Art. 66 Partecipazioni azionarie

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. comma così modificato dall’art. 15, lett.b), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria é ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimità dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta é necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, é comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.

6. L'Autorità può negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 08/08/2007 - ISO - QUALIFICAZIONE

Questo Comune deve bandire una procedura aperta per l’affidamento di un lavoro la cui categoria (unica e prevalente) rientra nella classifica III. Pertanto qualora un concorrente intenda partecipare alla gara come Impresa singola dovrà possedere, ai sensi dell’art. 8 della l. 109/1994, la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000. Si chiede: A) qualora due o più imprese qualificate per la II classifica (e pertanto non obbligate al possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000) intendano riunirsi in ATI orizzontale per assumere lavori rientranti nella classifica III: - tutte devono possedere obbligatoriamente la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, anche se non obbligate per legge al predetto possesso, poiché costituenti comunque un concorrente unico? - O solo l’impresa capogruppo-mandataria è obbligata al possesso della predetta certificazione? - O l’eventuale obbligatorietà del possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 per tutte le imprese raggruppate, e quindi costituenti un singolo concorrente, deve essere eventualmente richiesto come requisito (facoltativo) nel bando di gara da parte di questa stazione appaltante? B) l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è mai espressa in merito?


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...