 del 12 novembre 2008; n. 97 dell’8 marzo 2005; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832 e 11 dicembre 2007 n. 6363).
Peraltro, questa Autorita' ha anche avuto modo di precisare che quando all’A.T.I. partecipano due sole imprese – come nel caso di specie – l’aggettivo maggioritario, che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori, perche' solo in tal modo essa potra' possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (parere n. 236 del 5 novembre 2008) e cio' deve avvenire, in considerazione delle esposte osservazioni, anche con riferimento alle singole categorie, sia prevalenti che scorporabili, di cui l’intervento si compone.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’A.T.I. D.(mandataria) e G. (mandante) – Lavori di prolungamento della banchina Marinai d’Italia nel Porto di L.a – Importo a base d’asta: € 2.463.436,40 – S.A.: A.
BANDO - INDICAZIONE CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
L’art. 73, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, dispone che nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o di importo superiore a 150.000,00 euro. La stessa Autorita' nella determinazione n. 25/2001 (si veda, a tal proposito, anche il parere n. 184/2008) ha ribadito tale principio evidenziando, inoltre, che il bando di gara deve indicare non soltanto l’importo complessivo dell’intervento nonche' la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi costituenti l’intervento medesimo diversi da quelli appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando, per ogni sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto, pero', se tali sottoinsiemi di lavorazioni costituiscano un lavoro autonomo e siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro.
Nella fattispecie la clausola del bando che richiede la categoria OG1, classifica III è conforme alla normativa di settore, infatti atteso quanto sopra richiamato in termini generali, essendo gli importi dei due sottoinsiemi di lavorazioni tecnicamente riferiti alle categorie OS3 e OS30 inferiori al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e inferiori a 150.000,00 euro, tali sottoinsiemi vanno imputati alla categoria prevalente OG1, il cui importo, pertanto è di € 484.435,86 + € 35.819,67 + € 64.164,55 = € 584.420,08, ossia superiore a quello della classifica II (fino a € 516.457,00). Ne deriva che la classifica III (fino a € 1.032.913,00) della categoria OG1, richiesta dal bando di gara, non risulta ultronea con conseguente legittimita' dell’esclusione dalla gara del concorrente in possesso di una classifica inferiore (la II).
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla B.. s.r.l. – Lavori di realizzazione intervento di edilizia residenziale sovvenzionata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179/1992 in localita' Bullicara – Importo a base d’asta € 683.604,37 – S.A.: Comune di A.
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - ASSOCIAZIONE PER COOPTAZIONE
In caso di ricorso all’istituto dell’associazione per cooptazione nell’ambito di concessioni di lavori pubblici, ferma la necessita' che il concorrente, in forma singola o associata, possieda tutti i requisiti richiesti dal bando ai sensi dell’art. 98 del d.P.R. 554/1999 , sara' possibile associare per cooptazione altre imprese che, pur non avendo i requisiti per partecipare neppure in forma associata ordinaria, siano comunque in possesso di una attestazione SOA.
ASSORBIMENTO NELLA CAT. OG11 DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE
Laddove la disciplina speciale della gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11, nell’importo di classifica adeguato, assorbe quella per la categoria di opere speciali OS30 previste nel bando e, conseguentemente, non è conforme alla lex specialis l’esclusione dalla gara dell’impresa istante, in possesso della categoria OG11 per classifica adeguata.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A.. s.r.l. – Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle scuole medie, ricadenti nel territorio del Municipio VIII Roma delle Torri – Importo a base d’asta € 748.414,05 – S.A.: B.
QUALIFICAZIONE LLPP - ATTESTAZIONE SOA
Nella fattispecie in esame, risulta essere stato violato l’art. 1, commi 3 e 4 del DPR n. 34/2000, cosi' come prospettato dall’impresa, la citata disposizione regolamentare, infatti, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresi', che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie]”lavori pubblici”.
Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.
Conseguentemente, è da ritenere che la clausola del disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in oggetto - con la quale si richiede la “dichiarazione sostitutiva di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno una pista di atletica ad anello a 6 o 8 corsie con indicato il committente, il luogo e la data di esecuzione con allegata la fotocopia del relativo certificato di omologazione o dichiarazione di regolare esecuzione e conformita' al Regolamento Tecnico I.A.A.F. rilasciati da F.I.D.A.L.” - costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con il citato art. 1, commi 3 e 4 del DPR 34/2000, oltreche' con il favor partecipationis, cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa P. s.r.l. – Lavori di rifacimento pista di atletica presso lo stadio Comunale – Importo a base d’asta € 273.100,00 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza – S.A.: Comune di C. (Rimini).
QUALIFICAZIONE ATI - REQUISITO QUALITA'
Nel caso in esame, il bando prevede espressamente la necessita' dell’attestazione di qualita' della serie UNI CEI EN 45000, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) della legge 109/94 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/200, ma, “con le esenzioni e le cadenze di cui alla tabella requisito qualita', allegato B, al D.P.R. n. 34/2000”.
L'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (che indica il regime inerente il requisito della qualita'), per le classifiche I e II prevede che non sia dovuta la certificazione della gestione per la qualita', proprio per non aggravare la posizione e l'onere certificativo di quelle imprese che possiedono classifiche relative a determinati importi - e, segnatamente, le classifiche I e II - (in tal senso T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 28 ottobre 2006, n. 2039).
Sul punto è ferma l’interpretazione resa dall’Autorita' di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (cfr. la determinazione n. 29/2002 e le deliberazioni n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) recentemente confermata, anche con specifico riferimento ai raggruppamenti temporanei d’impresa, in forza del parere n. 125 del 22 novembre 2007, secondo cui “ l’obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall’art. 4 e dall’allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Cio' in quanto, come gia' chiarito nella determinazione n. 29 del 6 novembre 2002, il possesso del sistema di qualita' ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' non è requisito connesso all'importo dell'appalto, bensi' è un requisito di classifica SOA. Per quanto attiene al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese, atteso che la ratio della normativa in materia è proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici, non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II. Ne consegue che, se il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto, puo' essere ammesso alla gara, anche se privo del requisito della certificazione (del Sistema Qualita'), il cui possesso non è prescritto nella classifica I e II (…) Diversamente argomentando, le imprese qualificate con classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualita', non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica, vanificando l’istituto dell’associazione temporanea di imprese”.
CONSORZIO STABILE - VERIFICA TRIENNALE SOA - ADEGUAMENTO
L’art. 15-bis, comma 5, del d.P.R. n. 34 del 2000, nella parte in cui dispone che le imprese si sottopongano alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, è correttamente inteso dall’Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, nel senso che i detti termini non sono perentori: ossia “l’impresa puo' sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva infatti escluso il consorzio in quanto alla data di svolgimento della gara (24 aprile 2007) una delle imprese non era titolare di attestato SOA in coso di validita', mentre la nuova attestazione conseguita direttamente dal Consorzio riporta la data del 14 aprile 2007. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria. A tale proposito il Consiglio di stato ha chiarito che il termine entro il quale occorre chiedere, da parte dell'impresa, la verifica dell'attestazione (60 giorni prima della scadenza dell'attestato) non ha natura perentoria; pertanto l'impresa che concorra da sola puo' partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. In altre parole, ai fini della validita' della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, è come se non contasse. Per quel che riguarda il consorzio stabile, la stazione appaltante riteneva che questo principio generale non dovesse applicarsi allorche' nella relativa attestazione Soa sia menzionata «una scadenza intermedia», ossia la perdita della qualificazione da parte di una impresa consorziata. In sostanza per l'amministrazione non bastava che il consorzio avesse prodotto, come invece è ammesso per l'impresa singola, la sola attestazione di aver richiesto l'aggiornamento del proprio documento di qualificazione. Il Consiglio di stato non ha condiviso questa tesi dal momento che disparita' di trattamento che ne deriva «non è conforme al principio della par condicio, che costituisce esplicazione del piu' generale canone costituzionale dell'imparzialita' dell'amministrazione e del buon andamento». Per i giudici, quindi, l'obbligo di adeguamento sembra configurarsi come un adempimento finalizzato a garantire chiarezza e speditezza della procedura concorsuale, da osservare ai fini della partecipazione alla gara, ma che puo' considerarsi assolto con la presentazione dell'attestazione che tale adeguamento è stato richiesto alla Soa competente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
RIDUZIONE CAUZIONE - ATTESTAZIONE SOA
L´attestazione SOA costituisce, per cio' che concerne certificazione e dichiarazioni, un contenitore qualificato, dalla funzione pubblicistica assegnatagli dall´ordinamento, e dalla forza di "prova" esclusiva del suo contenuto (che non puo' essere revocato in dubbio dalla stazione appaltante, nei limiti di sua validita'), ai fini della partecipazione alla gara dell´operatore che ne è titolare e del possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione in esso attestati. È invece lecito dubitare che, in assenza di SOA, la qualificazione o la dichiarazione di qualita' non possano essere comprovati per finalita' differenti – quali il dimezzamento della cauzione – ove, il soggetto che ne abbia titolo in base a certificazione non ne sia in possesso. Non è dato, in tale ottica, negare valore giuridico alle certificazioni di qualita' aziendale ovvero al possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualita' aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione.
DIMIDIAZIONE CAUZIONE E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - DIMOSTRAZIONE
In base alla normativa vigente, il possesso della certificazione del sistema di qualita' deve essere provato attraverso la attestazione della SOA, sicche' una impresa certificata non puo' documentare in altro modo il requisito predetto, anche attraverso l´allegazione alla domanda della stessa certificazione del sistema di qualita'. La chiara esposizione della norma non da' adito a dubbi sulla insostituibilita' della attestazione della SOA ai fini della dimostrazione del possesso del sistema di qualita' certificato, ma tale prescrizione appare inserirsi coerentemente nel sistema delle funzioni attribuite alle SOA. L´attestazione SOA, invero, non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento sia stato rilasciato "da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000", dotati, cioè, di precisa qualificazione. Per questo motivo non è sufficiente che il concorrente alleghi alla domanda di partecipazione il certificato di qualificazione del sistema di qualita' rilasciato dall´organismo di certificazione, perche' in tal modo ricadrebbe sulla stazione appaltante l´onere di verificare che detto organismo sia stato a sua volta accreditato allo svolgimento della propria attivita', ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, da soggetti a cio' legittimati - cfr. art. 2, lett. h), l) e n), d.p.r. 34/2000-, in contraddizione con le finalita' dell´affidamento alle SOA del sistema di qualificazione delle imprese.
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI ELETTRONICO
Indicazioni operative circa la compilazione della scheda informatica per il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori (CEL)
QUALIFICAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Non vi è alcuna previsione transitoria volta a determinare una sorta di ultrattivita' delle attestazioni SOA rilasciate prima del 2005 in favore di soggetti privi della prescritta certificazione di qualita'. L´impresa che intenda partecipare alla gara deve essere in possesso della certificazione e, in base all´articolo 4, D.P.R. n. 34 del 2000, tale circostanza deve essere attestata dalla SOA.
Le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese, ad iniziare dal 1° gennaio 2002, per le categorie e negli scaglioni di validita' previsti dal citato allegato B, devono riportare l’attestazione del possesso della certificazione di sistema di qualita' dell’impresa, ovvero del possesso della dichiarazione della presenza nell’impresa di un sistema semplificato di qualita' di cui all’allegato C al d.P.R. 34/2000. Allo scopo l’impresa che aspira alla qualificazione deve produrre alla SOA che dovra' attestarne l’esistenza, la certificazione del sistema di qualita' conseguito nei tempi utili all’istruttoria della stessa SOA.
È da ritenersi che nel caso di procedure di attestazione in itinere alla data di decorrenza di uno degli scaglioni temporali previsti dall’allegato B, è onere della SOA avvertire l’impresa in valutazione circa l’indispensabilita' dell’acquisizione della certificazione di qualita' prevista per le categorie e gli importi richiesti dalla stessa impresa prima di procedere al rilascio dell’attestazione, a pena di declassamento di tali categorie/importi alla soglia consentita in carenza del detto requisito di qualita'. Peraltro la certificazione degli istituti di accreditamento circa la sussistenza in capo all’impresa del sistema di qualita', ancorche' semplificato secondo l’allegato C, costituisce solo un accertamento del pregresso conseguimento da parte dell’impresa di un determinato standard qualitativo dell’impresa che, come tale, possedeva gia' di fatto tale requisito (ora certificato) al momento della stipula del contratto con la SOA.
Nel caso, invece, di attestazioni rilasciate prima del 1° gennaio 2002 in carenza di certificazioni di qualita' ovvero, in seguito, nel progressivo divenire delle prescrizioni del piu' volte citato allegato B, resta cura dell’impresa attestata acquisire il requisito della qualita' da fare attestare dalla SOA, accedendo al meccanismo a tariffa ridotta di cui al punto 3 dello schema allegato alla determinazione 40/2000 dell’Autorita', appositamente previsto per tale successivo evento qualificante.
QUALIFICAZIONE ATI ORIZZONTALE - REQUISITI MANDATARIA
L’art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Tale disposizione disciplina la ripartizione tra le imprese associate dei requisiti di cui si è detto, considerandoli nel loro complesso, senza alcun distinguo per singole categorie (cfr. TAR Campania, Sez. I Salerno, 19.12.2006, n. 2231), vale a dire, fa riferimento ai requisiti per eseguire l’appalto nella sua interezza e non una o piu' sue componenti singolarmente considerate, sicche' il prescritto possesso da parte della mandataria dei requisiti in misura maggioritaria non puo' che riferirsi ai requisiti dell’appalto complessivamente considerato e non anche con riferimento a ciascuna singola categoria dell’intervento. In tale tipo di Associazione la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno, bensi' tutte le imprese sono responsabili in solido dell’intero verso la S.A., con una forte assimilazione ad un unico soggetto giuridico.
Con riferimento alla disciplina di cui all’art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mentre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di dieci giorni ivi previsto sia perentorio ove riferito al caso di verifica a campione in corso di gara sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, al contrario, nel diverso caso in cui l’Amministrazione proceda a verifica ex post nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio, il predetto termine è considerato non perentorio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2003, nr. 3358, e 22.4.2002, nr. 2197). Tale diversita' è di solito giustificata con la diversa ratio della disposizione che, mentre nel caso di verifica a campione ha una funzione chiaramente acceleratoria, non potendo tollerarsi che la verifica si protragga ad libitum paralizzando l’ulteriore svolgimento di una gara in corso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.11.2004, nr. 7294), viceversa nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria serve unicamente a rendere sollecite le operazioni di verifica da parte della stazione appaltante.
VERIFICA REQUISITI - PRESENTAZIONE OFFERTA
Il termine a cui occorre fare riferimento ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione dei concorrenti alla gara è la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, non rilevando, invece, le circostanze sopravvenute, tanto piu' quando l’effettiva celebrazione della gara sia differita per ragioni oggettive.
COSTO DELLA MANODOPERA DIFFORME DALLE TABELLE MINISTERIALI
Gli importi relativi al costo del personale indicati nelle tabelle ministeriali costituiscono, difatti, soglie significative per la ricerca delle anomalie delle offerte in una gara di appalto, ma in base ai principi comunitari i concorrenti devono avere la possibilita' di allegare e dimostrare qualunque circostanza che, in relazione allo specifico contratto esistato, permetta la riduzione dei costi, dal momento che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in rapporto ai benefici contributivi e fiscali di cui l'impresa puo' usufruire. Ne consegue che il semplice scostamento dalle tabelle non puo' essere autonoma causa di esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta ne' le tabelle ministeriali assumono il valore di un parametro assoluto ed inderogabile, assolvendo unicamente ad una funzione indicativa e, pertanto, trascurabile in presenza di convincenti giustificazioni dell'offerente.
CESSIONE D'AZIENDA - TRASFERIMENTO REQUISITI
Si ritiene che il contratto di cessione di ramo di azienda presenti gli elementi essenziali perche' si possa correttamente produrre l’effetto del trasferimento del “complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa” (v. determinazione dell’Autorita' n. 11/2002) e, quindi, anche di tutti i requisiti posseduti dall’impresa cedente alla impresa cessionaria, ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del citato D.P.R. n. 34/2000.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... - Realizzazione zona 30 Nord - Appalto lotto A - Importo a base d’asta euro 385.700,00 - S.A.: Comune di ....
BANDO DI GARA - INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI
L’Autorita' ha piu' volte evidenziato che la corretta individuazione delle categorie generali o speciali di cui si compone l’appalto rientra nelle specifiche competenze ed attribuzioni del progettista. Successivamente, la Stazione Appaltante riporta nel bando di gara le categorie di lavori e le relative classifiche individuate dal progettista, alle quali si deve fare esclusivamente riferimento ai fini della partecipazione all’appalto ed alla relativa qualificazione (si vedano i pareri dell’Autorita' n. 197/2008 e n. 74/2008).
L’art. 73, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 554/99, dispone che nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente, nonche' tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera, con i relativi importi e categorie, nel caso in cui dette parti siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto o di importo superiore a 150.000,00 euro.
PREC 304/08/L
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall’impresa B. ... - Lavori di sistemazione ... e aree verdi - Importo a base d’asta euro 222.942,02; S.A.: Comune di ....
QUALIFICAZIONE SOA - REQUISITI DI ORDINE GENERALE - FALSE DICHIARAZIONI
L’art. 17 del D.P.R. n° 34 del 25-1-2000 lettera m) tra i requisiti d'ordine generale per la qualificazione richiede la inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Tale requisito è stato interpretato sia dalla Autorita' di Vigilanza che dalla giurisprudenza come un requisito oggettivo relativo alla non corrispondenza delle dichiarazioni, indipendentemente da un profilo soggettivo di dolo o colpa. Ai sensi dell'art. 17, lett. m), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, le false dichiarazioni da parte dell'impresa sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione a progettare e realizzare opere pubbliche sono preclusive dell'ottenimento della stessa attestazione, sicche' al fine dell'annullamento della stessa attestazione rileva unicamente il fatto oggettivo della falsita', indipendentemente dall'imputabilita' soggettiva del falso (T.A.R. Lazio, sez. III, 24 maggio 2005 , n. 4116).
Nel caso di specie, la Soa L., ha fornito alla Autorita' di Vigilanza sui Lavori Pubblici informazioni non veritiere circa la attestazione di una determinata impresa. Nello specifico, la Soa L. ha comunicato all’Autorita' il prosieguo dell’istruttoria senza far alcuna menzione del gia' avvenuto rilascio dell’attestazione all’impresa.
BANDO DI GARA E CONTROLLO SULL'INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE
L’Autorita' richiama, pertanto, la Stazione Appaltante ad una maggiore attenzione nell’attivita' di verifica degli elaborati progettuali posti a gara e, piu' in particolare, in quella di controllo della corretta individuazione da parte del progettista delle categorie di qualificazione e delle relative classifiche, le quali, se determinate in maniera arbitraria, illogica o irragionevole, in quanto riportate nel bando di gara vanno ad incidere sulla partecipazione alla procedura selettiva con effetti distorsivi della concorrenza.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dall’ATI A. S.r.l. - B. S.r.l. – Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di tratti di rivestimento della galleria ferroviaria compresa tra la fermata di ... e la stazione di ..., della linea ferroviaria a scartamento ridotto Napoli - Sorrento – Importo euro 1.052.052,00; S.A.: C. S.r.l.
QUALIFICAZIONE NELLE ATI MISTE - LIMITI
In ordine alla qualificazione nelle ATI miste, seppure il d.P.R. n. 554 del 1999 (art. 95, commi 2 e 3) non contenga alcun riferimento alle associazioni temporanee di tipo misto cio' non puo' indurre a concludere nel senso che la norma regolamentare sia inapplicabile alle associazioni temporanee di tipo misto. Il silenzio del legislatore sul punto – mantenuto anche nella bozza del nuovo regolamento in corso di approvazione ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pubblici – indichi la volonta' di estendere ai raggruppamenti temporanei misti le regole gia' previste per l’uno o per l’altro dei modelli.
Cosi', nell’ipotesi in cui le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, dovra' ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali; ove invece tali lavorazioni risultino assunte da piu' soggetti, dovra' ritenersi applicabile la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali. Una tale scelta pare tutt’altro che illogica se si considera che nella struttura della associazione temporanea di tipo misto confluiscono entrambi i modelli di distribuzione del lavoro: quello qualitativo, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilita', e quello quantitativo che consente la realizzazione congiunta delle opere della categoria prevalente, anche di quelle delle categorie scorporabili. Questa interpretazione trova del resto conferma nella giurisprudenza, non solo per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi opere scorporabili, ma anche per il caso che la sub-associazione orizzontale riguardi la categoria prevalente: in entrambe le ipotesi si è infatti affermato che devono ritenersi applicabili le regole dettate dal regolamento per il modello della associazione temporanea di tipo orizzontale (articolo 95, comma 2).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONI PIU' RIGOROSI - LIMITI
E’ principio noto in giurisprudenza quello per cui le amministrazioni possono richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione piu' rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purche', tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da A. S.r.l. - Servizio integrato di conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, custodia e gestione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie del Comune di B. - Importo euro 170.588,00; S.A. Comune di B. (RM).
QUALIFICAZIONE SOA - LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ULTERIORI REQUISITI?
La normativa vigente, in particolare l’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/00, prevede espressamente che l’attestazione SOA “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”. La richiesta da parte della stazione appaltante di ulteriori requisiti finanziari rispetto a quelli fissati dalla legge è illegittima nell’ipotesi in oggetto (manutenzione di scale mobili e di ascensori). Non appare condivisibile al riguardo il richiamo della giurisprudenza che ammette la richiesta di un fatturato pari anche al doppio del prezzo a base d’asta, per servizi identici a quelli oggetto di gara operato dalla difesa della Stazione appaltante per giustificare la richiesta della stazione appaltante. In realta' la possibilita' prevista dalle sentenze citate è consentita solo in casi eccezionali che devono essere adeguatamente motivati, peraltro nel rispetto del “ limite della logicita' e ragionevolezza e cioè della loro pertinenza e congruita' a fronte dello scopo perseguito”.
QUALIFICAZIONE - DIVIETO SUBAPPALTO - APPLICABILITA' ALLA CATEGORIA OG11
Osserva il Collegio che il divieto di subappalto di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, pur dettato con riferimento alle categorie speciali e, quindi, di per se' non applicabile alla categoria OG11, tuttavia, non preclude alle amministrazioni appaltanti, dato il carattere composito della categoria in questione, di individuare all’interno della stessa lavorazioni ed opere riconducibili alle categorie speciali, per le quali, in relazione alla rilevanza del loro peso nell’ambito dell’appalto, prevalgano esigenze di controllo della professionalita' dell’esecutore.
Consegue che in presenza di determinati presupposti puo' essere consentito alla Stazione appaltante di negare il subappalto al fine di garantirsi il diretto controllo dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’impresa aggiudicataria.
Nella specie, il bando di gara indica quale oggetto dell’appalto “impianti elettrici”, categoria OG11. Tuttavia siffatta categoria, che qualifica i lavori di cui trattasi, raggruppa in se' varie tipologie di opere altamente specializzate le quali, come emerge dagli elaborati progettuali che individuano le lavorazioni specializzate, sono interconnesse tra loro e non eseguibili separatamente.
Ne consegue che il divieto di subappaltare le opere oggetto di gara è stato legittimamente previsto dalla Stazione appaltante e cio' anche in relazione al chiaro dettato dell’art. 10 del bando di gara, che, dopo aver richiamato il divieto di subappalto e precisato che “le lavorazioni di cui al presente bando devono essere eseguite direttamente dai soggetti affidatari e non possono essere affidate in subappalto”, rimanda “all’elenco di cui all’art.72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999”, vale a dire a quelle lavorazioni, le quali, nell’ambito del processo realizzativo dell’opera, necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.
QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE ULTERIORE CAPACITA' TECNICA
Non è conforme alla normativa di settore richiedere, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, l'ulteriore onere probatorio ad una societa', titolare di attestazione SOA. Nel caso di specie è corretta la successiva scelta della stazione appaltante, accortasi dell’errore commesso, di ammettere la societa' medesima alla procedura di gara, in quanto il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. S.r.l. - Lavori di realizzazione di un parcheggio per lo scambio del trasporto intermodale Stazione FFSS F. – M. – A. 1° stralcio e 2 ° stralcio - Stazione appaltante: Comune di F. del Massico (CE).
OG11 - CATEGORIA PREVALENTE
La categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che puo' ritenersi come una sommatoria di categorie specializzate, il cui contenuto specialistico e tecnologico è strettamente legato alle scelte del progettista. Pertanto, se il livello di complessita' delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate rimane su valori medi, la qualificazione nella categoria OG11 puo' assorbire le qualificazioni nelle specifiche categorie specializzate.
Ne consegue che, nel caso in cui il progetto comprende un insieme coordinato di impianti ma non lavorazioni altamente specialistiche, è corretta l’impostazione del bando di gara qualora individui la categoria OG11 quale categoria prevalente.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Srl - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione da installare nella sede dell’ufficio opere marittime di ... - Importo a base d’asta euro 147.000,00 - S.A. Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato regionale OO.PP. per la ...- Ufficio Opere Marittime - ....
AVVALIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
Il primo comma dell’art. 49 del DLgs 163/2006 prevede testualmente che “Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”.
Secondo quanto espressamente disposto dalla normativa, pertanto, l’avvalimento è stato previsto limitatamente ai casi di ricorso ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero della attestazione della certificazione SOA. Nulla è stato disposto, dunque, dal legislatore in merito alla possibilita' di avvalersi da parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi tra i quali, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, rientrano anche le certificazioni di qualita'.
In particolare la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualita' requisito soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poiche' le stesse sono volte ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo qualificato.
Ne deriva che legittimamente è stata disposta l’esclusione dalla gara di una ditta a causa della mancata dimostrazione del requisito di partecipazione previsto dal bando, relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2000, sulla base della considerazione che la certificazione UNI EN ISO non puo' essere oggetto di avvalimento, in quanto è un requisito tecnico di partecipazione di carattere soggettivo.
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO - INDICAZIONE DI UN PREZZO PARI A ZERO
Il Collegio ben conosce l’orientamento giurisprudenziale (vedasi, fra le altre, Consiglio Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5657 e Consiglio Stato, Sez. V, 28 novembre 2005, n. 6651), secondo il quale, in assenza di espresse previsioni di segno contrario contenute nella lex specialis, i concorrenti ad una pubblica gara possono indicare, in relazione ad alcune voci a base d'asta, un prezzo pari a zero, perche' lo stesso pur sempre costituisce valida espressione di una proposta economica, peraltro particolarmente conveniente per la stazione appaltante, cui restera' semmai la possibilita' di verificare la congruita' complessiva dell'offerta in chiave di possibile anomalia.
Tuttavia nel particolare caso di specie, in cui i costi pari a zero indicati dall’A.T.I. erano riferiti alle tariffe dei servizi di onoranze funebri che l’offerente intendeva praticare per i decessi avvenuti nell’ambito della Azienda de qua, deve ritenersi che le prescrizioni contenute nel Capitolato di gara, escludessero la possibilita' di ammettere comunque il R.T.I. ricorrente al prosieguo della procedura, sia pure previa verifica dell'anomalia. La prescrizione contenuta nel Capitolato speciale di appalto, di esclusione dalla gara in caso di mancata presentazione del tariffario riferito ai servizi di onoranze funebri, deve infatti ritenersi che fosse volta, oltre che ad impegnare la Impresa offerente per le future prestazioni da svolgere nell’ambito dell’appalto in questione, anche e soprattutto a consentire, nell’ambito dell’apprezzamento della congruita' dell’offerta nel suo complesso, l'ammissibilita' della stessa, conseguendo alla mancata indicazione di essa tariffa le gravi conseguenze consistenti non solo nell’impossibilita' di apprezzare la qualita' del servizio di onoranze funebri da svolgere ma anche in una inopportuna liberta' per l’offerente di applicazione delle stesse, contrastante con le finalita' dell’appalto in questione, teso a regolamentare in maniera equa ed attendibile lo svolgimento ed il costo del servizio in questione.
La presentazione dell’offerta economica dell’A.T.I., con indicazione nella busta contenente l’offerta economica di un costo pari a zero, equivalente ad una tariffa pari a zero per la prestazione delle onoranze funebri di cui trattasi e quindi alla mancata indicazione delle tariffe di cui trattasi, pur impegnando economicamente in tal senso detta A.T.I., non permetteva di apprezzare in modo congruo la qualita' del servizio che detta A.T.I. intendeva offrire agli utenti e di certo non era in linea con le sopra indicate finalita' dell’appalto, sicche' avrebbe dovuto essere applicata ad essa offerta la sanzione della immediata esclusione dalla gara, espressamente prevista dalla lex specialis per la mancata presentazione del tariffario relativo al servizio di onoranze funebri.
Aggiungasi che in sede di gara pubblica, nel prefissare i criteri per la valutazione di un determinato elemento dell'offerta, deve essere previsto un parametro che consenta di distribuire selettivamente il punteggio, graduandolo tra il minimo ed il massimo previsto dalle norme di gara, in relazione alle diverse caratteristiche delle prestazioni offerte dai concorrenti.
Di conseguenza è da ritenersi illegittimo il criterio o le determinazioni della Commissione di gara che consentano di assegnare tutto il punteggio a disposizione al concorrente impegnatosi ad eseguire la prestazione a prezzo zero e zero punti a chi non abbia assunto identico impegno.
Tanto dimostra la validita' della tesi sopra esposta che il Capitolato speciale di appalto prevedeva sostanzialmente che anche la offerta che proponesse un prezzo pari a zero dovesse essere immediatamente esclusa, pena la distorsione dei criteri di aggiudicazione basati sull’apprezzamento sia della offerta tecnica che di quella economica. Detto Capitolato, infatti, ai fini della attribuzione del punteggio riservato alle tariffe prevedeva l’assegnazione di trenta punti al prezzo piu' basso e l’attribuzione di punteggi proporzionali alle altre offerte, in base ad una formula che stabiliva i punteggi da attribuire ad esse mediante moltiplicazione del prezzo minimo per trenta e divisione del prodotto per il prezzo complessivo presentato con esse offerte.
E’ di palmare evidenza che, se fosse stata consentita l’ammissione di una offerta recante l’indicazione di un prezzo pari a zero quale prezzo minimo, a tanto non poteva che conseguire applicando detta formula matematica, come in effetti è conseguita, l’inammissibile attribuzione di zero punti a tutte le offerte diverse da quelle dell’A.T.I., con concreta violazione del principio di proporzionalita' cui in precedenza si è fatto cenno, che sicuramente non poteva essere prevista nel capitolato speciale.
OMESSA VERIFICA TRIENNALE ISO - CONSEGUENZE
Ammessa la partecipazione dell’impresa che ha omesso l’adempimento della verifica triennale della certificazione ISO. Analogamente per l’attestazione SOA, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, la durata dell’efficacia dell’attestazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonchè dei requisiti di capacita' strutturale. Ai sensi dell’art. 15 bis, quinto comma, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 10 marzo 2004 n. 93, – che continua ad applicarsi nelle more dell’adozione del regolamento previsto dagli artt. 40 e 5 del Codice dei contratti – l'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa. Proprio per evitare che la verifica sia completata dopo la scadenza del triennio, con la conseguenza che l’impresa rimarrebbe per un certo arco temporale senza attestazione, l’art. 15 bis, primo comma, D.P.R. n. 34 del 2000, aggiunto dall’art. 1 D.P.R. n. 93 del 2004, dispone che l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale e che la SOA nei trenta giorni successivi deve compiere l'istruttoria. Tale norma è stata interpretata dal giudice di appello (Cons. Stato, 3 ottobre 2007 n. 906) nel senso che all'omissione dell'adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica, effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. In altri termini, la verifica triennale ha effetti solutori della validita' della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa al momento dell’attestazione ed in tal senso sarebbe comunque indifferente il giorno in cui è stata chiesta.
DOVERE DI SOCCORSO - ATTESTAZIONE SOA
La stazione appaltante, che pure aveva fatto ricorso all'esercizio del cosi' detto "dovere di soccorso" di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 163/2006, chiedendo chiarimenti, ed aveva acquisito la prova che alla data di scadenza della presentazione delle offerte il ricorrente era gia' in possesso di un’attestazione SOA non scaduta, ben avrebbe potuto e dovuto prendere atto dell’affidabilita' dell’istante essendo stato invero debitamente comprovato che la scadenza intermedia era stata gia' superata, all’esito dell’attivita' certativa intermedia, svolta positivamente dalla SOA. Ne' puo' affermarsi che l’esclusione potesse essere sorretta dal principio generale di diritto comunitario, che postula il pari trattamento da parte della stazione appaltante di tutte le imprese che abbiano presentato offerta nell’indetta gara, non prospettandosi alcuna lesione in danno delle altre una volta acclarato sul piano sostantivo che il deducente era comunque in possesso del prescritto requisito soggettivo, essendosi positivamente e tempestivamente conclusa l’istruttoria peraltro avviata da parte dell’impresa consorziata.
MANCATA DICHIARAZIONE SUBAPPALTO - CONSEGUENZE
Secondo principio consolidato in giurisprudenza, la dichiarazione di subappalto, resa all’atto di presentazione dell’offerta, non è di per sé un requisito di partecipazione alle procedure di gara, con la conseguenza che la sua mancanza, la sua irregolarità o la sua incompletezza non costituiscono causa di esclusione dalla gara ma semplicemente preclude a chi ne sia risultato aggiudicatario la possibilità, in fase di esecuzione dei lavori, di fare ricorso al subappalto. In altre parole, non si tratta di un vizio che inficia la validità o l’ammissibilità dell’offerta, a meno che non venga in rilievo il diverso profilo del difetto in capo alla ditta concorrente della qualificazione necessaria per poter svolgere quei lavori (Consiglio Stato n. 557/2004; TAR Lazio Latina n. 499/2008; TAR Campania Napoli n. 3968/2006; TAR Sardegna n. 1764/2007; CGA Sicilia n. 30/2007).
Oggetto: istanza di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata da C. S.p.A. - Lavori di realizzazione sulla linea B-L di un sottopasso ciclopedonale al Km. 305+994 (via C.), due sottovia carrabili ai Km. 306+238 (Via T.) e Km. 307+408 (Via S.) sostitutivi del P.L. al Km. 305+994 in Comune di T. , un sottopasso pedonale ai Km. 331+299 (via della R.), un sottovia carrabile al Km. 329+275 (Q.P.) e un sottopasso pedonale al Km. 328+361 (villa F.) sostitutivi del P.L. al Km. 330+033 in Comune di P. ; Importo euro 9.244.900,00 - S.A. RFI S.p.A.
MODIFICHE AL D.LGS. 163/2006 - SISTEMA QUALIFICAZIONE
OGGETTO: criteri interpretativi per l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2008, terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici.
ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA TRIENNALE
L’Autorita' ha gia' affermato con la Determinazione del 21 aprile 2004, n.6, (successiva alle modifiche introdotte dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93), che se un’impresa si sottopone a verifica dopo la data di scadenza del triennio di validita' dell’attestazione, ai sensi dell’art.15 bis del d.P.R. 34/2000 e s.m., l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo. Infatti, il rinnovo dell’attestazione avviene, ai sensi del comma 7 dell’art.15 citato, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell’attestazione, dovendo la Soa effettuare un’attivita' istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione. Il decorso inutiliter del termine per la revisione triennale, l’attestazione non è piu' efficace e il concorrente resta privo del requisito della qualificazione. La perdita del predetto titolo di partecipazione inficia la legittimita' della partecipazione alla gara e, di conseguenza, la regolarita' della procedura, giacche' - come chiarito anche con la Deliberazione n.234/07 - il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto. Anche la giurisprudenza condivide l’orientamento dell’Autorita', ritenendo che l’impresa ha l’onere di sottoporsi alla verifica nell’imminenza della scadenza del triennio e che, in caso di verifica tardiva con esito positivo, i relativi effetti decorrono ex nunc dalla data della comunicazione all’impresa, avendo la verifica un valore costitutivo e non meramente ricognitivo (Tar Campania, n.111/07; Tar Molise n.496/2006; Tar Sicilia Catania n.353/06, n.539/06. n.831/06).
In tema di avvalimento, l’art.49, comma 6, del Codice dei Contratti dispone che il concorrente “puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria”, formula legislativa che deve essere interpretata nel senso che non è possibile per una medesima categoria avvalersi di piu' di un’impresa e non nel senso che sia precluso avvalersi di una stessa impresa per piu' categorie o requisiti. È sufficiente in tal senso, infatti, leggere il secondo periodo della norma considerata nella parte in cui prevede, come eccezione alla regola, che il bando di gara puo' ammettere, tranne per i lavori con riferimento ad una stessa categoria, il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni. Inoltre, lo stesso Disciplinare di gara, al punto 10), lettera d), stabilisce che il concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Costruzioni C. Geom. C. - Lavori di consolidamento Zona Cimitero Comunale - S.A. Comune di A. di Puglia (Fg).
PROPORZIONALITA' REQUISITI PARTECIPAZIONE - CERTIFICAZIONE ISO 14001
La giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermazione per cui le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto. Se cosi' è, ne consegue che anche il possesso della certificazione ISO 14001 ben potrebbe essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.
Per inciso, sotto questo profilo è bene ricordare che l’art. 48 della Direttiva 18/2004/CE non ha fatto altro che “legificare” principi giurisprudenziali che erano pacifici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, e lo stesso è a dirsi per le norme interne di recepimento.
Pertanto, il fatto che l’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006 rimandi al regolamento l’individuazione dei “casi appropriati” non puo' avere l’effetto di impedire l’applicazione di tali principi, e cio' anche a non voler qualificare come self executing l’art. 48 della Direttiva 18/2004. Non si tratta, in effetti, di un’attribuzione ex novo alle amministrazioni aggiudicatrici di un potere in precedenza non esistente, ma solo della disciplina piu' puntuale delle ipotesi in cui tale potere puo' essere esercitato, per cui il potere puo' essere esercitato anche in assenza del regolamento.
Nel caso in esame, premesso che non viene in discussione l’inerenza del possesso della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto (inerenza che pacificamente sussiste, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la gestione del servizio di igiene urbana è attivita' che ha notevoli ricadute dal punto di vista ambientale, per cui sono da ricercare tutti gli accorgimenti utili a ridurre tale incidenza), per quanto concerne la proporzionalita' il Tribunale ritiene che sul punto la difesa dell’ATO abbia chiarito in maniera sufficiente la natura particolare dell’appalto. In effetti, dalla lettura degli atti indittivi della gara emerge che la volonta' della stazione appaltante è quella di individuare un gestore che ponga in essere misure migliorative rispetto al progetto-base. Oltre all’effettuazione delle normali prestazioni connesse con il ciclo dei rifiuti solidi urbani, il capitolato richiede infatti l’elaborazione di soluzioni progettuali innovative, che l’ATO porra' a base dei futuri affidamenti, il che vuol dire che il gestore deve essere un soggetto particolarmente qualificato (senza che cio' voglia significare che le imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 non siano in grado di svolgere il normale servizio di igiene urbana).
QUALIFICAZIONE SOA - DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICI E FINANZIARI
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000, nonche' a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilita' dell’impresa certificata.
Ed invero, l’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. prevede che quanto attestato dalla SOA è necessario e sufficiente a certificare la capacita' tecnica ed economico-finanziaria ed in tal senso è inequivoco il disposto di cui al quarto comma della disposizione in esame, laddove si stabilisce che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo”.
QUALIFICAZIONE SOA - POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO
Non è conforme alla normativa di settore l’operato della stazione appaltante che ha escluso dalla gara un’impresa, in possesso di una classifica di qualificazione inferiore alla III, a causa del mancato possesso della certificazione ISO, illegittimamente richiesta dal bando quale requisito di partecipazione alla gara per l’esecuzione di lavori di importo inferiore alla III classifica.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006, presentata dall’impresa A. – gara manutenzione straordinaria plesso scolastico di via F.in Comune di V. di importo pari a euro 340.692,74. S.A.: Comune di V..
ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE
Il principio di buon andamento e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguira' in modo da permettere subito la verifica dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)». Peraltro è proprio la normativa regolamentare a sottintendere tale "principio di corrispondenza sostanziale, gia' nella fase della offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI (cfr. art. 13 comma 1 della legge) e tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (art. 93 comma 4)" Risulta, quindi, condivisibile l’affermazione a tenore della quale “ampliando l’orizzonte di riferimento, si desume dal combinato disposto degli artt. 8, 13, I e V comma, della legge n. 109/94 e 93, IV comma, del D.P.R. n. 554/99 il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara” (cosi', ancora, Cons. giust. amm. Sicilia, 31/3/2006, n. 116).
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ATI IN SEDE DI OFFERTA
E’ legittima, nel caso di specie, la scelta del seggio di gara di non escludere dalla procedura concorsuale le offerte presentate dai costituendi raggruppamenti che non avevano inserito nella busta contenente l’offerta economica l’impegno che, in caso di aggiudicazione definitiva, sarebbe stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese interessate, in quanto il disciplinare di gara dispone che, nel caso di associazione non ancora costituita, nella busta A deve essere contenuta la dichiarazione con la quale le imprese interessate indicano “a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saro' conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di gruppo”.
Relativamente all’interpretazione dell’art. 37, comma 8, del D. L.vo. n. 163.2006, che riproduce l’analoga disposizione di cui all’art. 13. comma 5, della L. n.109.1994 è stato recentemente ritenuto da questo Consiglio, sez. VI, 11 aprile 2006 n.2016 , che l’espressione ““offerta”“ contenuta nella norma, va intesa in senso ampio, comprensiva di tutta la documentazione che viene presentata in gara, e che la norma non intende prendere posizione su come vanno distribuiti i documenti in sede di gara, in quanto spetta al bando indicare la modalita' di presentazione degli stessi. Pertanto, la dichiarazione di impegno a costituire l’ATI correttamente viene considerata un documento attinente all’ammissione in gara, e viene inserita nella busta contenente detti documenti, e non viene invece trattata alla stregua di una componente dell’offerta economica.
Invero, nella fattispecie, da una parte il bando di gara rinvia al disciplinare di gara “per le modalita' di partecipazione alla gara, per le modalita' di compilazione e presentazione dell’offerta, per i documenti da presentare a corredo della stessa e per le procedure di aggiudicazione del’appalto….”, e dall’altra il disciplinare di gara dispone espressamente che, nel caso di associazione non ancora costituita, nella busta A deve essere contenuta la dichiarazione con la quale le imprese interessate indicano “a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saro' conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di gruppo”.
Per cui in virtu' di detta clausola dal significato univoco la Commissione ha ammesso alla gara le costituende ATI che avevano presentato la dichiarazione di impegno nella busta A relativa alla documentazione amministrativa.
QUALIFICAZIONE SOA - PRINCIPIO DI ASSORBENZA IN OG11
Laddove la disciplina di gara rechi specifica clausola (secondo la quale il requisito delle categorie specialistiche OS28 e OS30 non puo' essere soddisfatto con l’iscrizione alla categoria OG11), non puo' essere applicato il principio di assorbenza della categoria OG11 con le categorie specializzate previste nel bando di gara.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla C. s.r.l. – lavori di ristrutturazione ex caserma carabinieri di A.. S.A. Azienda Unita' Sanitaria Locale di L..
CATEGORIE DI LAVORI - PARTECIPAZIONE ALLE GARE
COMMENTO: L’Autorita' ha evidenziato come la non corretta indicazione delle categorie di lavoro abbia importanti ricadute sul mercato, in quanto essa condiziona l’accesso delle imprese alle suddette gare.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.- S.S. n.018 lavori occorrenti per l’eliminazione di condizioni di pericolo per caduta massi e per la realizzazione di opere marginali di protezione tra i Km. 504+000 e 516+000. S.A: A. s.p.a. Compartimento della viabilita' per la C..
QUALIFICAZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
COMMENTO: Poiche' l’associazione deve dimostrare il possesso della qualificazione adeguata a coprire l’importo complessivo dell’appalto e poiche', come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, occorre far riferimento, ai fini della qualificazione, alla misura della classifica di qualificazione concretamente spesa dalle imprese riunite, è essenziale la dichiarazione da parte della mandataria di voler coprire con la prevalente le categorie scorporabili per le quali il raggruppamento non è specificamente qualificato. Tale dichiarazione, che investe i profili di qualificazione del raggruppamento, in quanto privo di attestazione nelle categorie super specializzate, deve essere presentata nella fase di richiesta di invito, per consentire alla commissione di gara di valutare il possesso dei requisiti del concorrente, nel rispetto delle modalita' previste dal bando.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da A.R.G.. – lavori di costruzione di un nuovo padiglione per l’adeguamento delle degenze alle norme sull’accreditamento, presso l’O.S.C di P.. S.A. Azienda Ospedaliera “O.S.C.” di P..
SISTEMA DI QUALITA' E ATTESTAZIONE SOA
Il possesso delle certificazioni del sistema di qualita', per le imprese in possesso della Classifica III^ e successive, deve necessariamente risultare dalle attestazioni SOA in corso di validita', non potendo considerarsi sufficiente la produzione di certificati emessi da societa' che si autodichiarano rispettose delle norme europee di certificazione di qualita'. Infatti l’attestazione SOA non si limita a rappresentare la presenza della certificazione di qualita' rilasciata da un organismo a cio' competente, bensi' assolve ad un ulteriore e fondamentale compito, consistente nel certificare che quel documento è stato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, dotati, cioè, di precisa qualificazione (Cfr. Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005 n. 550; Tar Milano, Sezione III, 21 marzo 2006 n. 668; Tar Catania, Sezione Prima, 3 maggio 2007, n. 752).
Ne deriva che legittimamente è stata esclusa dalla gara l’ATI che ha prodotto una cauzione provvisoria dell’importo ridotto qualora dall’attestazione SOA prodotta sia dalla capogruppo, sia dall’associata si evince che le certificazioni di qualita' di entrambe sono scadute. A nulla giova aver allegato entrambe le certificazioni di qualita' in quanto la relativa certificazione deve risultare dall’attestazione SOA come espressamente prescritto dal 3° comma dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000.
CONSORZIO STABILE - VERIFICA ATTESTAZIONE SOA
In relazione al sistema di attestazione dei predetti consorzi, che, giusto quanto prescritto dall’articolo 36 del DLgs 163/2006, “è la qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire una posizione di centralita' nell’ambito del sistema di qualificazione del consorzio stabile.”
Per i consorzi stabili, la verifica del possesso delle capacita' strutturali non puo' che essere il riscontro della permanenza nelle imprese consorziate delle qualificazioni che hanno consentito il rilascio dell’attestazione originaria. Nel caso in cui l’efficacia dell’attestazione di uno o piu' consorziati scada prima della prescritta verifica triennale o prima della scadenza quinquennale dell’attestazione del consorzio stabile, cd. scadenza intermedia, sussiste l’obbligo per il consorzio di chiedere alla SOA l’adeguamento dell’attestazione. Ai fini della partecipazione alla gara del consorzio stabile di che trattasi, dalla cui attestazione di qualificazione risultava intervenuta la scadenza intermedia, si richiama quanto disposto dall’Autorita' con determinazione n. 6/2004, nella quale viene evidenziato che, ad intervenuta scadenza triennale, l’impresa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. La circostanza di aver in corso la verifica dell’attestazione, se ottempera all’obbligo del consorzio stabile di richiedere l’adeguamento dell’attestazione, non consente di per se' la partecipazione alla gara nel periodo di effettuazione della verifica da parte della societa' di attestazione.
Ne deriva che l’ammissione alla gara del consorzio stabile, che ha presentato un’attestazione SOA con scadenza intermedia antecedente alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, non è conforme alla normativa di settore.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di A. –lavori di sostituzione e messa sicurezza della rete idrica Tronello - centro abitato del Comune di A..
CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE - QUALIFICAZIONE
I consorzi fra imprese artigiane, costituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, previsti dall’articolo 34, comma 1, lettera b) del d. Lgs. n. 163/2006 (insieme ai consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro ex legge n. 422/1909) quali soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 35 del medesimo decreto devono possedere e comprovare i requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di appalto, salvo che per quelli relativi alla disponibilita' delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche' all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi fra imprese artigiane si caratterizzano per l'organizzazione comune che gli imprenditori istituiscono per disciplinare o svolgere determinate fasi della propria attivita' attraverso lo strumento della cooperazione interaziendale, finalizzata alla riduzione dei costi di gestione ed all'accesso a possibilita' di sviluppo economico non realizzabili senza l'organizzazione consortile. Al riguardo, l’orientamento del Consiglio di Stato, pronunce n. 2183/2003 e n. 3477/2007, è nel senso che la ratio che sorregge la costituzione di detti consorzi è data dall'esigenza di consentire, grazie alla sommatoria dei requisiti posseduti dalle singole imprese, la partecipazione a procedure di gara, di imprese artigiane che, isolatamente considerate, non sarebbero in possesso dei requisiti richiesti o, comunque, di effettive chances competitive.
In virtu' del particolare rapporto consortile – rapporto organico - esistente in tale tipologia di consorzi, l’articolo 35 del d. Lgs. n. 163/2006 dispone che i requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole societa' consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al consorzio stesso.
Atteso che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacita' tecnica mediante la qualificazione dell’intero consorzio, le imprese consorziate chiamate ad eseguire i lavori, devono dimostrare il possesso dei requisiti morali e non anche il possesso della capacita' tecnica.
Non è quindi legittima l’esclusione dalla gara di un consorzio fra imprese artigiane in quanto l’impresa consorziata, indicata quale esecutrice dei lavori, non è in possesso di attestazione di qualificazione, cosi' come richiesto dal bando di gara.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di O. – consolidamento dei contrafforti del C. in parco M..
MANCATA AGGIUDICAZIONE - RISARCIMENTO DANNI - QUANTIFICAZIONE
In tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, considerato che alla procedura in esame partecipavano solo due concorrenti, si recepisce l’indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244; Sez. V, 27 settembre 2004, n. 6302) secondo cui in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, il lucro cessante, ovverosia l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto, deve essere risarcito nella misura del 10% dell’importo dell’offerta (in applicazione analogica dell’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e dell’art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, recepito dall’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per il caso di recesso della pubblica amministrazione) qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Qualora tale dimostrazione non sia stata offerta, come nel caso in esame, è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, cosi' vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilita', con la conseguenza che il risarcimento puo' essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa.
BANDO DI GARA - CATEGORIE
Il bando di gara deve indicare non soltanto l’importo complessivo dell’intervento nonche' la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l’intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria ed importo, soltanto pero' se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo, oppure di importo superiore a euro 150.000.
Inoltre, la categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo piu' elevato fra quelle costituenti l’intervento e che, pertanto, identifica i lavori da appaltare (articolo 73, comma 1, del D.P.R. 554/1999). L’importo delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente è residuale, nel senso che è il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali dall’importo complessivo dell’intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni delle categorie scorporabili.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 .
REVOCA SOA DOPO LA SCEDENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il provvedimento con il quale l’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici revoca l'attestazione SOA ottenuta in violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 34 del 2000 è da intendersi tecnicamente di annullamento. In ragione dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, l'atto di aggiudicazione è da considerarsi ab origine illegittimo, poiche', in assenza di tale qualificazione, l'impresa non avrebbe potuto partecipare alla gara e, comunque, nel caso di presentazione dell'offerta ne sarebbe stata esclusa ( T.A.R. Lombardia M., sez. III, 01 dicembre 2005 , n. 2977).
Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione posto in essere dalla Stazione Appaltante è quindi legittimo.
Ne' sulla gara puo' influire il successivo rilascio della attestazione. I requisiti per la partecipazione alle gare devono, infatti, essere posseduti al momento della presentazione della gara, ne' puo' valere una sanatoria successiva. Il possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 marzo 2006 , n. 2545).
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'escussione della cauzione sia possibile, anzi rappresenti atto dovuto, ogni volta che, non risultando le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione, l'Amministrazione abbia provveduto, a norma della lex specialis, alla esclusione dell'impresa dalla procedura. In altre parole, la escussione della cauzione "deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l'Amministrazione difetta di facolta' di scelta in merito" (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilita' di diversificare l'ipotesi dell'assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformita' da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2008 , n. 184)
Qualora l'annullamento dell'attestazione Soa, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75 comma 1 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte va escluso il concorrente dalla gara, va escussa la relativa cauzione provvisoria e va segnalato il fatto all'Autorita' per le valutazioni di sua competenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 802).
APPALTO INFERIORE A 150.000 EURO - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Negli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, la stazione appaltante deve effettuare, con verifica concreta e puntuale, la valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare.
Sebbene la predetta valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attivita' effettuate e quelle da affidare, sia rimessa alla discrezionalita' della stessa stazione appaltante, si deve tener conto che non è sufficiente compiere un riscontro fra la categoria di iscrizione SOA posseduta e quella richiesta in appalto, dovendo la S.A. effettuare una puntuale e concreta verifica sul possesso, in capo al concorrente, dell’esperienza pregressa.
Nei casi in esame, l’esclusione dell’impresa istante effettuata unicamente in base al riscontro fra la categoria posseduta dal concorrente e quella richiesta in appalto non è conforme ai disposti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. P.R. 34/2000, disposizione che deve essere interpretata, a parere di questa Autorita', nel senso che i lavori eseguiti dal concorrente devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l – lavori per la manutenzione delle caditoie stradali e relativi scarichi, da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 32.000,00. S.A. Comune di P..
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Societa' E. S.r.l. – lavori di manutenzione dei viali e risanamento conservativo dei civici cimiteriali da affidare mediante cottimo fiduciario. Importo a base d’asta € 38.000,00. S.A. Comune di P..
RESTITUZIONE O RINUNCIA ALL'ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA REQUISITI
Criteri vincolanti le Societa' organismi di attestazione (SOA) nell'esercizio dell'attivita' di attestazione.
FORNITURE E SERVIZI - CAUZIONE PROVVISORIA DIMIDIATA
Correttamente si è esclusa l’applicabilita' dell’articolo 40 dlgs. 163/2006 (beneficio del dimezzamento della cauzione prevista per le imprese in possesso della certificazione di qualita') ai soli appalti di lavori pubblici e cio' tanto in considerazione del richiamo in parentesi agli articoli 47-49 della direttiva 2004/18/CE (che si riferiscono sia ai lavori, che a servizi e forniture), quanto in ragione della formulazione letterale del comma 7 che non circoscrive il beneficio in questione agli appalti di lavori e nel contempo richiama gli articoli 75 e 113, che sono applicabili ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.In proposito va infatti precisato che il mancato espresso richiamo nell’articolo 113 del beneficio del dimezzamento della cauzione non puo' essere inteso come volonta' di escluderlo per gli appalti di forniture e servizi.
L’articolo 113, invero, nell’ottica di armonizzazione propugnata dalla direttiva 18/2004, ha esteso la disciplina previgente in tema di appalti di lavori pubblici dettata dall’articolo 30, commi 2, 2 bis e 2 ter della legge 109 del 1994 anche agli appalti di forniture e servizi. Tale estensione costituisce una novita' indubbiamente rilevante atteso che per gli appalti di servizi e forniture, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163/2006, erano previsti obblighi meno restrittivi rispetto ai lavori. Orbene, a fronte di un tale aggravio di oneri - seppur in mancanza di una espressa previsione - irragionevole e inspiegabile sarebbe una interpretazione restrittiva della disposizione che non consentisse la riduzione del 50% anche agli aggiudicatari di appalti di servizi e forniture in possesso della certificazione di qualita'.
ATTESTAZIONE SOA - CONTROLLI E COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE
Allegato E al DPR 34/2000, comunicazione valore del coefficiente di rivalutazione R per l’anno 2008.
Obbligo di controllo generalizzato di tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell’attestazione (art 40, comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
PRINCIPIO DI ASSORBENZA IN OG11
Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Cio' in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale.
Ne consegue che, laddove la disciplina di gara non rechi alcuna clausola in contrario, la qualificazione nella categoria OG11 assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS30, OS28 previste nel bando.
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla F. C. s.p.a. – gare nn. 58/2007; 60/2007: 82/2007; 84/2007. S.A. Provincia di N.
QUALIFICAZIONE NELLE ATI ORIZZONTALI
L’indicazione delle parti di servizio che saranno assunte da ciascuna delle imprese raggruppate deve essere espressa, ai sensi dell’art. 11, II comma, del D.lgs. n. 157/95, solo qualora il raggruppamento sia di tipo verticale (cioè con scorporo di singole parti, per le quali rispondono in solido solo l’impresa esecutrice e quella mandataria), e non pure nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, caratterizzato cioè da una distribuzione meramente quantitativa delle parti del servizio, nel quale tutte le imprese sono responsabili dell’intero in solido (Cons. Stato, V, n. 2208/2002; VI, n. 2010/2006).
Di conseguenza, l’indicazione delle parti del servizio eseguite dalle singole imprese non era richiesta dal bando di gara e la sua omissione non poteva essere sanzionata con l’esclusione dell’ATI, come invece fatto dalla Commissione di gara.
ERRORE NEL CERTIFICATO DEI LAVORI ESEGUITI - ATTESTAZIONE SOA
Sulla base della disciplina vigente all’epoca dei fatti, all’Autorita' spetta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 34.2000, un potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, anche al fine di controllare che le SOA rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III del citato d.P.R.. Tra i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, l’art. 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34.2000 prevede l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
Nel caso di specie, la societa' appellante non ha fornito alcuna falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti e, in presenza di certificati disconosciuti dalle stazioni appaltanti, si doveva tenere conto che si trattava di certificati irrilevanti per il rilascio dell’attestazione, che non vi era quindi alcun interesse alla falsificazione da parte dell’impresa, che la stessa Autorita' non ha sostenuto l’imputabilita' del falso in capo all’appellante, che dalla documentazione prodotta da quest’ultima è emerso che i lavori oggetto delle certificazioni sono stati regolarmente eseguiti. L’unica sostanziale difformita' è emersa in relazione alla categoria OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dal Comune di Caravaggio in alcun modo imputabile all’impresa (inserimento della cat. OS3 in luogo dell’OG6).
In presenza di tali elementi l’Autorita', in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, avrebbe dovuto valutare se le difformita' riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. In conclusione, non si tratta di ammettere che le certificazioni possano essere sostituite da notizie fornite dalle imprese, ma di escludere l’automatica revoca dell’attestazione in quei casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del rilascio dell’attestazione e non vi è alcun addebito da muovere all’impresa.
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE - CATEGORIE SPECIALIZZATE
L’Autorita' ha chiarito con determinazione n. 29/2002 che le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria specializzata OS24 e che le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L. s.r.l. - lavori di adeguamento impianti sportivi comunali. S.A. Comune di B..
QUALIFICAZIONE SOGGETTO SINGOLO ED INCREMENTO DI UN QUINTO
La qualificazione del soggetto singolo può essere dimostrata in uno dei modi alternativi di cui all’articolo 95, comma 1, del d.P.R. 554/1999, ma sempre con riferimento all’importo complessivo dell’intervento: “L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori”.
Ugualmente, si precisa che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, secondo la quale la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, si riferisce all'importo totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza.
Ne discende che se, come nel caso di specie, la classifica di iscrizione dell’impresa singola, incrementata di un quinto, copre l’importo complessivo dei lavori, la stessa è qualificata per la partecipazione all’appalto, indipendentemente dal fatto che l’impresa raggiunga l’importo di classifica richiesto dal bando di gara.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla E. s.r.l. – restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e annesso convento dei Frati Minori Riformati. S.A. Soprintendenza BB. CC. AA. di C.- U. C.
DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI - RIFERIMENTI TEMPORALI
E’ legittima l’esclusione di una ditta da una gara per non aver indicato nelle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006, il riferimento temporale della data di pubblicazione del bando, giusto quanto previsto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara, in base al quale il concorrente doveva dichiarare “di non trovarsi, alla data del 19.10.2007, di pubblicazione del bando di gara”, in una delle situazioni di cui al citato articolo 38.
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dall’A. s.r.l. e dalla B. – tornate di gara di cui ai bandi pubblicati il 19.10.2007 ed il 22.10.2007. S.A. Provincia di C..
QUALIFICAZIONE IMPRESE - COMPETENZA STATO-REGIONE - AVVALIMENTO
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007, il sistema di qualificazione delle imprese appartiene alla competenza esclusiva statale, in quanto afferente alla materia della tutela della concorrenza.
La disciplina regionale va ad incidere, quindi, sul sistema di qualificazione delle imprese, strettamente connesso, come sopra rilevato, ad una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ed in particolare sulla materia di tutela della concorrenza e di accesso al mercato: in conseguenza di tale norma una stessa situazione trova disciplina diversa a seconda del territorio regionale sul quale si espleta la procedura di gara.
Ne deriva che, applicando la legge in questione, nel territorio della Regione Campania le stazioni appaltanti, per gli appalti sotto soglia, nelle proprie gare dovrebbero escludere le imprese che pretendono di qualificarsi avvalendosi dei requisiti di altre imprese, diversamente da quanto avverrebbe altrove. Tuttavia il Collegio ritiene, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in esame, non conforme, per violazione della concorrenza, l’esclusione dell’impresa istante che ha inteso partecipare alla procedura in esame utilizzando l’istituto dell’avvalimento.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L & M E. – lavori di sistemazione della strada T.-S.. S.A. Comune di B..
ERRATA INDICAZIONE CATEGORIA DI LAVORAZIONI
La riqualificazione di un centro storico, come nel caso specie, “tramite l’utilizzo di particolari materiali naturali” non consente di avvicinare l’intervento in oggetto a quello di cui alla categoria specializzata OS26.
In considerazione della zona oggetto di intervento (centro storico) e del tipo di carichi che in quella zona sono da prevedersi, si ritiene che l’indicazione della categoria prevalente contenuta nel bando di gara sia effettivamente erronea, a nulla rilevando, poi, quanto rappresentato dalla stazione appaltante circa il fatto che l’opera in oggetto rappresenti la continuazione di un primo stralcio appaltato con un precedente bando, che faceva sempre riferimento alla categoria OS26 e che non è stato impugnato.
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art.6, comma 7, lettera n) del D.lgs.n.163/06, presentata dalla ditta A Ing. Francesco s.r.l. – Riqualificazione del Centro Storico relativo a Via B, Via C, Via D, via E, discesa F e strade e spazi interni. S.A. G (PA).
ENTE CERTIFICATORE ED ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (Riformata)
Il semplice principio di indipendenza delle SOA, genericamente sancito prima dall’art. 7 del DPR n. 34/2000 ed ora recepito negli stessi termini dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare sufficiente a giustificare l’impossibilità di esercizio congiunto, da parte di uno stesso Organismo, di attività di attestazione e certificazione, dato che tale stesso principio appartiene alla formulazione originaria del quadro normativo in materia. E se esso, dunque, fino al 2002, si è pienamente conciliato con detta possibilità di esercizio congiunto, non vi sono ragioni per ritenere che esso ora costituisca ostacolo alla perdurante vigenza dell’art. 13 del DPR n. 34/2000, il quale ammette espressamente deroga, pur in presenza di tale principio, “alla denominazione sociale e alla unicità dell’oggetto sociale”.
Sostanzialmente, dunque, e stante il disposto del sopra citato art. 13, è da ritenersi espulso dal nostro ordinamento proprio il divieto (cui nessuna disposizione fa invero più cenno), per uno stesso soggetto, di svolgere sia compiti di certificazione che quelli di attestazione nei confronti di una medesima impresa.
Le verifiche effettuate dall’ente di certificazione hanno natura formale e funzionale (il rispetto delle norme relative al sistema qualità). L’organismo di certificazione non verifica cosa è stato fatto dall’impresa, ma come. Le verifiche effettuate dalla SOA vertono invece su fatti o elementi aziendali concreti (le condanne di un legale rappresentante, l’esecuzione di determinati lavori, la cifra d’affari maturata). Rilevano quindi, nell’attestazione SOA, atti documentali già esistenti e formati a fini diversi rispetto alla qualificazione (bilanci, certificati lavori, ecc), che sono valutati per il loro contenuto informativo, mentre ha carattere eventuale l’ispezione diretta in impresa o in cantiere. Inoltre, la verifica effettuata dalla SOA sulla certificazione del sistema di qualità è del tutto vincolata al riscontro dell’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione stessa (cfr. art. 40 comma 3 lett. a del D.Lgs. n. 163/06), non potendosi riconoscere in tale sede agli organismi di attestazione alcuna forma di possibile discrezionale rivalutazione del contenuto dei certificati stessi.
La SOA in definitiva non ha altro compito che quello di acquisire il certificato di qualità e verificarne formalmente i requisiti di validità. D’altra parte l’organismo di certificazione è accreditato e controllato da parte del SINCERT, ente neutro, indipendente e legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano, sicchè la SOA deve limitarsi a verificare l’”an” del certificato di qualità, senza entrare nel merito dello stesso, potendo comunque il controllo realizzarsi attraverso le banche dati gestite e rese pubbliche da SINCERT. Proprio in conseguenza di tali connotazioni dell’attestazione SOA e della certificazione della qualità, la possibilità che in uno stesso organismo possano cumularsi compiti di certificazione e attestazione anche relativamente alla medesima impresa, non appare contraria alla ratio legis posta alla base del principio di indipendenza degli organismi SOA, né a quello della necessaria assenza, in capo agli stessi, di interessi commerciali e finanziari che possano comprometterne la neutralità e l’imparzialità.
Nella fattispecie in esame, l’Organismo di attestazione è una società di qualificazione SOA ad attività esclusiva, in ossequio all’art. 7 del DPR n. 34/2000. Si avvale poi di una struttura formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto a quella del proprio azionista, disponendo di sede, risorse strutturali e di personale autonome, mentre non risulta che l’Autorità di vigilanza, al di là del mero fatto della contestata partecipazione azionaria, abbia mai rilevato, nella sua attività di controllo, elementi e comportamenti non imparziali o discriminatori in concreto idonei a ledere il principio d’indipendenza della SOA stessa.
PONDERAZIONE SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Il bando di gara o il capitolato d’oneri devono contenere la ponderazione relativa che viene attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa salvo che ricorrano le ipotesi di impossibilità della ponderazione di cui all’art. 83 comma 3 d.lgs.163/06.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla soc. L r.l. di P.
REQUISITI SOGGETTIVI PARTECIPAZIONE - ELEMENTI OGGETTIVI VALUTAZIONE OFFERTA
Dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007, recante “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi”, si evince che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità per la selezione dell’offerente e criteri di aggiudicazione per la selezione dell’offerta è rigorosa. Viene inoltre sancito che, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati criteri variabili, ma collegati esclusivamente all’oggetto dell’appalto e non alla capacità del prestatore. In particolare, gli elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e non possono essere invece presi in considerazione nel momento di valutazione dell’offerta.
L’Autorità si è più volte pronunciata sull’argomento (da ultimo, deliberazioni n. 30/2007 e 185/2007 e pareri n. 37/2008 e 50/2008) ritenendo che, nell’individuazione dei criteri di valutazione dell’offerta, laddove si ricorra al sistema di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’amministrazione non possa operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, che contrasta, peraltro, con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale di riferimento.
Nel caso di specie, l’Azienda istante riteneva che la Circolare sopra riportata non sarebbe vincolante e sarebbe in ogni caso inapplicabile ad una procedura in economia per un appalto sotto soglia comunitaria. L’Autorità invece dimostra che i principi enunciati dalla menzionata Circolare non possono trovare applicazione limitata ai soli appalti di rilevanza comunitaria, in quanto una portata applicativa così circoscritta risulta ingiustificata e non tiene conto del fatto che agli appalti sotto soglia si applicano comunque i principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Diversamente opinando, verrebbe altresì vanificata la ratio stessa della legislazione nazionale tesa, da un lato, a dare attuazione alle direttive comunitarie e, dall’altro, ad estendere ai contratti sotto soglia la disciplina prevista per i contratti sopra soglia, ad eccezione di alcune norme specificamente individuate, al fine di contemperare, in tal modo, l’esigenza di tutela dei principi di derivazione comunitaria con la necessità di una semplificazione delle procedure medesime. Peraltro, l’articolo 121 del Codice dei contratti, nel definire la disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, sancisce che ad essi si applicano, oltre alle disposizioni della Parte I, della Parte IV e della Parte V, anche le disposizioni della Parte II, in quanto non espressamente derogate dal Titolo II, tra cui rientrano certamente quelle relative ai criteri di selezione delle offerte di cui agli articoli 83 e seguenti del Codice.
Conseguentemente, l’operato dell’Azienda appare non conforme alla disciplina di riferimento, nella misura in cui, realizzando una indebita commistione tra requisiti di selezione dell’offerente e requisiti di selezione dell’offerta, non rispetta i principi sanciti dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Azienda Servizi Integrati S.p.A. – Servizio di lettura contatori idrici.
QUALIFICAZIONE IN OG11
L’individuazione della categoria prevalente OG11 è giustificata se il livello di complessità delle lavorazioni riferite alle categorie specializzate rimane su valori medi e si devono eseguire lavorazioni afferenti ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente.
La qualificazione in OG11 non può essere dimostrata mediante il possesso della qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate (OS3, OS5, OS28 e OS30).
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla L. s.p.a. – ristrutturazione del lotto 2 dell’immobile sito in via del Fiume Giallo 196 Roma.
SISTEMA QUALIFICAZIONE - COMPETENZA NAZIONALE
La richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta essere la somma di € 500,00 dovuta per il rilascio dell’attestato di avvenuto sopralluogo, determinato in funzione dell’importo a base d’asta, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici. Come chiarito da questa Autorità con i parere n. 12/2008 e n. 21/2008, l’unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/2007, il sistema di qualificazione delle imprese appartiene alla competenza esclusiva statale, in quanto afferente alla materia della tutela della concorrenza.
La disciplina regionale va ad incidere, quindi, sul sistema di qualificazione delle imprese, strettamente connesso, come sopra rilevato, ad una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ed in particolare sulla materia di tutela della concorrenza e di accesso al mercato: in conseguenza di tale norma una stessa situazione trova disciplina diversa a seconda del territorio regionale sul quale si espleta la procedura di gara. Ne deriva che, applicando la legge in questione, nel territorio della Regione Campania le stazioni appaltanti, per gli appalti sotto soglia, nelle proprie gare dovrebbero escludere le imprese che pretendono di qualificarsi avvalendosi dei requisiti di altre imprese, diversamente da quanto avverrebbe altrove.
Per consolidato orientamento della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 12.7.1990 C-188-89), in presenza di disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni nazionali in contrasto con le disposizioni comunitarie, in applicazione il principio del primato del diritto comunitario che esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest'ultima.
L’Autorità ritiene quindi che sia corretto il comportamento operato dalla Stazione appaltante che, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario, che esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, ha disapplicato le disposizioni regionali in contrasto con quelle comunitarie.
OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’ A.C.E. di A. – lavori di recupero, riqualificazione e conservazione del centro storico. Corso Vittorio Emanuele e Piazza Umberto I. S.A. Comune di S.I..
RETTIFICA BANDO - RIAPERTURA TERMINI
Qualora il bando originario per la partecipazione ad una gara viene rettificato, apportando modificazioni ai termini di pagamento delle prestazioni rese dall’appaltatore e modificazione delle caratteristiche specifiche di alcuni prodotti oggetto della fornitura, sussiste l’obbligo per la amministrazione di concedere nuovamente ai concorrenti il termine intero per la presentazione dell’offerta, tali modifiche infatti assumono un’indubbia rilevanza sostanziale nella formulazione dell’offerta.
COOPTAZIONE
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del d.P.R. 554/1999, se l’impresa singola è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’appalto (possesso della categoria prevalente per l’importo totale dei lavori) può associare altra impresa qualificata anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultima non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni dalla stessa posseduta sia almeno pari all’importo dei lavori che assumerà.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
DETERMINAZIONE IMPORTO APPALTO
La normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici impone alle amministrazioni di definire il valore stimato dell’appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, in modo da garantire, unitamente alla massima partecipazione, il migliore risultato economico per le amministrazioni stesse in relazione agli effettivi bisogni. L’importo posto a base d’asta deve essere, pertanto, congruo rispetto all’oggetto della prestazione e al concreto contenuto delle attività richieste. Una base d’asta eccessivamente elevata provoca un effetto distorsivo delle offerte, con la conseguenza di far apparire erroneamente anomali ed eccessivi anche ribassi corrispondenti alle reali condizioni di mercato, falsando il procedimento concorrenziale e violando il principio di buon andamento e di economicità dell’azione amministrativa.
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno, vorrei sapere se, in caso di gara d'appalto vinta nel 2012 qualificandosi con attestazione SOA categoria OG11, II classifica, poi non rinnovata causa mancanza dei requisiti, a seguito della scadenza nel 2013, è legittima la prosecuzione dei lavori pur in assenza di Soa posseduta comunque al momento della partecipazione alla procedura?
Pareri tratti da fonti ufficiali
Questa stazione appaltante ha provveduto ad indire una gara per il servizio di manutenzione delle aree verdi, a base di gara è stato posto l’importo di € 74.800,00 oltre i.v.a e per l’aggiudicazione è stato individuato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso. Nella lettera invito è stato specificato che l’importo da sottoporre a ribasso era pari ad € 12.898,00 (importo del servizio 74.800,00 al netto degli oneri della sicurezza determinati in € 1.800,00 e del costo della mano d’opera determinato in € 60.102,00). La ditta che è risultata aggiudicataria ha formulato un ribasso del 58,79% e pertanto l’importo di affidamento è stato come di seguito determinato: importo servizio € 74.800,00 oneri non soggetti a ribasso oneri sicurezza € 1.800,00 costo mano d'opera € 60.102,00 importo soggetto a ribasso € 12.898,00 ribasso -58,79% -€ 7.582,73 -€ 7.582,73 importo netto € 67.217,27 i.v.a 22% € 14.787,80 importo complessivo triennio € 82.005,06 Questo ufficio ha provveduto a richiedere la cauzione definitiva quantificandola, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 nel 97,58% (20,00+38,79*2) dell’importo netto di € 67.217,27. Si chiede conferma della metodologia usata per la determinazione della cauzione provvisoria.
A seguito delle nuove disposizioni, il certificato di esecuzione lavori viene redatto in forma digitale sul sito dell'AVCP. Si chiede di chiarire quanto indicato all'art.40 c.3 lett.b del D.Lgs 163/06, ove viene precisato che "gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalla S.A." La precedente frase lascia intendere che la SA deba inviare il certificato all'Osservatorio. Non è dunque sufficiente la compilazione on-line? Se no, occorre inviare il certificato in forma cartacea all'Osservatorio Centrale?
Cortesemente chiedesi a Codesto Spettabile Servizio chiarimenti in ordine all’applicazione della riduzione (art. 40, c. 7 del D.Lgd. 163/’06) del 50% della polizza fidejussoria e della cauzione definitiva per i lavori appartenenti alla III classifica, stante il termine del periodo transitorio indicato all’allegato B del d.P.R. 34/2000 (obbligo della certificazione). Conseguentemente si chiede se tale riduzione sia – ora – solo da applicarsi per i lavori (…servizi e forniture) appartenenti alla I e II classifica per i quali sussiste la facoltatività della certificazione.
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI T., 2° STRALCIO, 1^ FASE FUNZIONALE – LOTTO 2 DENOMINATO CORPO L1 (CIG xxxxx) e LOTTO 3 DENOMINATO CORPO T1 (CIG xxxxx); Considerato che:L’impresa Costr. edili M. s.r.l. di ... è risultata aggiudicataria provvisoria nelle gare a procedura negoziata per i 2 lavori di cui sopra. Da un controllo della documentazione è risultato che il certificato di conformità UNI EN ISO 9001:2000 riportava una data di scadenza – 03.05.09 – anteriore al termine fissato per la consegna delle offerte (04/05/09), nonché alla data dell’apertura delle due gare (05/05/09). Nella memoria difensiva della Ditta aggiudicataria si sostiene che si è trattato di un mero errore materiale della Soc.di Attestazione, la quale nel certificato rilasciato alla Ditta suddetta avrebbe riportato l’indicazione del 3 maggio anziché 5 maggio; quanto esposto sarebbe suffragato dal fatto che la data di inizio di validità del certificato è il 05/05/06 con durata triennale e che – viene segnalata la giurisprudenza della Cass. Civ del 2000 - con riferimento ai termini annuali si computa il termine ex nominatione dierum con scadenza allo spirare dell’ultimo giorno, mese, anno in cui si è verificato il fatto iniziale. La memoria succitata contiene inoltre la stessa dichiarazione della Soc.di Attestazione in cui viene riconosciuto l’errore della data di scadenza apposta sul ceritificato rilasciato alla Ditta aggiudicataria e viene precisato che: “la scadenza del certificato corretta è quella posta a tre anni dalla data di inizio validità del 05/05/06 indicata sullo stesso documento”.Considerato inoltre che l’Amm.ne sta procedendo a richiedere all’Org.di Attestazione l’originale della certificazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in riferimento a quanto suesposto; si chiede Vs. parere ai fini dell’accoglimento delle controdeduzioni della Ditta aggiudicataria provvisoria fondate sull’errore materiale o del rigetto delle medesime.
Appalto aperto per “chiusura definitiva e recupero ambientale della ex discarica RR.SS.UU. denominata La B.” Importo lavori € 913.552,64 cat. Prev OG13. Partecipa alla gara un consorzio stabile composto da 35 imprese. Il consorzio presenta una sua SOA con importi adeguati alla gara; inoltre presenta una certificazione ISO 9001 intestata ad una delle imprese consorziate, riportata anche sulla SOA del Consorzio per lavori di “ristrutturazione e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela (EA28)”. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% tenendo conto della validità della certificazione ISO 9001 Si chiede: 1 – Si può ritenere valida per un consorzio stabile una certificazione ISO 9001 intestata ad una ditta consorziata (non quella indicata come esecutrice). 2 – Si può ritenere valida una certificazione ISO 9000 se la categoria indicata nel certificato è completamente diversa da quella dei lavori oggetto della gara.
Abbiamo problemi di spazio in archivio. Si chiede cortesemente per quanto riguarda le procedure di gara (lavori, forniture, servizi)il tempo di conservazione degli atti?
può una ditta in possesso della certificazione uni en iso 9001, usufruire della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria, prevista all'art. 40 c. 7 (modificato dal d.lgs. 113/07), ove invece si parla di certificazione uni en iso 9000 ?
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria deliberazione n. 331 del 20/11/2002 ha stabilito quali sono gli Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che a livello Europeo possono rilasciare le certificazioni previste dall'art. 4 del DPR 34/2000. Vorrei sapere se a tutt'oggi è ancora valida la suddetta delibera o se con altri atti sono stati accertati nuovi Organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni previste per legge.
L'Università di ... ha intenzione di allargare il proprio albo fornitori per beni e servizi (già attivo) anche alle imprese esecutrici di lavori in economia e a trattativa privata, in quanto il divieto posto dall'art. 8.8 L. 109/94 sembra ora essere stato superato dal disposto dell'art. 45 D.Lgs. 163/2006. Si vorrebbe pertanto sapere se si condivide l'orientamento sulla liceità di tale intenzione.