Art. 65 Controlli sulle SOA

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.

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Giurisprudenza e Prassi

ORGANISMI DI ATTESTAZIONE - REVOCA SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’art. 7 comma 9 del DPR 34/00 prevede che la mancata risposta da parte degli organismi di attestazione a richieste dell’Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici nel termine di trenta giorni implica l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 comma 7 dalla legge (11.02.1994, n. 109)” e nei casi piu' gravi puo' dar luogo alla revoca dell’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attivita' di attestazione.

L’ inerzia dell’organismo di attestazione ad eseguire l’ ordine dell’Autorita' di revocare l’ attestazione SOA rilasciata a una impresa ove non si sia protratta per il lasso temporale previsto dalla norma, che codifica l’ ipotesi di illecito cui puo' far seguito l’ irrogazione della misura afflittiva di carattere pecuniario nei limiti previsti dall’ art. 4, comma settimo, della legge n. 109/1994, non è suscettibile di sanzione in considerazione del principio di legalita' delle sanzioni amministrative.

COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA - SANZIONI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

I presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria (di Euro 5.000,00) prevista dall’art. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 con rinvio all’art. 4, comma settimo, della legge 11.02.1991, n. 109, si identificano:

- nell’ omessa comunicazione da parte della SOA all’ Autorità di Vigilanza di fatti e circostanze, quali elencati al comma settimo del citato all’art. 7, idonei ad incidere sul possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di attestazione (presenza di procedure o di procedimenti per la dichiarazione di liquidazione, concordato preventivo o situazioni equivalenti; inosservanza di obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali; pendenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici, ovvero condanna passata in giudicato, o applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari, nonché altre ipotesi ivi puntualmente elencate);

- nella mancata risposta entro il termine di trenta giorni a richieste dell’ Autorità per Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nella fattispecie di cui è causa la condotta ascritta alla SOA (Società di accertamento ed attestazione dei soggetti qualificati all’esecuzione di lavori pubblici) - inerente all’ omessa comunicazione della partecipazione azionaria del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’ Amministratore delegato della SOA nel capitale della S.r.l., che per oggetto sociale si afferma esplicare attività strettamente connesse con il settore dei lavori pubblici – non si configura riconducibile in taluna delle situazioni elencate al richiamato comma settimo dell’art. 7 del d.P.R. n. 34/2000, al cui verificarsi sussiste l’ obbligo di comunicazione all’ Autorità di Vigilanza su autonoma iniziativa della società che svolge l’attività di attestazione. Né al riguardo l’ Autorità ha dato luogo ad una specifica richiesta di informazioni poi non soddisfatta dalla SOA.

Il principio di tipicità che caratterizza le figure di illecito amministrativo e le misure afflittive che seguono al loro accertamento precludono soluzioni interpretative sulla base di criteri estensivi o analogici, tesi ad estenderne l’ applicazione oltre ai casi ed i tempi presi in considerazione dalla norma.

SOA - AUTORITA' DI VIGILANZA - RAPPORTO COLLABORATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

L’ obbligo posto a carico della SOA dall’art. 7, quinto comma, del d.P.R. n. 34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l’ Autorita' di Vigilanza a garanzia dell’ imparzialita' e trasparenza dell’ attivita' di certificazione esercitata.

Il non corretto o erroneo esercizio di detta attivita' informativa di carattere generale – rimessa all’ iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere rilevanza agli effetti dell’art. 7, comma quarto – è tuttavia fattispecie diversa dalla “mancata risposta a richieste dell’ Autorita'” (art. 7 nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell’ Autorita', uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto.

ENTE CERTIFICATORE ED ORGANISMO DI ATTESTAZIONE (Riformata)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il semplice principio di indipendenza delle SOA, genericamente sancito prima dall’art. 7 del DPR n. 34/2000 ed ora recepito negli stessi termini dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, non appare sufficiente a giustificare l’impossibilità di esercizio congiunto, da parte di uno stesso Organismo, di attività di attestazione e certificazione, dato che tale stesso principio appartiene alla formulazione originaria del quadro normativo in materia. E se esso, dunque, fino al 2002, si è pienamente conciliato con detta possibilità di esercizio congiunto, non vi sono ragioni per ritenere che esso ora costituisca ostacolo alla perdurante vigenza dell’art. 13 del DPR n. 34/2000, il quale ammette espressamente deroga, pur in presenza di tale principio, “alla denominazione sociale e alla unicità dell’oggetto sociale”.

Sostanzialmente, dunque, e stante il disposto del sopra citato art. 13, è da ritenersi espulso dal nostro ordinamento proprio il divieto (cui nessuna disposizione fa invero più cenno), per uno stesso soggetto, di svolgere sia compiti di certificazione che quelli di attestazione nei confronti di una medesima impresa.

Le verifiche effettuate dall’ente di certificazione hanno natura formale e funzionale (il rispetto delle norme relative al sistema qualità). L’organismo di certificazione non verifica cosa è stato fatto dall’impresa, ma come. Le verifiche effettuate dalla SOA vertono invece su fatti o elementi aziendali concreti (le condanne di un legale rappresentante, l’esecuzione di determinati lavori, la cifra d’affari maturata). Rilevano quindi, nell’attestazione SOA, atti documentali già esistenti e formati a fini diversi rispetto alla qualificazione (bilanci, certificati lavori, ecc), che sono valutati per il loro contenuto informativo, mentre ha carattere eventuale l’ispezione diretta in impresa o in cantiere. Inoltre, la verifica effettuata dalla SOA sulla certificazione del sistema di qualità è del tutto vincolata al riscontro dell’esistenza, nei soggetti qualificati, della certificazione stessa (cfr. art. 40 comma 3 lett. a del D.Lgs. n. 163/06), non potendosi riconoscere in tale sede agli organismi di attestazione alcuna forma di possibile discrezionale rivalutazione del contenuto dei certificati stessi.

La SOA in definitiva non ha altro compito che quello di acquisire il certificato di qualità e verificarne formalmente i requisiti di validità. D’altra parte l’organismo di certificazione è accreditato e controllato da parte del SINCERT, ente neutro, indipendente e legalmente riconosciuto dallo Stato Italiano, sicchè la SOA deve limitarsi a verificare l’”an” del certificato di qualità, senza entrare nel merito dello stesso, potendo comunque il controllo realizzarsi attraverso le banche dati gestite e rese pubbliche da SINCERT. Proprio in conseguenza di tali connotazioni dell’attestazione SOA e della certificazione della qualità, la possibilità che in uno stesso organismo possano cumularsi compiti di certificazione e attestazione anche relativamente alla medesima impresa, non appare contraria alla ratio legis posta alla base del principio di indipendenza degli organismi SOA, né a quello della necessaria assenza, in capo agli stessi, di interessi commerciali e finanziari che possano comprometterne la neutralità e l’imparzialità.

Nella fattispecie in esame, l’Organismo di attestazione è una società di qualificazione SOA ad attività esclusiva, in ossequio all’art. 7 del DPR n. 34/2000. Si avvale poi di una struttura formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto a quella del proprio azionista, disponendo di sede, risorse strutturali e di personale autonome, mentre non risulta che l’Autorità di vigilanza, al di là del mero fatto della contestata partecipazione azionaria, abbia mai rilevato, nella sua attività di controllo, elementi e comportamenti non imparziali o discriminatori in concreto idonei a ledere il principio d’indipendenza della SOA stessa.

AUTORITA' DI VIGILANZA E SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2006

L’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, non ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie nei confronti della società di attestazione, per non aver comunicato all’impresa interessata l’annullamento dell’attestazione SOA nel termine inferiore a quello previsto dell’art. 7 del D.P.R. 34/00.